LEGGE 12 dicembre 1962, n. 1862 - Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati Maggiori e per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali

Coming into Force15 Febbraio 1963
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1963/01/31/062U1862/CONSOLIDATED/20101215
Published date31 Gennaio 1963
Enactment Date12 Dicembre 1962
Official Gazette PublicationGU n.28 del 31-01-1963
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti e arsenali i militari, per il riordinamento degli Stati Maggiori in tempo di pace, e per la, revisione delle leggi sul reclutamento, nonche' della circoscrizione, dei tribunali militari territoriali.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

La riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti e arsenali militari, sara' effettuata secondo i seguenti criteri:

conseguire un piu' organico assetto delle direzioni decentrare agli uffici periferici attribuzioni spettanti secondo le leggi vigenti agli organi centrali;

ammodernare i servizi e gli uffici, snellire e accelerare le procedure, semplificando la struttura burocratica, anche al fine di lasciare gli ufficiali e i sottufficiali ai servizi di comando, di reparto e di istruzione, salve le indispensabili temporanee destinazioni agli uffici;

riordinare e ammodernare gli stabilimenti e arsenali militari, coordinandone i programmi di lavoro al fine di utilizzare nel modo piu' razionale le maestranze e la potenzialita' degli impianti.

Le norme delegate dovranno prevedere la nomina di un segretario generale del Ministero della difesa, in luogo dei segretari generali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306, con il compito di dare concrete direttive per l'attuazione degli indirizzi generali segnati dal Ministro nel campo tecnico-amministrativo e di coordinare gli affari di maggiore importanza delle direzioni generali e degli altri uffici centrali.

Il Segretario generale disporra' di un ufficio il cui organico non potra' superare quello previsto per il Gabinetto del Ministro per la difesa dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306.

L'organico del predetto Gabinetto sara' riportato alla consistenza di quello degli altri Ministeri.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 15 MARZO 2010, N....

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