Sentenza nº 215 da Constitutional Court (Italy), 07 Ottobre 2016

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione07 Ottobre 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 215

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), promossi dalla Corte di cassazione con due ordinanze del 15 gennaio 2015, rispettivamente iscritte ai nn. 63 e 72 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 17 e 18, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visti l’atto di costituzione di S.G. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 20 settembre 2016 e nella camera di consiglio del 21 settembre 2016 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi l’avvocato Bruno Nascimbene per S.G. e l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – La Corte di cassazione, con due diverse ordinanze emesse in data 2 dicembre 2014, assunte in altrettanti giudizi, ha sollevato, in riferimento agli articoli 108, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, par.1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nel proseguo, CEDU) questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse).

    In particolare, si dubita della legittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui, in esito alle modifiche di dettaglio intervenute nel tempo, la stessa prevede che, della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, organo di giurisdizione speciale chiamato a definire controversie in materia elettorale, disciplinare nonché inerenti la tenuta dei rispettivi albi professionali, facciano parte, tra gli altri, anche due dirigenti del Ministero della salute, segnatamente un dirigente amministrativo ed un dirigente di seconda fascia (medico o, a seconda dei casi, veterinario o farmacista).

  2. – La prima ordinanza (r.o. n. 596 del 2015) premette che la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (da qui, Commissione) ha respinto il ricorso proposto da S.G. avverso la decisione del Consiglio dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano di diniego della istanza del ricorrente di iscrizione all’albo degli odontoiatri.

    2.1.– S.G. ha impugnato in cassazione tale decisione.

    Con il primo motivo di ricorso, poi integrato da una successiva memoria illustrativa, ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 del d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, anche in riferimento o in combinato disposto con gli artt. 63, 74 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse) denunziando la violazione degli artt. 108, secondo comma, 111, secondo comma e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1, della CEDU.

  3. – La Corte di cassazione ha condiviso solo in parte i sollevati dubbi di legittimità costituzionale.

    3.1.– Il giudice a quo ha precisato, in primo luogo, che la Commissione, della quale era stato previsto il riordino ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), continua ad operare sulla base della norma impugnata.

    Tanto grazie all’art. 15, comma 3-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), aggiunto dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, il quale stabilisce che: «In considerazione delle funzioni di giurisdizione speciale esercitate, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, è esclusa dal riordino di cui all’articolo 2, comma quattro, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e continua ad operare, sulla base della normativa di riferimento, oltre il termine di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132, come modificato dal comma 3-ter del presente articolo».

    3.2.– In secondo luogo, la Corte rimettente ha altresì precisato che la disciplina normativa di riferimento ha avuto alcune modifiche di dettaglio, di rilievo essenziale nell’ottica della questione in disamina.

    3.2.1.– Nel suo portato letterale attuale, la norma in disamina stabilisce, per quel che immediatamente interessa, che:

    Presso l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica è costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di sanità e da un funzionario dell’Amministrazione civile dell’interno di grado non inferiore al 6°.

    Fanno parte altresì della Commissione: a) per l’esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, un ispettore generale medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti; b) per l’esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre supplenti; c) per l’esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti; d) per l’esame degli affari concernenti la professione delle ostetriche, un ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti; e) per l’esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti.

    I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali. [….]

    I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati

    .

    3.2.2.– Ciò premesso, osserva la Corte rimettente che l’atto di nomina non assume più la forma del decreto del Presidente della Repubblica, ma quella del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione di quanto previsto dall’art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.).

    3.2.3.– Nell’ordinanza si precisa, ancora, che l’intervenuta costituzione del Ministero della sanità, prima, e l’istituzione, poi, del Ministero della salute non solo hanno determinato l’intervento di questo dicastero nella fase della formulazione della proposta di nomina ma hanno anche comportato che la scelta dei componenti di nomina governativa non avviene più tra i funzionari dell’Amministrazione civile dell’interno bensì tra i dirigenti del Ministero della salute.

    3.2.4.– Segnala, infine, il giudice a quo, che il portato delle modifiche sopra riassunte finisce per trovare immediato riscontro nel d.P.C.m. 23 maggio 2011, recante la nomina, su proposta del Ministero della salute e del Ministero della giustizia, della Commissione centrale per il quadriennio 2011-2015, della quale fanno parte – oltre ad un consigliere di Stato in veste di presidente, ad un membro designato dal Consiglio superiore di sanità e ad otto sanitari liberi professionisti (di cui cinque effettivi e tre supplenti), designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali – due dirigenti del Ministero della salute (un dirigente amministrativo di seconda fascia e un dirigente medico o, a seconda della categoria interessata, veterinario o farmacista).

  4. – Poste queste premesse, l’ordinanza riposa su alcuni presupposti interpretativi del dato normativo sottoposto a scrutinio, consolidati da pregresse decisioni sia della stessa Cassazione come anche della Corte costituzionale.

    4.1.– Ciò avuto riguardo, in prima battuta, alla natura di organo di giurisdizione speciale da ascrivere alla Commissione, valutazione oggi asseverata normativamente dall’espressa indicazione contenuta nell’art. 15, comma 3-bis, del d.l. n. 158 del 2012 già citato.

    4.2.– Ancora, si segnala, nell’ordinanza, la costante affermazione, in più occasioni ribadita da questa Corte, dei profili di indipendenza e terzietà imposti dal secondo comma dell’art. 108 nonché dall’art. 111 della Carta Costituzionale, non solo dell’ordine giudiziario nel suo complesso ma anche degli organi, compresi quelli speciali, che ne costituiscono espressione.

    4.3.– Infine, la Corte rimettente...

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