Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862, concernente delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa;
Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 1058, concernente il rinnovo della delega predetta;
Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1.
L'organizzazione centrale del Ministero della difesa e' la seguente:
Gabinetto del Ministro;
Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;
Ufficio del Segretario generale;
Uffici centrali:
Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione;
Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari;
Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica;
Ufficio centrale per gli allestimenti militari;
Ufficio centrale per le ispezioni amministrative;
Direzioni generali:
Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;
Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito;
Direzione generale per il personale militare della Marina;
Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica;
Direzione generale per gli impiegati civili;
Direzione generale per gli operai;
Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari;
Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri;
Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali;
Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali;
Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni;
Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili;
Direzione generale di commissariato;
Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio;
Direzione generale della sanita' militare;
Direzione generale delle pensioni;
Direzione generale delle provvidenze per il personale;
Direzione generale del contenzioso;
Direzione generale dei servizi generali.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 1999, N. 556
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862, concernente delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa;
Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 1058, concernente il rinnovo della delega predetta;
Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1.
L'organizzazione centrale del Ministero della difesa e' la seguente:
Gabinetto del Ministro;
Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;
Ufficio del Segretario generale;
Uffici centrali:
Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione;
Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari;
Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica;
Ufficio centrale per gli allestimenti militari;
Ufficio centrale per le ispezioni amministrative;
Direzioni generali:
Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;
Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito;
Direzione generale per il personale militare della Marina;
Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica;
Direzione generale per gli impiegati civili;
Direzione generale per gli operai;
Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari;
Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri;
Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali;
Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali;
Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni;
Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili;
Direzione generale di commissariato;
Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio;
Direzione generale della sanita' militare;
Direzione generale delle pensioni;
Direzione generale delle provvidenze per il personale;
Direzione generale del contenzioso;
Direzione generale dei servizi generali.3