DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2011 - Procedure di amministrazione straordinaria concernenti le societa'' Alitalia Express S.p.A., Volare S.p.A., Alitalia Servizi S.p.A. e Alitalia Airport S.p.A. (11A11278)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza";
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
Visto il decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134;
Visto il proprio decreto 29 agosto 2008, registrato al n. 3097 dall'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale la societa' per azioni Alitalia-Linee aeree italiane era ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, modificato ed integrato dal decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, ed era nominato il professor Augusto Fantozzi quale Commissario straordinario;
Visto l'articolo 15, comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale prevede che "Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e' integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio puo' delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non puo' comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme gia' riconoscibili al commissario unico";
Visto il proprio decreto 3 agosto 2011, con il quale erano nominati Commissari i sigg...
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