LEGGE 8 agosto 1991, n. 274 - Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi

Coming into Force10 Settembre 1991
Published date26 Agosto 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/08/26/091G0317/CONSOLIDATED/20150325
Enactment Date08 Agosto 1991
Official Gazette PublicationGU n.199 del 26-08-1991 - Suppl. Ordinario n. 52
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Servizi militari) 1. Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti sono computati, a domanda, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986, con onere a carico delle predette Casse pensioni. A tali fini viene considerato equiparato al servizio militare di leva il corrispondente periodo di servizio di volontariato prestato non in costanza di rapporto d'impiego nei Paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e successive modificazioni. 2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per i servizi militari che siano stati gia' utilizzati ai fini della liquidazione di assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri istituti di previdenza o che siano gia' altrimenti utili a pensione. 3. Restano ferme le vigenti norme sulla ricongiunzione dei servizi previste dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, e successive modificazioni, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, nonche' dalla legge 5 marzo 1990, n. 45.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il

rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

(Requisito per il diritto a pensione) 1. Nei confronti degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, che contraggano matrimonio nello stato di quiescenza, si applicano le norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. 2. La cittadinanza italiana non costituisce, per gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza e per i loro superstiti, un requisito per l'acquisto o il mantenimento del diritto, indiretto o di riversibilita'. 3. Ai titolari di trattamenti di quiescenza a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza si applica la disposizione prevista dall'articolo 1 della legge 7 marzo 1985, n. 82.

Art 3.

(Arrotondamento) 1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore.

Art 4.

(Iscrizioni) 1. L'articolo 21 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41, e' abrogato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni contenute nel citato articolo 21 restano operanti per le iscrizioni facoltative gia' verificatesi alla predetta data. 2. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza e' estesa ai dipendenti, a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario ancorche' l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attivita' non istituzionali. 3. Il dipendente laureato in medicina e chirurgia, in odontoiatria o in veterinaria, in servizio presso uno degli enti o istituti tenuti ad iscrivere il proprio personale alle Casse pensioni di categoria degli istituti di previdenza, e' obbligatoriamente iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, purche' la laurea costituisca requisito per il posto occupato nella carriera. 4. Dal primo giorno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari si applicano le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177. 5. Il personale delle scuole materne equiparate della provincia autonoma di Trento, di cui alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, e' iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con ricongiunzione del servizio pregresso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Art 5.

(Opzioni) 1. Possono optare per il mantenimento dell'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza: a) i dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica pubblica che consente l'iscrizione alle Casse predette; b) i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano a societa' private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscono alle stesse societa' le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende. 2. I dipendenti degli enti indicati dall'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si siano avvalsi in tempo utile della facolta' di iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1, sono iscritti, a domanda, alle Casse predette. 3. La domanda, per le ipotesi di opzione o di iscrizione rispettivamente previste dai commi 1 e 2, deve essere presentata alle Casse pensioni di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data della modifica del rapporto previdenziale, se posteriore. 4. L'iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1 decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il riconoscimento del servizio pregresso avviene mediante trasferimento alle Casse pensioni di cui al comma 1 dei contributi gia' versati all'INPS, con le modalita' previste dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. 5. Per tutte le iscrizioni previste dal comma 1 si assume quale rertribuzione annua contributiva la somma degli emolumenti pensionabili a norma degli ordinamenti delle Casse pensioni di cui al comma 1, nella misura prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 6. La facolta' di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, prevista dall'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, e' estesa all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed ai consorzi regionali degli Istituti autonomi delle case popolari. 7. Le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, per quanto concerne la facolta' data agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti morali di iscrivere alle Casse pensioni di cui al comma 1 le rispettive categorie di personale da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista dal secondo comma del citato articolo 39 sia stata o venga adottata dall'ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art 6.

(Bilanci tecnici e commissioni di studio) 1. I bilanci tecnici delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza sono compilati ogni due anni a cura del servizio statistico-attuariale di cui all'articolo 25. 2. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di cui all'articolo 29, vengono nominate commissioni per l'esame delle risultanze di detti bilanci tecnici e per le eventuali proposte di variazione degli ordinamenti delle Casse pensioni. Il decreto predetto stabilisce i compensi spettanti ai componenti delle commissioni.

Art 7.

(Riscatti) 1. La domanda di riscatto deve essere presentata, alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, in costanza del rapporto di impiego ovvero entro il limite perentorio di novanta giorni dalla data della cessazione definitiva dal servizio. 2. Sono revocati d'ufficio i provvedimenti di rigetto adottati alla data di entrata in vigore della presente legge motivati con riferimento alla circostanza che la domanda di riscatto e' stata presentata durante il periodo di aspettativa per motivi di famiglia. 3. In caso di morte dell'iscritto, che avvenga entro il termine di cui al comma 1, la domanda puo' essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione, o dagli eredi, entro novanta giorni dalla data di morte. 4. I dipendenti non di ruolo possono presentare la domanda di riscatto di cui al comma 1 dopo almeno un anno di iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza. 5. Nel caso di domanda presentata a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera...

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