LEGGE 23 dicembre 1980, n. 930 - Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Coming into Force23 Gennaio 1981
Published date08 Gennaio 1981
Enactment Date23 Dicembre 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/01/08/080U0930/CONSOLIDATED/20170623
Official Gazette PublicationGU n.7 del 08-01-1981
SERVIZIO ANTINCENDI NEGLI AEROPORTI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Ministero dell'interno provvede con personale e con mezzi e materiali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'espletamento del servizio antincendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari, sia in gestione diretta dello Stato sia gestiti in concessione, elencati nell'allegata tabella A, suddivisi ai fini del servizio in cinque classi.

Con decreto del Ministro dell'interno potranno essere stabilite modificazioni alla classificazione di cui alla tabella A.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139

Art 2.

Il Servizio tecnico centrale provvede all'espletamento di tutte le attribuzioni di competenza ed in particolare provvede alla elaborazione ed all'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, partecipa alla formulazione delle norme internazionali in tema di prevenzione ed interventi aeroportuali e dei programmi di addestramento e di acquisto di macchinari e del materiale tecnico.

E' istituito il "Servizio ispettivo antincendi aeroportuale e portuale" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, facente parte integrante del Servizio tecnico centrale, ed articolato in tre ispettorati, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e la Sardegna, e per l'Italia meridionale e la Sicilia, con il compito di sviluppare ogni iniziativa atta al coordinamento dei servizi tecnici negli aeroporti e nei porti delle rispettive regioni.

Gli ispettorati, cui sono preposti tre dirigenti superiori, coadiuvati da tre primi dirigenti, provvedono ad accertare le situazioni in atto esistenti, ad acclarare e segnalare con opportune proposte al Servizio tecnico centrale le deficienze dei mezzi e del personale, ed a rappresentare quanto possa essere necessario per le occorrenti esigenze.

In tale compito gli ispettori del Servizio ispettivo svilupperanno ogni forma di intesa e di collaborazione con gli ispettori regionali e con i comandanti provinciali dei vigili del fuoco per cio' che attiene alle attrezzature tecnico-istituzionali e per il miglior impiego del personale, delle dotazioni, degli accasermamenti e, in generale, dei mezzi occorrenti.

In sede locale i comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono, comunque, responsabili dei servizi antincendi aeroportuali o portuali ricadenti nell'ambito della provincia di competenza.

Art 2.

Il Servizio tecnico centrale provvede all'espletamento di tutte le attribuzioni di competenza ed in particolare provvede alla elaborazione ed all'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, partecipa alla formulazione delle norme internazionali in tema di prevenzione ed interventi aeroportuali e dei programmi di addestramento e di acquisto di macchinari e del materiale tecnico.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 97.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 97.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 97.

In sede locale i comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono, comunque, responsabili dei servizi antincendi aeroportuali o portuali ricadenti nell'ambito della provincia di competenza.

Art 3.

Negli aeroporti non compresi nella tabella A l'espletamento del servizio antincendi e' assicurato, a proprie cure e spese, dai titolari della licenza di cui all'articolo 788 del codice della navigazione i quali abbiano la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione passeggeri o merci, con personale in possesso di apposita abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneita' e di capacita' tecnica. Le modalita' per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai fini del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei titolari o degli enti sopra indicati.

Nel caso in cui in un medesimo aeroporto l'attivita' aerea sia gestita da piu' enti, questi dovranno consorziarsi ai fini dell'espletamento dei servizi antincendi.

Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui al primo comma.

La responsabilita' della regolarita' e dell'efficienza dei servizi antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma. Ove, in sede dell'accertamento all'atto dell'attivazione del servizio antincendi, il Ministero dell'interno riscontri inadempienze o difformita' rispetto a quanto stabilito con le determinazioni di cui al precedente comma, non si fara' luogo all'emanazione di apposito decreto ministeriale istitutivo del servizio antincendi.

Nel caso che la prestazione del servizio venga effettuata in favore di terzi, a questi sara' richiesto un corrispettivo la cui tariffa e' sottoposta all'approvazione del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene richiesto nel prevalente interesse del privato. Le prestazioni in favore degli aeromobili appartenenti allo Stato sono effettuate gratuitamente.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 97

Art 4.

Negli aeroporti di cui all'allegata tabella A, i locali e gli impianti fissi per i servizi antincendi, ivi comprese le autorimesse, le annesse officine e le attrezzature per l'addestramento specifico del personale, sono apprestati dal Ministero dei trasporti per gli aeroporti a gestione statale e dal gestore per gli aeroporti in concessione e dati in uso, a titolo gratuito, al Ministero dell'interno.

I progetti per la costruzione e la ristrutturazione dei locali e degli impianti di cui al comma precedente sono redatti d'intesa con il Ministero dell'interno ai fini della migliore rispondenza alle esigenze dei servizi antincendi. Per gli aeroporti militari aperti al traffico civile tali progetti sono redatti d'intesa anche con il Ministero della difesa.

La spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' le spese per i servizi telefonici, per il condizionamento estivo ed invernale, per l'energia elettrica, acqua, gas, pulizia e quelle per l'arredamento dei locali di cui al primo comma sono a carico, rispettivamente, del Ministero dei trasporti negli aeroporti a gestione statale e del gestore negli aeroporti dati in concessione.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1991, N. 384

Art 4.

IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

Art 5.

Per far fronte alle particolari esigenze del servizio antincendi negli aeroporti di cui alla allegata tabella A, i ruoli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentati complessivamente di n. 1.257 unita', ripartite nelle varie carriere secondo la tabella B annessa alla presente legge.

Il contingente predetto sara' completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la progressione biennale prevista dall'allegata tabella D.

I posti disponibili nella carriera dei vigili saranno messi a concorso specificatamente per singole regioni, in corrispondenza alle esigenze di organico delle sedi di servizio delle regioni medesime, preventivamente accertate con decreto del Ministero dell'interno per ciascuna regione e relativi comandi provinciali con i relativi distaccamenti.

I vincitori saranno assegnati, con l'obbligo di risiedervi, ad una delle sedi della regione per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno cinque anni.

I concorsi di cui al terzo comma del presente articolo saranno giudicati da commissioni regionali che saranno presiedute da un funzionario della carriera direttiva tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a primo dirigente, e composte da due funzionari della predetta carriera con qualifica non inferiore a ispettore capo aggiunto, e da un funzionario della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere o equiparata espletera' le funzioni di segretario.

Al bando dei concorsi per la copertura dei posti recati in aumento ai sensi del primo comma...

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