DECRETO 30 ottobre 2002, n. 275 - Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo e dei Ministeri; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che ha recepito la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'; Considerato che l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo n. 269 del 2001 demanda ad un regolamento del Ministro delle comunicazioni il compito di disciplinare le procedure dei controlli circa l'immissione sul mercato e la messa in esercizio delle apparecchiature di telecomunicazione; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1067/2002, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del giorno 11 aprile 2002; Considerato che il testo del provvedimento e' stato allineato alle considerazioni ed alle osservazioni formulate dal massimo organo consultivo; Ritenuto che le operazioni di sequestro sono di competenza degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni e degli organi di polizia ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota GM/131904/4556/DL/FC del 28 agosto 2002;

A d o t t a

il seguente regolamento

Art. 1.

F i n a l i t a'

1. Il presente regolamento ha lo scopo di determinare le modalita' dell'attivita' di sorveglianza e di controllo da espletare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, detto in prosieguo "decreto".

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, reca

"Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 2001, n.

317.

- Si riporta l'art. 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'.", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156

"Art. 9 (Sorveglianza del mercato - laboratori di prova). - 1. Il Ministero delle comunicazioni, in collaborazione con gli organi di Polizia di cui all'art. 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, provvede ad accertare la conformita' dei prodotti immessi sul mercato e di quelli messi in esercizio a quanto stabilito dal presente decreto anche mediante prelievo delle apparecchiature presso i costruttori, gli importatori, i grossisti, i distributori ed i dettaglianti nonche' presso gli utilizzatori delle apparecchiature medesime. I controlli sono effettuati secondo le modalita' stabilite con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Le prove tecniche aventi lo scopo di accertare la rispondenza degli apparecchi ai requisiti essenziali di cui all'art. 3, alle norme armonizzate di cui all'art. 5, alle norme nazionali di cui all'art. 4 ed alle altre specifiche tecniche utilizzate dal costruttore sono effettuate presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI) o presso laboratori privati accreditati; se non esistono laboratori accreditati allo scopo, le prove sono effettuate sotto la responsabilita' di un organismo notificato.

3. Con riferimento al comma 2 il Ministero delle comunicazioni accredita laboratori di prova sentita una commissione tecnico-consultiva, nominata dal Ministero stesso, di cui sono chiamati a far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un rappresentante per ciascuno degli organismi di normazione italiani. I laboratori di prova accreditati effettuano le prove di conformita' degli apparati alle norme per le quali hanno ricevuto l'accreditamento. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata la procedura di rilascio dell'accreditamento, dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento stesso.

4. I laboratori di prova accreditati non possono dipendere direttamente dall'organizzazione del costruttore o di un operatore di rete di telecomunicazioni ovvero di un fornitore di servizi di telecomunicazioni; devono essere liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata capacita' per quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed essere forniti di tutte le apparecchiature di misura per l'esecuzione delle prove. L'istruttoria relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con l'impegno di riservatezza verso terzi.

5. L'accreditamento puo' essere sospeso dalla competente Direzione generale del Ministero delle comunicazioni, sentita la commissione tecnica di cui al comma 3, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte del laboratorio degli impegni assunti. L'accreditamento e' revocato dalla direzione stessa, sentita la commissione

  1. nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le modalita' e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione; b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti accertati al momento del rilascio dell'accreditamento.

    6. Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e del rinnovo si applicano le quote di suirrogazione stabilite per le prestazioni rese a terzi ai sensi dell'art. 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

    7. Se il Ministero delle comunicazioni accerta che un apparecchio non e' conforme ai requisiti indicati nel presente decreto, esso adotta i provvedimenti necessari per ritirare detto apparecchio dal mercato o dal servizio, proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio o limitarne la libera circolazione.

    8. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di adozione di provvedimenti di cui al comma 7, li notifica immediatamente alla Commissione europea indicandone i motivi e precisando, in particolare, se i provvedimenti siano da collegare

  2. ad una non corretta applicazione delle norme armonizzate di cui all'art. 5, comma 1; b) a carenze delle norme armonizzate di cui all'art.

    5, comma 1; c) al mancato rispetto dei requisiti di cui all'art.

    3, laddove l'apparecchio non soddisfi le norme armonizzate di cui all'art. 5, comma 1.

    9. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6, il Ministero delle comunicazioni puo', a norma del Trattato istitutivo della Comunita' europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni e, in particolare, degli articoli 28 e 30, adottare provvedimenti appropriati allo scopo di vietare o limitare l'immissione sul suo mercato ovvero di esigere il ritiro dal suo mercato di apparecchiature radio, inclusi tipi di apparecchiature radio che hanno causato o che il Ministero...

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