SENTENZA Nº 202000150 di TAR Molise, 13-05-2020

Presiding JudgeSILVESTRI SILVIO IGNAZIO
Date13 Maggio 2020
Judgement Number202000150
Published date21 Maggio 2020
CourtTribunale Amministrativo Regionale Molisano (Italia)
Pubblicato il 21/05/2020

N. 00150/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00029/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 29 del 2017, proposto da
Guido Manocchio, rappresentato e difeso dall'avvocato Egidio Lizza, con domicilio eletto presso lo studio Ennio Cerio in Campobasso, via Mazzini 101;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti d’Ungheria, 74;

nei confronti

Francesco Spinella Mancuso non costituito in giudizio;

per l'annullamento

impugnazione del decreto del Capo del CFS n. 81282 comunicato il 7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del CFS ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 177/2016, con cui è individuata l'Amministrazione presso cui è assegnato il ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2020 la dott.ssa Marianna Scali e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, appartenente ai ruoli del personale che svolge attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa del sopprimendo Corpo Forestale dello Stato, con sede di servizio in Molise, impugna il decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato (Decreto n. 81282 del 31 ottobre 2016) con cui viene disposta la sua assegnazione (unitamente ad altre 115 unità di personale) all’arma dei carabinieri ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante “Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato”.

2. Nella prospettazione del ricorrente, i vizi di tale provvedimento, come di seguito riassunti, deriverebbero dalla illegittimità costituzionale e comunitaria della riforma operata con il d.lgs. n. 177/2016, di cui l’atto impugnato costituisce applicazione, e in ragione di ciò, il ricorrente chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale nonché, per alcuni profili, la pregiudiziale di interpretazione delle norme comunitarie ai sensi dell’art. 177 (ora 234) del Trattato UE, nei termini di seguito specificati.

Il ricorrente in buona sostanza lamenta che, per effetto della disciplina introdotta dal d.lgs. 177/2016 – che ha disposto la riallocazione del personale del sopprimendo Corpo Forestale dello Stato nei Carabinieri, nella Polizia di Stato, nei Vigili del Fuoco e nella Guardia di Finanza a mezzo di procedure cadenzate (art. 12, 2° 3° e 4° comma, D.Lgs. 177/2016) – egli sia stato costretto ad un’acquisizione forzata dello status militare.

3. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 2, 3, 17 e 18 della Costituzione. Dai principi espressi da tali norme si ricaverebbe che lo status militare possa essere acquisito solo in virtù di una libera scelta. E ciò in quanto il complesso di limitazioni e condizionamenti indotti dallo status militi (tra gli altri la limitazione al diritto di organizzazione sindacale, nonché la soggezione alla legge penale militare, alla giurisdizione militare e ai c.d. trasferimenti di autorità) sarebbe di tale pregnanza da non poter prescindere dal consenso degli interessati.

In particolare si evidenzia che, sebbene l’articolo 12 del d.lgs. n. 177/2016 preveda un transito alternativo a quello imposto, non si tratterebbe di una scelta effettiva, dovendosi ritenere tale solo la scelta libera e incondizionata. L’opzione alternativa, in questo caso, sarebbe invece condizionata alla dismissione delle proprie qualifiche di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate e comunque esporrebbe ad alcune conseguenze pregiudizievoli (tra le altre, la perdita di trattamenti economici, di progressione di carriera; il...

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