IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 675;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 336, 337 e 338;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 569;
Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 668;
Visto l'accordo raggiunto in data 13 febbraio 1987 tra la delegazione governativa e i sindacati di polizia SIULP e SAP, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1987, n. 101, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Area di applicazione e durata
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale dei ruoli della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1985 al 31 dicembre 1987.
La decorrenza degli effetti economici e fissata al 1 gennaio 1986 e si protrae fino al 30 giugno 1988.