DECRETO-LEGGE 21 marzo 1987, n. 101 - Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia

Coming into Force24 Marzo 1987
Published date23 Marzo 1987
Enactment Date21 Marzo 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/03/23/087U0101/CONSOLIDATED/19871121
Official Gazette PublicationGU n.68 del 23-03-1987
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere all'adeguamento retributivo del personale delle Forze di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto:

Art 1.
  1. E' autorizzata la spesa di lire 672 miliardi per l'anno finanziario 1987 e di lire 553 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 relativa:

  1. all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia) e SAP (Sindacato autonomo della Polizia) in materia di trattamento economico concernente il personale della Polizia di Stato, nonche' all'estensione, fatta salva ogni disposizione contenuta nel presente provvedimento relativa alla sola Polizia di Stato, dei benefici economici previsti dal predetto decreto all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per effetto dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni;

  2. all'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 2.

Art 2.
  1. L'indennita' prevista all'articolo 2, commi 1, 3 e 14, della legge 20 marzo 1984, n. 34, e' incrementata del dieci per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 e di un ulteriore dieci per cento dal 1° gennaio 1987, sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985.

  2. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonche' a quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, compete l'indennita' di cui al comma 1, in misura pari al 100 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia di qualifica corrispondente.

  3. Gli incrementi di cui al comma 1 previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato.

  4. L'incremento della misura del supplemento giornaliero dell'indennita' mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 7, punto 1, dell'accordo di cui all'articolo 1, e' esteso al personale indicato nell'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 20 marzo 1984, n. 34, nonche' al personale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

  5. Per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nei ruoli ad esaurimento che, alla data del 31 ottobre 1986, riveste la qualifica di ispettore capo, ispettore principale, ispettore e sovrintendente capo, con decorrenza 1° novembre 1986 sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69: ispettore capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 4 scatti ispettore principale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 5 scatti ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 3 scatti sovrintendente capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 4 scatti

    Detti benefici sono attribuiti previo assorbimento degli scatti gerarchici eventualmente in godimento al 31 dicembre 1985 e sono riassorbiti nel caso di promozione che comporti transito a livello retributivo superiore.

  6. Con decorrenza 30 giugno 1988 e' conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale delle Forze di polizia una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

  7. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale delle Forze di polizia in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

  8. Nei confronti del personale delle Forze di polizia, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT