Art
1.
Il Ministero della difesa e' autorizzato ad ammettere militari stranieri a frequentare corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari, assumendo a proprio carico, in tutto o in parte, le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonche' le spese per il viaggio dal paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi.
Il numero dei militari stranieri da ammettere ai corsi ed il trattamento da praticare agli stessi, nei limiti di cui al comma precedente, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art
2.
All'onere annuo di lire 200.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte negli anni finanziari 1970 e 1971 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 1970 SARAGAT COLOMBO - TANASSI FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66