DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2006, n. 151 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione

Coming into Force29 Aprile 2006
Published date14 Aprile 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/04/14/006G0169/ORIGINAL
Enactment Date15 Marzo 2006
Official Gazette PublicationGU n.88 del 14-04-2006
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 9 novembre 2004, n. 265, che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, contenente la «Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265»;

Visto l'articolo 2, comma 3, della legge 9 novembre 2004, n. 265, che consente, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, di emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi stessi;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 dicembre 2005 e del 10 febbraio 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attivita' produttive; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Degli organi amministrativi e della disciplina tecnica della navigazione

  1. Nel primo comma dell'articolo 687 del codice della navigazione, le parole: «certificazione e vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «certificazione, vigilanza e controllo».

  2. Il secondo comma dell'articolo 687 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:

    Le attribuzioni e l'organizzazione dell'ENAC e degli altri enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonche' dalle norme statutarie ed organizzative.

    .

  3. L'articolo 688 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:

    Art. 688 (Competenze negli aeroporti all'interno di porti marittimi). - Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili e' esercitata, d'intesa, dall'ENAC e dall'autorita' marittima.

    .

  4. Nel primo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione dopo le parole: «in via amministrativa,» sono inserite le seguenti: «per le singole materie,».

  5. Nel secondo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi».

  6. Dopo il secondo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione e' inserito il seguente:

    Ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come definite dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, l'ENAC determina le condizioni di applicabilita', attuazione e regolarita' dei servizi antincendio in ambito aeroportuale.

    .

  7. Nel terzo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione, dopo la parola: «modificare» sono inserite le seguenti: «o sostituire».

  8. L'articolo 1273 del codice della navigazione e' abrogato.

Art 2.

Dei servizi della navigazione aerea

  1. L'articolo 691 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:

    Art. 691 (Servizi della navigazione aerea). - I servizi della navigazione aerea, conformemente alla normativa comunitaria in vigore, si distinguono in:

    a) servizi del traffico aereo, che includono: i servizi di controllo del traffico aereo, comprensivi dei servizi di controllo di area, dell'avvicinamento e dell'aeroporto; i servizi di informazioni volo; i servizi consultivi sul traffico aereo; i servizi di allarme;

    b) servizi di meteorologia aeronautica;

    c) servizi di informazioni aeronautiche;

    d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.

    .

  2. L'articolo 691-bis del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:

    Art. 691-bis (Fornitura dei servizi della navigazione aerea). - Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonche' la redazione delle carte ostacoli, sono espletati da Enav S.p.a., societa' pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.

    I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione.

    Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra e assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. Essa cura, altresi', la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprieta'.

    L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo stipulando, se del caso, specifici atti d'intesa con l'ENAC da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa. Sono fatte salve le sue attribuzioni in materia di meteorologia generale.

    .

Art 3.

Della proprieta' e dell'uso degli aeroporti

  1. L'articolo 692 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:

    Art. 692 (Beni del demanio aeronautico statale). - Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:

    a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato;

    b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.

    Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico.

    .

  2. In tutto il codice della navigazione le parole: «aerodromo» e: «aerodromi» sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «aeroporto» e: «aeroporti».

  3. Nel primo comma dell'artico1o 693 del codice della navigazione, le parole: «ai fini dell'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «per il successivo affidamento».

  4. Il terzo comma dell'articolo 693 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:

    I beni del demanio militare aeronautico, non piu' funzionali ai fini militari e da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attivita' del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC ed il successivo affidamento in concessione di cui al primo comma. Il Ministero della difesa puo' disporre, compatibilmente con le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di suolo od infrastrutture di aeroporti militari per destinazioni comunque afferenti ad attivita' aeronautiche.

    .

  5. Nell'articolo 694 del codice della navigazione dopo le parole: «delle leggi speciali» sono inserite le seguenti: «e delle convenzioni».

  6. Nell'articolo 696 del codice della navigazione, le parole: «all'istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione».

  7. L'articolo 697 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:

    Art. 697 (Aeroporti aperti al traffico civile). - Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione d'idoneita' al servizio da parte dell'ENAC:

    a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici territoriali;

    b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;

    c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.

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  8. La rubrica dell'articolo 698 del codice della navigazione e' sostituita dalla seguente: «(Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse nazionale)».

  9. Al primo comma dell'articolo 698 del codice della navigazione le parole: «gli aeroporti di rilevanza nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale».

  10. Nel primo comma dell'articolo 699 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in particolare, delle disposizioni previste, per ciascun aeroporto, dal regolamento di scalo».

  11. Nell'articolo 700 del codice della navigazione, le parole: «dell'esercente» sono sostituite dalle seguenti: «del gestore».

  12. L'articolo 701 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:

    Art. 701 (Aviosuperfici). - Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonche' delle regioni, degli enti locali e delle altre autorita' secondo le rispettive attribuzioni.

    I comuni, nell'esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica, tengono in considerazione le finalita' aeronautiche proprie delle aree private adibite ad aviosuperfici site nel proprio territorio.

    .

  13. Il secondo comma dell'articolo 702 del codice della navigazione e' soppresso.

  14. L'articolo 703 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:

    Art. 703 (Devoluzione delle opere non amovibili). - Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione.

    Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo Stato.

    L'ENAC ha facolta', d'intesa con le autorita' che hanno rilasciato la...

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