Sentenza nº 170 da Constitutional Court (Italy), 10 Luglio 2019

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione10 Luglio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 170

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 8, e, specificamente, dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), nonché degli articoli da 7 a 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – sezione staccata di Pescara, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto e dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise, con ordinanze del 16 agosto 2017, del 22 febbraio e del 7 dicembre 2018, iscritte rispettivamente al n. 185 del registro ordinanze 2017, al n. 96 del registro ordinanze 2018 e al n. 12 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell’anno 2017, n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2018 e n. 6, prima serie speciale dell’anno 2019.

Visti gli atti di costituzione di V. C., di C. F. e altri e di L. D.F. e altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 16 aprile 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Vittorio Angiolini ed Emanuela Mazzola per L. D.F. e altri, Egidio Lizza per V. C. e per C. F. e altri, e gli avvocati dello Stato Leonello Mariani e Gesualdo d’Elia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza iscritta al n. 185 del r. o. dell’anno 2017, il Tribunale amministrativo regionale (TAR) per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 76, 77, primo comma, e 81 della Costituzione, nonché, in via gradata, degli articoli da 7 a 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 76 e 77, primo comma, Cost., nella parte in cui dispongono lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato e l’assorbimento del suo personale nell’Arma dei carabinieri e nelle altre forze di polizia a ordinamento militare.

    In sostanza, nel suo complesso, la normativa censurata disciplina l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri e il trasferimento a quest’ultima, alle altre forze di polizia o ad altre amministrazione del relativo personale.

    1.1.– L’art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015 viene censurato laddove prevede che «[i]l Governo è delegato ad adottare […] uno o più decreti legislativi […] nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) […] riordino delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell’ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell’unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell’ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l’eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un’ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l’assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell’ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie […]».

    Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata confliggerebbe anzitutto con gli artt. 9, 32 e 81 Cost., in quanto il diritto alla tutela e salvaguardia del bene ambiente costituirebbe un diritto fondamentale della persona non sacrificabile per pretese esigenze di bilancio e risparmio di spesa, quali quelle alla base dell’assorbimento, mentre, da un lato, il Corpo forestale aveva garantito adeguati livelli di professionalità e funzionalità, inevitabilmente disperse nelle operazioni di riorganizzazione, comunque non giustificate da significative sovrapposizioni di funzioni, e, dall’altro, non si evidenzierebbe alcun profilo di risparmio, prevedendosi, al contrario, uno specifico aggravio di costi.

    Inoltre, la norma di delega confliggerebbe con l’art. 3 Cost., in quanto l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altre forze di polizia, con smembramento delle funzioni, comporterebbe una riduzione di efficienza senza determinare una razionalizzazione dei costi e una semplificazione organizzativa, risultando, così, irragionevole.

    Infine, la disposizione censurata contrasterebbe con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., conferendo al Governo una delega “in bianco”, atteso che la soppressione del Corpo forestale dello Stato attraverso il suo assorbimento in altra forza di polizia, anche a ordinamento militare, si porrebbe in controtendenza rispetto alle linee evolutive dell’ordinamento, determinando una profonda innovazione che avrebbe richiesto l’indicazione di principi e criteri direttivi inequivoci, mentre la delega sarebbe rimasta generica e vaga, non perimetrando la discrezionalità del Governo quanto all’alternativa di sciogliere o meno il Corpo e all’identificazione della forza di polizia in cui farlo confluire e limitandosi a enunciare le finalità da perseguire.

    1.2.– Gli articoli da 7 a 19 del d.lgs. n. 177 del 2016 vengono censurati «nella parte in cui hanno disposto lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato e inoltre l’assorbimento del suo personale nell’Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare».

    Dopo averne descritto sinteticamente il contenuto, il rimettente ne assume il contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.

    A suo avviso, i principi e i criteri direttivi enunciati nella legge di delega avrebbero imposto al Governo, nel caso avesse optato per la soppressione del Corpo forestale, di farne confluire il personale nella Polizia di Stato, quale forza di polizia a ordinamento civile, mentre l’assorbimento nell’Arma dei carabinieri, in quanto a ordinamento militare, avrebbe dovuto essere esclusivamente facoltativa, determinando un mutamento di condizione. Tale interpretazione, oltre che conforme alla lettera della disposizione di delega, sarebbe stata maggiormente rispettosa dei principi dell’ordinamento, in base ai quali l’acquisto della condizione di militare sarebbe necessariamente conseguente a un atto volontario del singolo. Inoltre, così disponendo, il Governo avrebbe violato il contenuto della delega laddove essa prevedeva il rispetto delle «peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia», non salvaguardate nella confluenza in una forza di polizia a ordinamento militare. Ancora, nell’applicare i principi e i criteri direttivi, il legislatore delegato, a fronte di una pluralità di soluzioni alternative, avrebbe dovuto compiere una...

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