Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, recante norme di revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

Visto l'art. 707, sesto comma, del Codice della navigazione, il quale prevede che, per gli aeroporti militari, le funzioni previste dal medesimo art. 707 sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa;

Visto l'art. 692, secondo comma, del Codice della navigazione, il quale prevede che gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico;

Visto l'art. 748, terzo comma, del Codice della navigazione, il quale prevede che lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma, tra i quali gli aeromobili militari, e' effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 e successive modificazioni, recante riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa;

Visti i decreti ministeriali in data 26 gennaio 1998 e successive modificazioni, concernenti la struttura ordinativa e le competenze delle direzioni generali del Ministero della difesa;

Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa, e il regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e successive modificazioni;

Ravvisata la necessita' di disciplinare le attivita' di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza del volo e di imposizione di limitazioni alla proprieta' privata nelle zone limitrofe agli aeroporti e alle installazioni adibite ad attivita' di volo;

Decreta:

Art. 1.

Sicurezza della navigazione aerea

  1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea sugli aeroporti militari, l'Aeronautica militare provvede al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di volo militare sugli aeroporti, previsti dall'allegato 1, e su ogni installazione militare adibita al decollo e all'atterraggio di aeromobili.

  2. L'autorizzazione, di cui al comma 1, e' rilasciata, nel rispetto delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, con provvedimento...

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