Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, recante norme di revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;
Visto l'art. 707, sesto comma, del Codice della navigazione, il quale prevede che, per gli aeroporti militari, le funzioni previste dal medesimo art. 707 sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa;
Visto l'art. 692, secondo comma, del Codice della navigazione, il quale prevede che gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico;
Visto l'art. 748, terzo comma, del Codice della navigazione, il quale prevede che lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma, tra i quali gli aeromobili militari, e' effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 e successive modificazioni, recante riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa;
Visti i decreti ministeriali in data 26 gennaio 1998 e successive modificazioni, concernenti la struttura ordinativa e le competenze delle direzioni generali del Ministero della difesa;
Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa, e il regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e successive modificazioni;
Ravvisata la necessita' di disciplinare le attivita' di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza del volo e di imposizione di limitazioni alla proprieta' privata nelle zone limitrofe agli aeroporti e alle installazioni adibite ad attivita' di volo;
Decreta:
Art. 1.
Sicurezza della navigazione aerea
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Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea sugli aeroporti militari, l'Aeronautica militare provvede al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di volo militare sugli aeroporti, previsti dall'allegato 1, e su ogni installazione militare adibita al decollo e all'atterraggio di aeromobili.
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L'autorizzazione, di cui al comma 1, e' rilasciata, nel rispetto delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, con provvedimento...
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