DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 2010, n. 54 - Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0067)

Coming into Force01 Gennaio 2011
Published date13 Aprile 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/04/13/010G0067/CONSOLIDATED/20170201
Enactment Date01 Febbraio 2010
Official Gazette PublicationGU n.85 del 13-04-2010
Titolo I PRINCIPI GENERALI
Capo I Destinatari
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

Visti gli articoli 6, comma 1 e 29, comma 1, della legge 6 giugno 2009, n. 69;

Visto l'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del 27 agosto 2009;

Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 6 giugno 2009, n. 69;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. uffici all'estero: rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di I categoria;

  2. titolare dell'ufficio all'estero: il capo di rappresentanza diplomatica e il capo di ufficio consolare di I categoria;

  3. esperto amministrativo capo: dirigente amministrativo di prima fascia;

  4. esperto amministrativo: dirigente amministrativo di seconda fascia;

  5. commissario amministrativo: direttore amministrativo, consolare e sociale degli uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari;

  6. commissario amministrativo aggiunto: funzionario amministrativo, consolare e sociale degli uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari;

  7. vice commissario amministrativo: funzionario aggiunto amministrativo-contabile;

  8. CCVT: Conto corrente valuta tesoro.

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari di I categoria, costituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, di seguito denominati: «uffici all'estero».

  2. Gli istituti italiani di cultura sono disciplinati dalla normativa specifica.

  3. La gestione dei fondi per attivita' di cooperazione allo sviluppo trasferiti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e' disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 25.

Art 3.

Funzioni amministrative e contabili presso gli uffici all'estero

  1. Il titolare dell'ufficio all'estero, sulla base delle linee di indirizzo annuali, individua e coordina le attivita' dell'ufficio. Tenuto conto delle risultanze della gestione contabile, presenta al Ministero il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposti dal commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, ove presente. Il bilancio preventivo e' accompagnato dalla relazione programmatica annuale, che indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie per il loro conseguimento.

  2. Il commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto preposto al settore amministrativo-contabile, ne coordina le attivita'; predispone ipotesi di programmazione per il reperimento e l'impiego delle risorse finanziarie dell'ufficio; e' responsabile delle procedure attinenti alla gestione amministrativo-contabile dell'ufficio, in particolare per quanto riguarda le fasi della spesa escluso il pagamento, nell'ambito delle linee di azione individuate dal titolare dell'ufficio nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza.

  3. In caso di assenza o impedimento del commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, le relative responsabilita' sono attribuite al titolare dell'ufficio all'estero.

  4. Il vice commissario amministrativo contabile e' agente contabile.

  5. Nel caso in cui non siano in servizio presso l'ufficio all'estero, tenuto conto della particolare situazione degli organici in alcuni paesi, almeno due dipendenti cui attribuire separatamente le funzioni di cassiere e di consegnatario, dette funzioni possono essere affidate al medesimo dipendente di ruolo, in deroga all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

  6. Il collaboratore contabile partecipa a tutte le attivita' amministrativo-contabili ed assicura, in via temporanea gli adempimenti inerenti a tali attivita' ove nella sede non sia presente il vice commissario amministrativo-contabile.

  7. In caso di assenza o impedimento dell'agente contabile o del consegnatario le relative funzioni possono essere temporaneamente affidate, mediante provvedimento del titolare dell'ufficio, ad altro dipendente di ruolo che assume con l'incarico le responsabilita' relative.

  8. Le denominazioni e le specifiche professionali riferite ai profili del personale destinatario del CCNL sono individuati, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi della normativa vigente in materia, in sede di contrattazione integrativa di Ministero.

Titolo II GESTIONE FINANZIARIA DEGLI UFFICI ALL'ESTERO
Capo I Principi generali
Art 4.

Modalita' della gestione finanziaria

l. La gestione finanziaria degli uffici all'estero avviene secondo i principi della gestione di cassa.

  1. L'elaborazione, la trasmissione, l'archiviazione e la conservazione dei documenti e delle comunicazioni relative alla gestione avvengono, di regola, in coerenza con i principi dell'amministrazione digitale stabiliti dalla legislazione vigente, secondo le modalita' ed i criteri per la gestione elettronica dei flussi documentali e per la dematerializzazione degli atti amministrativi e contabili del Ministero degli affari esteri.

Capo II Bilancio di previsione
Art 5.

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

  1. L'esercizio finanziario degli uffici all'estero ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

  2. La gestione si svolge in base al bilancio annuale di previsione. Esso e' trasmesso dagli uffici all'estero al Ministero degli affari esteri entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio, dandone comunicazione mediante evidenze informatiche all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri. Salvo diverse comunicazioni del Ministero degli affari esteri, che pervengano entro il 20 ottobre, il bilancio deve essere redatto prevedendo una dotazione finanziaria non superiore a quella concessa nell'anno precedente quello al quale si riferisce il bilancio.

  3. Il bilancio preventivo e' corredato dalla relazione programmatica annuale di cui all'articolo 6, comma 8.

  4. Il Ministero degli affari esteri comunica l'approvazione del bilancio preventivo entro il 31 dicembre, comunicando contestualmente l'ammontare della dotazione finanziaria assegnata. Nel caso in cui, per eccezionali circostanze, l'approvazione non pervenga entro detto termine, l'ufficio, che abbia comunque inviato entro i termini prescritti il bilancio preventivo, e' autorizzato all'erogazione delle spese fisse e continuative di natura obbligatoria.

  5. La gestione finanziaria e' unica come unico e' il relativo bilancio di previsione.

  6. I bilanci di previsione degli uffici consolari di I categoria, che ai sensi del decreto del Presidente 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dipendono da altro ufficio all'estero, devono essere allegati al bilancio di questi ultimi, che a loro volta sono tenuti a redigere un bilancio di previsione consolidato, riassuntivo delle diverse...

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