Allegato 5. Legge 9 gennaio 2004, n. 4

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Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

@Art. 1

Obiettivi e finalit‡

1 La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.

  1. » tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilit‡ da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

    @Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intende per:

    1. ´accessibilit‡ª: la capacit‡ dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilit‡ necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;

    2. ´tecnologie assistiveª: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

    @Art. 3

    Soggetti erogatori

  2. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.

  3. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilit‡ non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.

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    @Art. 4

    Obblighi per l'accessibilit‡

  4. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilit‡ stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parit‡ di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilit‡ o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili Ë adeguatamente motivata.

  5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullit‡, contratti per la realizzazione e la modifica di siti Internet quando non Ë previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilit‡ stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11.I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono...

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