DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 1997, n. 264 - Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549

Coming into Force24 Agosto 1997
Enactment Date16 Luglio 1997
Published date09 Agosto 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/08/09/097G0296/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.185 del 09-08-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera b), recante delega al Governo per procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento, in modo tale da ridurne il numero, delle direzioni generali e degli uffici centrali;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. All'organizzazione centrale del Ministero della difesa stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, di seguito denominato "decreto", sono apportate le modifiche di cui al presente decreto legislativo.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 AGOSTO 2009, N. 145

Art 1.

IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 2.
  1. E' soppresso l'Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione.

  2. I compiti indicati nell'articolo 8 del decreto sono attribuiti al Gabinetto del Ministro, nell'ambito del quale e' costituito un Ufficio legislativo retto da un dirigente generale del Ministero della difesa.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 AGOSTO 2009, N. 145

Art 2.

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Art 3.
  1. Sono soppressi l'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica e l'Ufficio centrale per gli allestimenti militari.

  2. I compiti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto sono contestualmente attribuiti all'Ufficio del Segretario generale.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 AGOSTO 2009, N. 145

Art 3.

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Art 4.
  1. A decorrere dal 31 dicembre 1998, e' soppressa la Direzione generale delle pensioni.

  2. I compiti di cui all'articolo 29 del decreto sono contestualmente attribuiti alle Direzioni generali del personale.

Art 4.

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Art 4.

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Art 5.
  1. E' soppressa la Direzione generale del contenzioso.

  2. I compiti di cui all'articolo 31 del decreto sono attribuiti, nell'ambito delle rispettive competenze, a ciascuna delle direzioni generali sulle quali e' svolta attivita' di coordinamento e controllo da parte dell'Ufficio del Segretario generale, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del presente decreto.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 AGOSTO 2009, N. 145

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Art 6.
  1. E' istituita la Direzione generale per il personale militare. Ad essa sono attribuiti i compiti indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto.

  2. Con l'adozione e nei termini previsti dal regolamento attuativo della legge 18 febbraio 1997, n. 25, la Direzione generale di cui al comma 1, cessa l'attivita' relativa all'impiego del personale, che transita in ambito Forze armate.

  3. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, sono soppresse la Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, la Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito, la Direzione generale per il personale militare della Marina e la Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 AGOSTO 2009, N. 145

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Art 7.
  1. E' istituita la Direzione generale per il personale civile. Ad essa sono attribuiti i compiti indicati negli articoli 17 e 18 del decreto.

  2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1 sono soppresse la Direzione generale per gli impiegati civili e la Direzione generale per gli operai.

Art 7.

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Art 8.
  1. Le attribuzioni di cui all'articolo 30 del decreto sono devolute all'Ufficio del Segretario generale che, per la concreta attuazione, si avvale delle Direzioni generali del personale.

  2. Contestualmente all'assunzione delle attribuzioni di cui al comma 1, e' soppressa la Direzione generale delle provvidenze per il personale.

Art 8.

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Art 9.
  1. E' istituita la Direzione generale degli armamenti terrestri. Ad essa sono attribuiti i compiti indicati negli articoli 20 e 24 del decreto, modificati come indicato all'articolo 13.

  2. La Direzione generale di cui al comma 1 sovrintende inoltre alle seguenti attivita' pertinenti ai materiali del genio:

    1. studio e sviluppo tecnico;

    2. costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

    3. manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

    4. emanazione della relativa normativa tecnica.

  3. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, sono soppresse la Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri e la Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili.

Art 9.

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Art 10.
  1. E' istituita la Direzione generale degli armamenti navali. Ad essa sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 21 del decreto, modificati come indicato all'articolo 13.

  2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, e' soppressa la Direzione generale delle costruzioni, delle armi, degli armamenti navali.

Art 10.

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Art 10.

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