LEGGE 20 ottobre 1982, n. 773 - Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

Coming into Force27 Ottobre 1982
Published date26 Ottobre 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/10/26/082U0773/CONSOLIDATED/20060412
Enactment Date20 Ottobre 1982
Official Gazette PublicationGU n.295 del 26-10-1982
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Prestazioni

La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri di cui alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, e successive modificazioni, corrisponde le seguenti pensioni:

  1. di vecchiaia;

  2. di anzianita';

  3. di inabilita' e invalidita';

  4. ai superstiti, di reversibilita' o indirette.

Essa, inoltre, corrisponde le seguenti prestazioni:

1) indennita' una tantum;

2) provvidenze straordinarie.

Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d).

Le pensioni corrisposte dalla Cassa non sono incompatibili con altri trattamenti pensionistici, fermo restando il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 22.

Art 2.

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trent'anni di effettiva regolamentare iscrizione all'albo e di contribuzione alla Cassa.

La pensione annua e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) quale risulta dalle conformi dichiarazioni presentate alla Cassa per i dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a). I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

La misura della pensione non puo' essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

La misura della pensione minima non puo' in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al secondo comma, rivalutato ai sensi del terzo comma del presente articolo nella misura del 100 per cento.

Se la media dei redditi e' superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al secondo comma e' cosi' ridotta:

  1. all'1,50 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;

  2. all'1,25 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;

  3. all'1 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni.

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione, o i loro superstiti, hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da erogarsi su richiesta dell'interessato almeno tre anni dopo il conseguimento del diritto a pensione o in caso di decesso dell'avente diritto. Tale supplemento e' pari, per ognuno di tali anni, alle percentuali di cui al secondo e al sesto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Alle scadenze indicate dall'articolo 13, terzo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al secondo comma del presente articolo puo' essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al sesto comma del presente articolo.

Art 2.

Pensione di vecchiaia

((La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamentare iscrizione all'albo.

La pensione annua e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione)).

Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a). I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

La misura della pensione non puo' essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

La misura della pensione minima non puo' in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al secondo comma, rivalutato ai sensi del terzo comma del presente articolo nella misura del 100 per cento.

((Fermo restando l'adeguamento previsto da disposizioni vigenti, se la media dei redditi e' superiore a lire 42,3 milioni la percentuale del 2 per cento di cui al secondo comma e' cosi' ridotta per l'anno 1989:

  1. all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito da lire 42,3 milioni a lire 63,4 milioni;

  2. all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito da lire 63,4 milioni a lire 74,1 milioni;

  3. all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito da lire 74,1 milioni a lire 84,5 milioni)).

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni biennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonche' all'atto della cancellazione dall'albo. Ciascun supplemento e' calcolato in conformita' alle disposizioni di cui al secondo, terzo e sesto comma, sulla base delle dichiarazioni dei redditi professionali rese negli anni successivi a quello di maturazione del diritto alla pensione o di maturazione del diritto al precedente supplemento.

COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 1990, N. 236.

Coloro che, per il periodo di riferimento, abbiano un reddito professionale nullo o minimo possono chiedere, in deroga alle disposizioni di cui al quinto comma, che la pensione iniziale di vecchiaia sia determinata in base al 7,50 per cento della sommatoria di tutti i contributi soggettivi versati, esclusi i contributi di solidarieta' di cui all'articolo 10, primo comma, lettera b) e sesto comma, rivalutati, dall'anno di pagamento, all'anno antecedente alla maturazione del diritto a pensione, in conformita' al terzo comma. Ai fini del calcolo della pensione di cui al presente comma si considerano contributi soggettivi anche gli importi versati alla Cassa per il riscatto previsto dall'articolo 23 e successive modificazioni. Tali criteri si applicano altresi, a richiesta degli interessati, per il calcolo delle pensioni di inabilita' ed indiretta maturate ai sensi della presente legge.

Art 2.

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamentare iscrizione all'albo.

La pensione annua e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a). I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

La misura della pensione non puo' essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

La misura della pensione minima non puo' in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al secondo comma, rivalutato ai sensi del terzo comma del presente articolo nella misura del 100 per cento. 7

Fermo restando l'adeguamento previsto da disposizioni vigenti, se la media dei redditi e' superiore a lire 42,3 milioni la percentuale del 2 per cento di cui al secondo comma e' cosi' ridotta per l'anno 1989:

  1. all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito da lire 42,3 milioni a lire 63,4 milioni;

  2. all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito da lire 63,4 milioni a lire 74,1 milioni;

  3. all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito da lire 74,1 milioni a lire 84,5 milioni.

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni...

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