LEGGE 22 giugno 1954, n. 523 - Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali

Coming into Force14 Agosto 1954
Enactment Date22 Giugno 1954
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1954/07/30/054U0523/CONSOLIDATED/19621213
Published date30 Luglio 1954
Official Gazette PublicationGU n.172 del 30-07-1954
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art.1

Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata, ai fini del trattamento di quiescenza, la ricongiunzione del servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Ferrovie dello Stato e delle altre Azienda autonoma statali, con il servizio prestato alla dipendenza di Enti locali con iscrizione agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, oppure a Casse, fondi, regolamenti convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli Enti predetti, nonche' con il servizio comunque prestato con iscrizione ai su menzionati Istituti di previdenza.

Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, la ricongiunzione si effettua altresi' per i servizi non contemplati dal comma stesso, quando essa sia prevista dagli ordinamenti dello Stato, degli Istituti di previdenza o degli altri Enti che concorrino alla ricongiunzione medesima.

Art 2.

La valutazione dei servizi ricongiungibili di cui al precedente art. 1 si effettua con l'applicazione delle norme dei rispettivi ordinamenti.

Qualora uno stesso servizio sia utile in base a piu' di uno degli ordinamenti dello Stato, degli Istituti di previdenza e degli altri Enti che concorrono alla ricongiunzione, esso si valuta per una sola volta, nella misura prevista dall'ordinamento piu' favorevole. Analogo criterio si adotta nel caso di piu' servizi utili simultaneamente resi.

Art 3.

Il diritto al trattamento di quiescenza dirette o indiretto, la forma di esso - pensione o indennita' una volta tanto - e la sua misura si stabiliscono applicando le norme che regolano il trattamento medesimo presso l'Ente al quale il dipendente presta servizio o e iscritto al momento della cessazione definitiva, tenendo conto della totalita' dei servizi valutati ai sensi del precedente art. 2.

Art 4.

Nei casi in cui la misura della pensione o della indennita' una volta tanto sia da determinarsi con l'applicazione dell'ordinamento della Cassa di previdenza, per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali oppure di quello della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, si applicano le seguenti norme:

  1. per i periodi di servizio non coperti da iscrizione resi da militari non provvisti di stipendio e per quelli di servizio non di ruolo riconosciuti o riscattati con le norme di quiescenza statali, si attribuisce il primo stipendio o assegno pensionabile successivamente goduto;

  2. per i servizi simultaneamente resi alle dipendenza dello Stato e con iscrizione alle Case Q alla Sezione predetta, si attribuisce lo stipendio o assegno pensionabile piu' favorevole.

Art 5.

L'importo del trattamento di quiescienza calcolato ai sensi dei precedenti articoli si attribuisce per quote, a ciascun Ente concorrente alla ricongiunzione di cui all'art I, in proporzione alle durate dei rispettivi servizi utili.

Per la determinazione delle quote di cui al precedente comma, si considerato le durate dei servizi di ciascun Ente espresse in mesi, trascurando le frazioni di mese. I periodi dei servizi utili in pensione, secondo gli ordinamento di piu' Enti di cui al comma secondo dell'art. 2, si attribuiscono per quote proporzionali alle durate degli altri servizi che sono utili soltanto in base alle norme di ciascuno dei predetti Enti.

Quando gli Istituti di previdenza concorrano alla ricongiunzione, nei casi in cui gli ordinamenti degli Istituti stessi stabiliscano che il trattamento di quiescenza sia. ad onere ripartito con Enti locali, le quote da attribuirsi a questi Enti si calcolano applicando le disposizioni contenute Rei precedenti commi, prendendo a base l'importo del trattamento di quiescenza determinato ai sensi dei precedenti articoli.

Art 6.

Il trattamento di quiescenza spettante e' corrisposto integralmente dall'Amministrazione statale, dall'Ente o dall'Istituto presso il quale il dipendente prestava servizio o era iscritto al momento della cessazione definitiva, salvo rivalsa delle quote non a proprio carico da determinarsi nei modo indicato al, precedente art. 5.

La rivalsa, quando il trattamento di quiescenza abbia la forma della pensione, viene effettuata una sola volta mediante recupero del valore capitale delle quote non a proprio carico, in base ai relativi importi costituenti parti del trattamento diretto o indiretto originario.

I valori capitali delle quote di cui al comma precedente sono determinati, tenendo conto anche dell'onere relativo all'eventuale successiva riversibilita' della pensione, mediante l'applicazione delle tabelle, con le relative norme, allegate alla presente legge.

Le Amministrazioni statali e gli Istituti di previdenza, nei casi di rivalsa di quote q carico di Enti locali, possono consentire che il recupero dei relativi valori capitali sia effettuato, anziche' in unica soluzione, mediante pagamento di corrispondenti rate annuali posticipate costanti, non superiori a dodici, comprensive degli interessi al saggio del 4,25 per cento.

Art 7.

Il trattamento di quiescenza stabilito con le norme contenute nei precedenti articoli, salva la rivalsa di cui all'art. 6, e' considerato a tutti gli effetti a totale carico dell'Amministrazione statale, dell'Ente o dell'Istituto che lo corrisponde ai sensi del comma primo dei predetto art. 6, come se 4, tale Amministrazione, Ente o Istituto il dipendente avesse prestato servizio o fosse stato iscritto per l'intero servizio utile.

Il trattamento di riversibilita', sia per il diritto sia per la misura di esso, si stabilisce con l'applicazione...

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