N. 287 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 2009

LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 17149, 17150, 17335, 17399, 17518, 17520 e 16877 del registro di segreteria, sui ricorsi promossi dai signori Mario Lex (n. 17149) e Angelo Simeone (n. 17150), difesi dall'avv. Silvana Borelli, contro INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica), in persona del legale rappresentante pro-tempore e sul ricorso promosso dalla signora Anna Giorcelli (n.

17335), difesa dall'avv. Elisabetta Mordiglia, contro INPDAP (Isittuto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica), in persona del legale rappresentante pro-tempore; e sul ricorso promosso dalla signora Domenica Panti (n.

17399), difesa dall'avv. Paola Guglielmina, contro INPDAP (istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica), in persona del legale rappresentante pro-tempore; e sui ricorsi promossi dalle signore Giovanna Bertolone (n. 17518) e Lucia Irma Audisio (n. 17520), entrambe difese dall'avv. Amedeo Benvignati, contro INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica), in persona del legale rappresentante pro-tempore; e sul ricorso promosso dai signori Maria Teresa Menato,

Marzia Minoja e Luciano Minoja, in proprio e quali eredi del defunto signor Maurizio Minoja (n. 16877), difesi dall'avv. Fabrizio Borasio, contro IPOST (Istituto Postelegrafonici), in persona del legale rappresentante pro-tempore.

F a t t o Tutti i ricorrenti, a vario titolo, sono intestatari di due pensioni liquidate entro il 31 dicembre 1994 e chiedono che sia loro corrisposta l'indennita' integrativa speciale (di seguito: 'i.i.s.' a valere su entrambe le pensioni in godimento. Le amministrazioni resistenti, pero', sostengono che le domande dei ricorrenti non possono essere accolte in relazione al 'divieto di cumulo' di plurime i.i.s. su piu' pensioni, tuttora parzialmente previsto dall'art. 99, secondo comma, del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R 29 dicembre 1973, n. 1092.

Pendenti i giudizi in epigrafe, alcune sezioni di questa Corte avevano sollevato questioni di legittimita' costituzionale del citato art. 99; conseguentemente questa sezione, in diversa composizione monocratica, aveva prudentemente disposto la sospensione di tutti i giudizi stessi. I giudizi di costituzionalita' in discorso, com'e' noto, si sono conclusi con l'ordinanza della Corte costituzionale n.

119/2008, recante la restituzione degli atti ai giudici remittenti per valutazione dello ius superveniens (costituito, segnatamente, dalla legge finanziaria 2007); essendo cosi' venuta a cessare la causa di sospensione, tutti i ricorrenti hanno tempestivamente riassunto i giudizi.

Sia i ricorrenti sia le amministrazioni, in prossimita' della nuova udienza di discussione, hanno depositato memorie integrative volte ad evidenziare gli effetti della citata ordinanza n. 119/2008 della Consulta sulla questione in giudizio.

All'udienza pubblica del 12 marzo 2009, non presenti le amministrazioni resistenti, i ricorrenti hanno chiesto ai sensi dell'art. 429, secondo comma, c.p.c. un breve termine per poter acquisire ed esaminare la sentenza delle sezioni riunite n.

1/QM/2009, depositata il 26 febbraio 2009, e svolgere le conseguenti deduzioni in merito. In accoglimento della richiesta, il giudice previa riunione dei giudizi iscritti ai nn. 16877, 17149, 17150, 17335, 17518, e 17520 - ha rinviato la discussione all'udienza del 22 aprile 2009. In vista di quest'ultima udienza, alcuni ricorrenti hanno fatto pervenire memorie integrative.

All'udienza del 22 aprile 2009, riunito agli altri anche il giudizio iscritto al n. 17399, sono intervenuti: l'avv. Silvana Borelli per i signori Lex e Simeone; l'avv. Paola Guglielmina per la signora Panti; l'avv. Francesca Talenti, su delega dell'Avv,.

Elisabetta Mordiglia, per la signora Giorcelli; l'avv Fabrizio Borasio per i signori Menato e Minoja; l'avv. Luciana Dagna, su delega dell'avv. Amedeo Benvignati, per le signore Bertolone e Audisio. Non sono invece comparse le amministrazioni resistenti.

Tutti i legali dei ricorrenti, concordemente, dopo aver rilevato che con ordinanza n. 49/2009 la sezione Toscana ha nuovamente sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 99, secondo comma, in parola, hanno chiesto al giudice di sospendere il giudizio in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale sulla questione.

In esito all'udienza, il giudice ha ritenuto di dover a sua volta sollevare questione di legittimita' costituzionale del citato art.

99, secondo comma.

D i r i t t o 1. - Nel rito, tutti i giudizi in epigrafe sono riuniti a norma degli art. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., per palese identita' della questione di diritto da risolvere.

  1. - Nel merito, la presente controversia si incentra sull'attuale sussistenza o meno, nell'ordinamento pensionistico pubblico, di un (parziale) divieto di cumulo tra piu' indennita' integrative speciali (di seguito: 'i.i.s.') nei confronti del pensionato che goda di plurimi trattamenti pensionistici; cio' con particolare riguardo alla corretta interpretazione da dare all'art.

    99, secondo comma, del 'Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato', approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, alla luce della copiosa giurisprudenza della Corte costituzionale e delle sezioni riunite di questa i Corte dei conti.

  2. - Gia' con ordinanza n. 36 del 15 giugno 2006 - le cui motivazioni, per brevita', devono intendersi qui integralmente richiamate - questo giudice aveva ripercorso le principali tappe del tortuoso e travagliato percorso giurisprudenziale sviluppatosi in materia. In particolare, aveva preliminarmente fatto richiamo (riportandone per esteso i piu' significativi passaggi motivazionali) delle seguenti imprescindibili pronunce:

    1) Corte costituzionale, sentenza 13-22 dicembre 1989, n.

    566, recante la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del citato Testo unico n. 1092 del 1973 (concernente il divieto di cumulo dell'i.i.s. su pensione e retribuzione);

    2) Corte costituzionale, sentenze 8-22 aprile 1991, n. 172, recante la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

    3) Corte costituzionale, ordinanza 19 marzo-2 aprile 1992, n.

    159, con cui e' stata dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del citato art. 17 legge n.

    843 del 1978, sollevata dalla Corte dei conti in relazione alla mancata previsione 'che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti', motivando nel senso che la questione era gia' stata risolta con la richiamata sentenza n. 172 del 1991;

    4) Corte costituzionale, sentenza 15-29 aprile 1992, n. 204, recante declaratoria di legittimita' costituzionale del citato art.

    17, primo comma, legge n. 843 del 1978, nonche' dell'art. 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33), nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione oltre la quale diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennita' integrativa speciale;

    5) Corte costituzionale, sentenza 18-27 maggio 1992, n. 232, recante declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 97, primo comma, del citato Testo unico n. 1092 del 1973, nella parte in cui non determina la misura della retribuzione oltre la quale non compete la tredicesima mensilita';

    6) Corte costituzionale, sentenza 23 giugno-9 luglio 1993, n.

    307, recante declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art.

    16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

    7) Corte costituzionale sentenza 29-31 dicembre 1993, n. 494, recante declaratoria di illegittimita' costituzionale del citato art.

    99, secondo comma, Testo unico n. 1092 del 1973, nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

    8) Corte dei conti, Sezioni riunite, sentenza 13 luglio 1994, n. 100, con cui si e' affermata la seguente massima: 'Fino all'intervento (futuro) del legislatore, espressamente previsto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 566 del 1989 e n. 204 del 1992, relative alle declaratorie di illegittimita' costituzionale, rispettivamente dell'art. 99, comma quinto, d.P.R. n. 1092 del 1973 il quale aveva riguardo alla sospensione nei confronti dei pensionati che prestavano opera retribuita presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici - e degli artt. 17, primo comma della legge n. 843 del 1978 e 15 del d.l. n. 663 del 1979, convertito nella legge n. 33/1980, nella parte in cui detti articoli non determinino la misura della...

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