DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. 1477 - Ordinamento dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace

Coming into Force30 Gennaio 1966
End of Effective Date09 Giugno 2000
Enactment Date18 Novembre 1965
Published date15 Gennaio 1966
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/01/15/065U1477/CONSOLIDATED/20000610
Official Gazette PublicationGU n.11 del 15-01-1966 - Suppl. Ordinario
CAPO I STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862, concernente delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 1058, concernente il rinnovo della delega predetta;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1. Configurazione della carica di capo di Stato Maggiore della difesa

Il capo di Stato Maggiore della difesa:

  1. e' scelto fra gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica di grado non inferiore a quello di generale di Corpo d'armata, ammiraglio di Squadra e generale di Squadra aerea;

  2. e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la difesa; c) dipende direttamente dal Ministro per la difesa, di cui e' l'alto consigliere tecnico-militare per i problemi interessanti la

    difesa e al quale risponde della attuazione delle direttive ricevute; d) e' tenuto al corrente dal Ministro della situazione politico-militare per quanto puo' avere riflesso sulle predisposizioni belliche e sull'impiego delle forze armate;

  3. assicura l'unitarieta' delle tre forze armate ai fini della difesa del Paese;

  4. ha rango gerarchico preminente nei riguardi di tutti i generali dell'Esercizio e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica;

  5. fa parte, in qualita' di membro, del Consiglio supremo di difesa;

  6. ha alle sue dipendenze, nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni a lui conferiti dalla legge, i capi di Stato Maggiore delle tre forze armate.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 1999, N. 566 , COME MODIFICATO DALLA ERRATA CORRIGE (IN G.U. 10/06/2000, N. 134) 3

Art 2.

Attribuzioni nel campo interforze

Il capo di Stato Maggiore della difesa:

a) sentiti collegialmente i capi di Stato Maggiore delle tre forze armate, propone al Ministro per la difesa - in base alle necessita' difensive del Paese e tenuto conto degli impegni militari assunti in campo internazionale - la pianificazione operativa con i conseguenti programmi tecnico-finanziari;

b) da' al segretario generale del Ministero della difesa, ai capi di Stato Maggiore delle forze armate e, ove sia utile, alle Direzioni generali tecniche, le direttive d'ordine tecnico-militare necessarie per la attuazione dei programmi approvati dal Ministro per la difesa; e' tenuto al corrente dal segretario generale stesso del procedere nella realizzazione dei suddetti programmi;

c) sentiti i capi di Stato Maggiore delle tre forze armate:

fissa i criteri riguardanti l'organizzazione, la preparazione e l'impiego delle, singole forze armate;

propone al Ministro per la difesa le linee fondamentali dell'ordinamento di ciascuna forza armata;

d) e' consultato dal Ministro per la difesa sulle principali questioni relative all'organizzazione e alla preparazione delle singole forze armate o che comunque abbiano riflessi sulla efficienza difensiva del Paese nonche' sui problemi ordinativi dell'Amministrazione centrale e periferica della Difesa;

e) per l'esame dei principali problemi interforze, riunisce i capi di Stato Maggiore di forza armata, per incarico del Ministro per la difesa, di propria iniziativa oppure su proposta di uno o piu' di essi;

f) sulla base degli indirizzi fissati dal Ministro per la difesa, coordina l'organizzazione, la preparazione e l'impiego delle forze armate, impartendo le necessarie direttive e indirizzando le attivita' delle forze armate stesse. Con particolare riguardo:

impartisce direttive alle forze armate per la difesa delle frontiere terrestri e marittime, per la difesa del territorio e per la difesa del traffico marittimo;

traccia i criteri generali per la difesa aerea;

sopraintende all'attivita' addestrativa delle tre forze armate, impartendo le direttive per l'addestramento in cooperazione delle forze armate e definendo i programmi delle esercitazioni interforze;

g) sopraintende al servizio unificato di informazioni delle forze armate il quale provvede, a mezzo dei propri reparti, uffici e unita', ai compiti informativi di tutela del segreto militare e di ogni altra attivita' di interesse nazionale per la sicurezza e la difesa del Paese, attuando anche l'opera intesa a prevenire azione dannosa al potenziale difensivo del Paese;

h) nell'ambito delle attribuzioni a lui conferite dalla legge, o per delega del Ministro per la difesa, esercita funzioni ispettive su tutti i comandi, scuole, unita' ed enti delle forze armate;

i) segue l'attuazione delle istruzioni impartite, d'ordine del Ministro per la difesa o nell'ambito delle proprie attribuzioni, ai capi di Stato Maggiore: delle singole forze armate;

l) definisce i programmi riguardanti la preparazione dei quadri piu' elevati e degli Stati Maggiori, per la parte relativa all'impiego coordinato delle tre forze armate.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 1999, N. 566 , COME MODIFICATO DALLA ERRATA CORRIGE (IN G.U. 10/06/2000, N. 134) 3

Art 3.

Attribuzioni relative ai quadri piu' elevati

Il capo di Stato Maggiore della difesa viene consultato dal Ministro per la difesa sulla nomina dei capi di Stato Maggiore di forza armata e sulla destinazione ne vari incarichi, in base alle indicazioni dei capi di.

Stato Maggiore delle singole forze armate, degli ufficiali generali ed ammiragli di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 1999, N. 566 , COME MODIFICATO DALLA ERRARTA CORRIGE (IN G.U. 10/06/2000, N. 134) 3

Art 4.

Attivita' nel campo tecnico-scientifico

Il capo di Stato Maggiore della difesa:

  1. sentiti i capi di Stato Maggiore delle tre forze armate, fissa gli obiettivi e stabilisce l'indirizzo degli studi e delle ricerche tecnico-scientifiche di interesse comune a piu' forze armate e da' direttive per gli sviluppi e per la utilizzazione dei risultati;

  2. per delega del Ministro per la difesa, mantiene con i Ministeri e con gli organi interessati rapporti volti a prevedere le esigenze della difesa del Paese nello specifico campo tecnico-scientifico.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 1999, N. 566 , COME MODIFICATO DALLA ERRATA CORRIGE (IN G.U. 10/06/2000, N. 134) 3

Art 5.

Attribuzioni e attivita' nel campo internazionale

Il capo di Stato Maggiore della difesa:

  1. mantiene con gli alti Comandi militari alleati i rapporti attinenti ai problemi militari di difesa comune;

  2. dichiara, a nome del Ministro per la difesa, l'indirizzo nazionale presso gli alti Consessi militari istituiti nel quadro degli Accordi internazionali di difesa;

  3. partecipa alla formulazione delle direttive per la pianificazione difensiva comune, per l'addestramento e per i programmi che derivano dalle rispettive pianificazioni, in aderenza alle direttive del Ministro per la difesa e tenuto conto degli impegni militari esistenti;

  4. impartisce alle tre forze armate e agli enti civili che vi...

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