SENTENZA Nº 202204291 di Consiglio di Stato, 03-05-2022

Presiding JudgeLUTTAZI GIANCARLO
Date03 Maggio 2022
Published date28 Maggio 2022
Judgement Number202204291
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 28/05/2022

N. 04291/2022REG.PROV.COLL.

N. 04926/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4926 del 2018, proposto da
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Corpo forestale dello Stato, Ministero dell’Interno - Vigili del Fuoco, Ministero della Difesa - Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

nei confronti

Signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’assegnazione di vice sovrintendente del Corpo Forestale dello Stato al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2022 il Cons. Cecilia Altavista;

Nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente appello le Amministrazioni in epigrafe hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della -OMISSIS-, Sezione di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, che ha accolto il ricorso proposto dal signor -OMISSIS-, all’epoca vice sovrintendente del Corpo Forestale dello Stato, in servizio presso il Comando Stazione di -OMISSIS- (-OMISSIS-), avverso il decreto del Capo del Corpo forestale n. 81254 del 31 ottobre 2016 con cui, ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, era disposta la sua assegnazione al Corpo dei Vigili del Fuoco.

Con vari decreti in data 31 ottobre 2016 il Capo del Corpo forestale dello Stato, in attuazione delle previsioni del decreto legislativo, disponeva l’assegnazione delle unità di personale del Corpo alle varie Amministrazioni (Ministero delle Politiche agricole e forestali, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Arma dei Carabinieri).

In particolare, con il decreto n. 81272 sono state individuate le unità di personale, pari a 125, da assegnare al Corpo dei Vigili del Fuoco, sulla base dei criteri indicati dall’articolo 12 del d.lgs. 177 del 2016, e non essendo sufficiente, ai fini del contingente da destinare ai Vigili del Fuoco, il criterio della lettera a), si procedeva all’applicazione del criterio di cui alla lettera b) individuando il personale interessato in relazione alla maggiore anzianità nella specializzazione di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) sulla base degli “stati matricolari degli interessati e l’ulteriore documentazione agli atti dell’Amministrazione attestante il servizio prestato in particolare la documentazione attinente la funzione di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi”… “in base agli esiti dei corsi per Direttore delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi (DOS) svolti presso le strutture dell’Amministrazione negli anni 2013 e 2015 dal personale del ruolo degli ispettori e del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato e i relativi attestati di partecipazione conservati agli atti dell’Amministrazione”.

Nel personale indicato da tale decreto era compreso anche il vicesovrintendente -OMISSIS-, sulla base del criterio di cui all’art. art. 12, comma 2, lett. b), punto 2, in quanto in possesso dell’attestato di Direttore delle operazioni di spegnimento con anzianità 22 novembre 2013 (ultimo giorno di corso DOS).

Il signor -OMISSIS- ha impugnato tale decreto davanti al Tribunale amministrativo regionale della -OMISSIS-, Sezione di -OMISSIS-, unitamente al decreto che disponeva l’assegnazione di altro personale all’Arma dei Carabinieri e a quello concernente le variazioni delle consistenze di personale del Corpo forestale dello Stato nonché al silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di autotutela presentata il 14 novembre 2016.

Esponeva in fatto di non avere maturato alcuna competenza nella lotta agli incendi boschivi, di essere stato in servizio nel Corpo forestale dal 1997, a seguito dello svolgimento del corso per allievo agente dal 10 dicembre 1996 al 1 luglio 1997; di avere prestato servizio dal 1997 al 2016 presso una stazione forestale (di -OMISSIS- poi divenuto -OMISSIS-), anche quale Comandante di Stazione; nel 2013 e nel 2014 presso il Comando provinciale di -OMISSIS-, in particolare svolgendo attività investigative nel NIPAF -Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale; di avere quindi svolto ininterrottamente attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, per cui avrebbe dovuto essere trasferito all’Arma dei Carabinieri; in diritto lamentava la violazione della legge delega 8 agosto 2015 n. 124, che prevedeva “la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità dell’unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale”, e dei criteri indicati dall’art. 12 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, sostenendo che il rispetto di tali criteri non sarebbe stato assicurato, in particolare quello della prevalenza delle indicazioni della lettera a) su quelle della lettera b) dell’art. 12; proponeva poi una censura di incompetenza del Capo del Corpo forestale dello Stato rispetto alla modifica della Tabella A allegata al d.lgs. 177 del 2016, relativa alla consistenza...

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