LEGGE 9 ottobre 1964, n. 1058 - Rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme relative al riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati maggiori, e delega per il riordinamento delle carriere e delle categorie e per la revisione degli organici del personale civile

Coming into Force20 Novembre 1964
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date05 Novembre 1964
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1964/11/05/064U1058/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date09 Ottobre 1964
Official Gazette PublicationGU n.272 del 05-11-1964
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge

Art 1.

La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 12 dicembre 1962, n. 1862, e' rinnovata, con gli stessi criteri e modalita' previsti dalla legge medesima, per la durata di un anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, relativamente alla emanazione di norme concernenti la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti e arsenali militari, e il riordinamento degli Stati maggiori in tempo di pace.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Il Governo e', altresi', delegato, per la durata indicata nell'articolo precedente, ad emanare, con le modalita' previste dalla legge 12 dicembre 1962, n. 1862, norme aventi valore di legge per il riordinamento delle carriere e delle categorie e per la revisione degli organici del personale civile, adeguandoli alle esigenze derivanti dalla riorganizzazione degli uffici e dei servizi centrali e periferici e degli stabilimenti e arsenali militari; e, in particolare a:

inquadrare, a domanda, gli impiegati dei ruoli aggiunti nei corrispondenti ruoli organici, avuto riguardo anche al servizio prestato e alle posizioni giuridiche ed economiche acquisite;

istituire carriere speciali per il personale di concetto;

agevolare l'inquadramento degli impiegati nelle carriere e categorie corrispondenti al titolo di studio posseduto e alle mansioni e funzioni svolte;

stabilire una nuova classificazione professionale ed economica degli operai, uniformando lo stato giuridico per tutto il personale degli stabilimenti e degli arsenali;

estendere le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, agli operai adibiti con carattere permanente a mansioni di natura non salariale emanare norme transitorie atte ad assicurare, nella prima applicazione della legge, un sollecito completamento degli organici e la perequazione nella progressione delle carriere.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

La Commissione parlamentare, di cui all'articolo 6 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862, sentira', per i problemi inerenti al riordinamento delle carriere e delle categorie, e alla revisione degli...

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