DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2000, n. 120 - Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59

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Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 19, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1928, n. 113;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, recante approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15, recante disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, 3 marzo 1990, n. 362;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante regolamento di semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;

Acquisito il parere reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nell'adunanza del 30 giugno 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'erogazione e la rendicontazione delle spese effettuate presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, di seguito denominati uffici all'estero.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 19, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1928, n. 113;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, recante approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15, recante disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, 3 marzo 1990, n. 362;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante regolamento di semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;

Acquisito il parere reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nell'adunanza del 30 giugno 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'erogazione e la rendicontazione delle spese effettuate presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, di seguito denominati uffici all'estero. 4

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 54 5

Art 2.

Spese degli uffici all'estero

  1. Le spese degli uffici all'estero sono effettuate a valere sui fondi attribuiti annualmente dall'Amministrazione centrale e sono destinate: a) al mantenimento ed al funzionamento degli uffici; b) allo svolgimento delle attivita' di istituto;

  1. alla corresponsione delle retribuzioni e delle indennita' del personale.

Art 2.

Spese degli uffici all'estero

  1. Le spese degli uffici all'estero sono effettuate a valere sui fondi attribuiti annualmente dall'Amministrazione centrale e sono destinate: a) al mantenimento ed al funzionamento degli uffici; b) allo svolgimento delle attivita' di istituto;

  1. alla corresponsione delle retribuzioni e delle indennita' del personale. 4

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 54 5

Art 3.

Funzionari delegati

  1. Presso gli uffici all'estero sono funzionari delegati, ai sensi delle norme sulla contabilita' generale dello Stato, i titolari degli uffici stessi, oppure, limitatamente alle spese indicate negli articoli 4 e 6, i funzionari amministrativi o amministrativo-contabili che presso i predetti uffici ricoprono posti di commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, ferma restando in ogni caso la funzione di indirizzo e vigilanza spettante ai capi degli uffici.

Art 3.

Funzionari delegati

  1. Presso gli uffici all'estero sono funzionari delegati, ai sensi delle norme sulla contabilita' generale dello Stato, i titolari degli uffici stessi, oppure, limitatamente alle spese indicate negli articoli 4 e 6, i funzionari amministrativi o amministrativo-contabili che presso i predetti uffici ricoprono posti di commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, ferma restando in ogni caso la funzione di indirizzo e vigilanza spettante ai capi degli uffici.4

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 54 5

Art 4.

Spese di mantenimento e funzionamento

  1. Con decreto del competente dirigente generale, le risorse necessarie per il mantenimento e il funzionamento degli uffici all'estero sono assegnate dall'Amministrazione centrale ai titolari degli uffici stessi, oppure al commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, nelle sedi in cui tale funzionario presti servizio.

  2. Le risorse finanziarie per il mantenimento e funzionamento degli uffici all'estero sono stabilite tenuto conto del fabbisogno documentato dalla relazione previsionale...

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