DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. 1478 - Riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa

Coming into Force30 Gennaio 1966
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date15 Gennaio 1966
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/01/15/065U1478/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date18 Novembre 1965
Official Gazette PublicationGU n.11 del 15-01-1966 - Suppl. Ordinario
CAPO I ORGANIZZAZIONE GENERALE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862, concernente delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 1058, concernente il rinnovo della delega predetta;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1.

L'organizzazione centrale del Ministero della difesa e' la seguente:

Gabinetto del Ministro;

Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Ufficio del Segretario generale;

Uffici centrali:

Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione;

Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari;

Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica;

Ufficio centrale per gli allestimenti militari;

Ufficio centrale per le ispezioni amministrative;

Direzioni generali:

Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;

Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito;

Direzione generale per il personale militare della Marina;

Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica;

Direzione generale per gli impiegati civili;

Direzione generale per gli operai;

Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari;

Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri;

Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali;

Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali;

Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni;

Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili;

Direzione generale di commissariato;

Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio;

Direzione generale della sanita' militare;

Direzione generale delle pensioni;

Direzione generale delle provvidenze per il personale;

Direzione generale del contenzioso;

Direzione generale dei servizi generali.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 1999, N. 556

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862, concernente delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 1058, concernente il rinnovo della delega predetta;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1.

L'organizzazione centrale del Ministero della difesa e' la seguente:

Gabinetto del Ministro;

Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Ufficio del Segretario generale;

Uffici centrali:

Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione;

Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari;

Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica;

Ufficio centrale per gli allestimenti militari;

Ufficio centrale per le ispezioni amministrative;

Direzioni generali:

Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;

Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito;

Direzione generale per il personale militare della Marina;

Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica;

Direzione generale per gli impiegati civili;

Direzione generale per gli operai;

Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari;

Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri;

Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali;

Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali;

Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni;

Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili;

Direzione generale di commissariato;

Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio;

Direzione generale della sanita' militare;

Direzione generale delle pensioni;

Direzione generale delle provvidenze per il personale;

Direzione generale del contenzioso;

Direzione generale dei servizi generali.3

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 AGOSTO 2009, N. 145

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

CAPO II GABINETTO, SEGRETERIE PARTICOLARI E ORGANI DI COORDINAMENTO
Art 2.

Il Gabinetto del Ministro per la difesa ha la seguente composizione:

un capo di Gabinetto, ufficiale generale o ammiraglio;

un segretario particolare;

non piu' di cinque ufficiali o impiegati delle carriere direttiva e di concetto; di cui soltanto due di grado superiore a tenente colonnello o di qualifica superiore a quelle corrispondenti degli impiegati civili;

non piu' di sei sottufficiali o impiegati della carriera esecutiva, per i servizi di archivio;

non piu' di sei sottufficiali o impiegati della carriera esecutiva per i servizi di copia.

In caso di eccezionali lavori, possono essere distaccati al Gabinetto del Ministro non piu' di tre ufficiali o impiegati delle carriere direttiva e di concetto del Ministero della difesa. I distacchi devono essere autorizzati con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 1999, N. 556

Art 2.

Il Gabinetto del Ministro per la difesa ha la seguente composizione:

un capo di Gabinetto, ufficiale generale o ammiraglio;

un segretario particolare;

non piu' di cinque ufficiali o impiegati delle carriere direttiva e di concetto; di cui soltanto due di grado superiore a tenente colonnello o di qualifica superiore a quelle corrispondenti degli impiegati civili;

non piu' di sei sottufficiali o impiegati della carriera esecutiva, per i servizi di archivio;

non piu' di sei sottufficiali o impiegati della carriera esecutiva per i servizi di copia.

In caso di eccezionali lavori, possono essere distaccati al Gabinetto del Ministro non piu' di tre ufficiali o impiegati delle carriere direttiva e di concetto del Ministero della difesa. I distacchi devono essere autorizzati con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti.3

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 AGOSTO 2009, N. 145

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato per la difesa hanno la seguente composizione:

un segretario particolare;

non piu' di due ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello o impiegati delle carriere direttiva e di concetto con qualifica non superiore a quella corrispondente al grado di tenente colonnello;

non piu' di due sottufficiali o impiegati della carriera esecutiva, per i servizi di archivio;

non piu' di tre sottufficiali o impiegati della carriera esecutiva, per i servizi di copia.

Non sono ammessi distacchi di impiegati, sotto qualsiasi forma, alle dipendenze dei Sottosegretari di Stato.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 1999, N. 556

Art 3.

Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato per la difesa hanno la seguente composizione:

un segretario particolare;

non piu' di due ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello o impiegati delle carriere direttiva e di concetto con qualifica non superiore a quella corrispondente al grado di tenente colonnello;

non piu' di due sottufficiali o impiegati della carriera esecutiva, per i servizi di archivio;

non piu' di tre sottufficiali o impiegati della carriera esecutiva, per i servizi di copia.

Non sono ammessi distacchi di impiegati, sotto qualsiasi forma, alle dipendenze dei Sottosegretari di Stato.3

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