LEGGE 24 ottobre 1955, n. 990 - Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

Coming into Force08 Gennaio 1956
Enactment Date24 Ottobre 1955
Published date07 Novembre 1955
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1955/11/07/055U0990/CONSOLIDATED/19821026
Official Gazette PublicationGU n.256 del 07-11-1955
CAPO I Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa.

La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' istituita la "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalita' giuridica di diritto pubblico.

Art 2.

Sono iscritti alla Cassa i geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuita':

  1. sono iscritti di ufficio coloro che sono compresi nei ruoli d'imposte di ricchezza mobile per reddito professionale;

  2. sono iscritti, su domanda, coloro che non risultano compresi nei ruoli predetti, perche' non raggiungono il minimo reddito imponibile.

Si procede di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza, dei geometri professionisti che abbiano acquisito diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali.

Il diritto a pensione di guerra non si considera causa d'incompatibilita' all'iscrizione alla Cassa.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37

Art 3.

Gli organi della Cassa sono:

  1. il presidente;

  2. il vice presidente;

  3. il Comitato dei delegati;

  4. il Consiglio di amministrazione;

  5. la Giunta esecutiva;

  6. il Collegio dei revisori dei conti;

  7. i Consigli dei collegi.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37

Art 4.

Il presidente e' eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Egli presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato dei delegati e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e puo' essere rieletto.

Il presidente e' coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, e' sostituito da un vice presidente eletto, ugualmente e per lo stesso tempo, dal Consiglio di amministrazione.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37

Art 5.

Il Comitato dei delegati e' costituito dei rappresentanti di tutti i Collegi provinciali o circondariali nominati in ragione di uno per distretto di Corte di appello, da designare con le norme di cui all'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e dell'art. 1 del decreto legislativo 21 giugno 1946, n. 6, sulla elezione del Consiglio nazionale forense, in quanto applicabili, ed ha le seguenti funzioni:

  1. stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

  2. approva il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modificazioni;

  3. nomina il Consiglio di amministrazione;

  4. approva i bilanci;

  5. delibera sulle materie di cui agli articoli 31 e 32; f) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Il Comitato dei delegati dura in carica due anni.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37

Art 6.

Il Comitato dei delegati e' convocato, almeno una volta l'anno, dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonche' l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza e' valida, in prima convocazione se intervenga almeno la meta' dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, da tenersi un'ora, dopo quella fissata per la prima, l'adunanza e' valida con qualsiasi numero di intervenuti.

Ciascun delegato in relazione al numero complessivo degli iscritti alla Cassa compresi negli albi tenuti dai Consigli dei collegi del suo distretto, ha diritto:

  1. ad un voto se gli iscritti raggiungono il numero di cinquanta o frazione di cinquanta, e a un altro voto se il numero degli iscritti e' tra cinquanta e cento;

  2. oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi cento, a un altro voto per ogni cento o frazione di cento se gli iscritti non superano il numero di cinquecento;

  3. oltre ai voti indicati nelle lettere a) e b) per i primi cinquecento, a un altro voto ogni duecento o frazione di duecento se il numero degli iscritti supera i cinquecento.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei voti.

Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti alla Cassa.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37

Art 7.

Il Consiglio di amministrazione e' costituito di nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggiore numero dei voti. In caso di parita' di voti, e' preferito il candidato piu' anziano per iscrizione nell'albo professionale e, fra coloro che abbiano pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'.

Il Consiglio di amministrazione e' convocato, almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa su invito del presidente; puo' essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art 7.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37

Art 8.

I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato dei delegati nella prima adunanza che ha luogo dopo la vacanza.

Art 8.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37

Art 9.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

  1. redige i bilanci, preventivo e consuntivo;

  2. stabilisce ogni anno, in base alla ripartizione delle entrate del precedente esercizio, l'ammontare del contributo personale dovuto da ogni iscritto alla Cassa;

  3. determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla legge;

  4. adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi; e) provvede mediante contratto alla assunzione del personale.

Art 9.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37

Art 10.

La Giunta esecutiva e' composta del presidente e di due membri eletti, fra i propri componenti, dal Consiglio di amministrazione.

Art 10.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37

Art 11.

La Giunta ha le seguenti funzioni:

  1. esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

  2. delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'art. 2;

  3. autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

  4. provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente;

  5. decide sui reclami a norma dell'art. 42.

Art 11.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37

Art 12.

Contro le deliberazioni della Giunta in materia di iscrizioni alla Cassa o di liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente e' ammesso reclamo, nel termine di un mese dalla comunicazione, a.

Consiglio di amministrazione, che decide nel termini di due mesi dalla presentazione del reclamo medesimo.

Art 12.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37

Art 13.

Il Collegio dei revisori dei conti e' costituito di cinque componenti scelti: due dal Comitato dei delegati fra gli iscritti alla Cassa; uno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uno dal Ministro per la grazia e giustizia, uno dal Presidente della Corte dei conti, con funzione di presidente.

I revisori dei conti, supplenti, sono tre e sono nominati: uno dal Comitato dei delegati, uno dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, uno dal Ministro per la grazia e giustizia.

Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.

I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art 13.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37

Art 14.

I Consigli dei collegi esercitano la funzione di assistenza a favore degli iscritti o dei loro familiari.

Art 14.

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