LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1222 - Cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo

Coming into Force05 Febbraio 1972
End of Effective Date28 Febbraio 1979
Published date21 Gennaio 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/01/21/071U1222/CONSOLIDATED/19790214
Enactment Date15 Dicembre 1971
Official Gazette PublicationGU n.18 del 21-01-1972
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Nella presente legge con la denominazione semplificata di cooperazione tecnica sono identificate e disciplinate le iniziative dirette a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale dei Paesi in via di sviluppo.

I programmi italiani di cooperazione tecnica devono armonizzarsi, sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nel piu' vasto quadro della collaborazione italiana con i Paesi in via di sviluppo, comprendente anche la cooperazione finanziaria e quella commerciale; devono altresi' adeguarsi agli accordi bilaterali e multilaterali e agli impegni derivanti dalla partecipazione italiana ai programmi promossi per la medesima finalita' da enti e organismi internazionali.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 9 FEBBRAIO 1979, N. 38

Art 2.

Il Ministero degli affari esteri sovraintende al coordinamento, nell'ambito del settore pubblico e tra questo e il settore privato, delle iniziative e dei programmi operativi di cooperazione tecnica.

A tal fine gli enti ed istituti pubblici e le societa' ed aziende a partecipazione statale, nonche' le associazioni, gli enti, le societa' e le imprese private sono tenuti a comunicare al Ministero degli affari esteri le proprie iniziative ed i propri programmi di cooperazione tecnica.

In mancanza della suddetta comunicazione o nel caso in cui si verifichi difformita' dei programmi dagli indirizzi di coordinamento proposti ed approvati dal Ministero degli affari esteri, le iniziative promosse dagli organismi di cui al precedente comma non vengono considerate iniziative di cooperazione tecnica agli effetti dell'applicazione della presente legge.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 9 FEBBRAIO 1979, N. 38

Art 3.

Per la determinazione degli indirizzi di coordinamento, a sensi dell'articolo 2, il Ministero degli affari esteri si avvale di un Comitato consultivo misto, composto di:

  1. dodici rappresentanti di amministrazioni statali;

  2. dodici rappresentanti scelti tra le persone designate dagli enti ed organismi pubblici e privati di cui al secondo comma dell'articolo 2, in ragione di meta' per il settore pubblico e di meta' per quello privato;

  3. nove esperti in materie tecniche, economiche a sociologiche, di cui tre designati da enti ed organizzazioni, riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 30, operanti nel settore del servizio di volontariato civile, e tre designati dalle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il Comitato e' costituito nelle forme previste dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967; n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Esso e' presieduto dal Ministro per gli affari esteri o dal Sottosegretario da lui delegato e puo' articolarsi in sottocomitati; in seno al Comitato sono costituite le sezioni speciali di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 e al primo comma dell'articolo 30.

I membri del Comitato sono nominati per la durata di un quadriennio; le funzioni di segretario sono esercitate dal capo del servizio previsto dall'articolo 7.

Ai lavori del Comitato possono essere chiamati di volta in volta a partecipare rappresentanti di organismi internazionali e di operatori pubblici o privati, interessati a particolari iniziative di cooperazione tecnica.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 9 FEBBRAIO 1979, N. 38

Art 4.

Il Comitato consultivo di cui all'articolo precedente, puo' anche formulare proposte di revisione dei programmi di cooperazione tecnica, suggerendo modelli ottimali di ripartizione delle disponibilita' finanziarie tra le diverse iniziative, tenuto conto:

  1. delle esigenze dei singoli Paesi o gruppi di Paesi tra i quali sia realizzabile un processo d'integrazione regionale delle rispettive economie;

  2. della necessita' di fissare programmi di cooperazione a carattere prioritario, con riferimento sia ai settori sia alle aree di intervento;

  3. dell'esigenza di favorire, nell'opportuna diversificazione delle iniziative, la realizzazione di progetti integrati di cooperazione tecnica.

Il Comitato puo' inoltre formulare pareri e proposte in ordine:

1) all'unificazione o all'integrazione complementare di iniziative anche di diversa competenza, pubblica o privata, nazionale o multilaterale, al fine del potenziamento degli interventi di cooperazione tecnica;

2) a lince di programmazione a lungo termine, sollecitando l'adozione di misure, amministrative o legislative, idonee a realizzarle;

3) al graduale raggiungimento, rispettivamente da parte del settore pubblico o privato, dei livelli di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo indicati e concordati nelle competenti sedi internazionali;

4) ad ogni altra questione avente diretta od indiretta connessione con i problemi della cooperazione tecnica, sulla quale il Ministro per gli affari esteri ritenga di dover sentire il comitato stesso.

Il Comitato puo' infine collaborare nello studio di iniziative rivolte: a promuovere nell'opinione pubblica interna l'interesse ai problemi della cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo e a diffondere in detti Paesi aggiornate conoscenze sulle prospettive di sviluppo della cooperazione tecnica italiana; a promuovere la partecipazione dei volontari in servizio civile all'attuazione dei programmi di cooperazione tecnica; ad assicurare il regolare svolgimento di detto servizio.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 9 FEBBRAIO 1979, N. 38

Art 5.

Il Ministero degli affari esteri, per il raggiungimento delle finalita' della presente legge e sulla base degli indirizzi di coordinamento di cui al primo comma dell'articolo 3, adotta le seguenti iniziative:

a) invia nei Paesi in via di sviluppo, d'intesa con i Paesi interessati, esperti, consiglieri, tecnici ed istruttori dipendenti da amministrazioni statali, da enti pubblici o da privati, oppure assunti con contratto a termine di diritto privato, secondo le disposizioni del titolo II della presente legge;

b) cura la formazione e l'addestramento di volontari in servizio civile, sia direttamente, sia mediante la stipula di apposite convenzioni con enti e organizzazioni riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 30 della presente legge; favorisce l'impiego dei volontari nella attuazione dei programmi di cooperazione tecnica e ne tutela l'attivita' secondo le disposizioni del titolo III della presente legge;

c) favorisce la formazione tecnico-scientifica e professionale dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo promuovendo, mediante convenzioni con universita', enti ed organizzazioni qualificati, corsi di studio, di specializzazione, di addestramento, seminari di ricerca e di sperimentazione, da attuarsi in linea di massima in detti Paesi; allo stesso scopo puo' anche concedere borse di studio o di tirocinio e, occorrendo, altri sussidi idonei a favorire la frequenza degli studi in Italia o nel Paese di appartenenza, o anche in altri Paesi nei quali funzionino adeguate istituzioni e puo' altresi' concorrere alla istituzione e al potenziamento di facolta' di studi, di istituti, di scuole e di centri di formazione e di addestramento professionale;

d) favorisce, su richiesta dei Paesi interessati, l'organizzazione di programmi di formazione specifica in particolare per il personale dei servizi statali o degli enti pubblici di detti Paesi. A tal fine, d'intesa con le amministrazioni interessate, oltre ad inviare missioni nei citati Paesi, agevola anche mediante la concessione di borse di studio o di tirocinio e di altri sussidi la frequenza del suddetto personale ad istituti o scuole di amministrazioni dello Stato italiano. Si applicano allo scopo le disposizioni della legge 3 dicembre 1970, n. 995, le quali vengono estese alle amministrazioni statali interessate. La relativa spesa fa carico sugli stanziamenti autorizzati dalla presente legge;

e) concorre, d'intesa con i Paesi interessati, alla promozione di iniziative volte all'ammodernamento e potenziamento delle strutture organizzative, ambientali, sanitarie e sociali e allo sviluppo dei Paesi stessi.

A tal fine, provvede, quando cio' sia previsto dall'intesa, alla fornitura di installazioni, attrezzature, materiali o servizi a condizioni agevolate o, in casi particolari, gratuite.

Il Ministero degli affari esteri puo' acquistare direttamente i beni suindicati o avvalersi della cessione di essi da parte di enti pubblici ed operatori privati. I beni destinati alla cessione gratuita ai Paesi in via di sviluppo possono essere forniti anche da altre amministrazioni statali, per il...

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