SENTENZA BREVE Nº 201800769 di Consiglio di Stato, 25-01-2018

Presiding JudgeFRATTINI FRANCO
Date25 Gennaio 2018
Published date06 Febbraio 2018
Judgement Number201800769
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 06/02/2018

N. 00769/2018REG.PROV.COLL.

N. 09267/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 9267 del 2017, proposto da Domenico Miceli, rappresentato e difeso dall’Avvocato Maria Beatrice Miceli e dall’Avvocato Guido Corso, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Maria Beatrice Miceli in Roma, via Antonio Stoppani, n. 1;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, nonché Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

CEEPS – Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie presso il Ministero della Salute, non costituita in giudizio;
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Agrigento, non costituito in giudizio;
dott. Giovanni Leonardi, non costituito in giudizio;
dott. Vito Gaudiano, non costituito in giudizio;
dott. Cosimo Nume, non costituito in giudizio;
dott. Giuseppe Celotto, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve n. 11271 del 3 novembre 2017 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., concernente l’annullamento, previa sospensione, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2016, vistato dalla Corte dei conti nel febbraio 2017, con il quale è stata nominata per un quadriennio la Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie prevista dall’art. 17 del d. lgs. C.p.S. n. 233 del 13 settembre 1946


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia e del Ministero della Salute;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2018 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierno appellante, Domenico Miceli, l’Avvocato Guido Corso e l’Avvocato Maria Beatrice Miceli e per le Amministrazioni appellate, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia e il Ministero della Salute, l’Avvocato dello Stato Attilio Barbieri;

sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante Domenico Miceli, un medico chirurgo iscritto all’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Agrigento, è stato prima sospeso e poi radiato dall’albo in dipendenza di un procedimento penale che si è concluso con la condanna definitiva dell’imputato.

1.1. Il provvedimento di radiazione del 6 marzo 2013, comunicato il 15 marzo successivo, è stato impugnato dall’interessato con ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti delle professioni sanitarie (di qui in avanti, per brevità, la Commissione), competente a norma dell’art. 18, lett. a), del d. lgs. C.p.S. n. 233 del 13 settembre 1946.

1.2. Con la decisione n. 74 del 6 ottobre 2014, depositata il 22 settembre 2015, la Commissione ha respinto il ricorso.

1.3. Contro la decisione è stato proposto ricorso alla Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 15852 del 26 giugno 2017, lo ha accolto, cassando la decisione impugnata e rinviando la causa alla Commissione in diversa composizione.

1.4. La causa è stata riassunta dall’interessato avanti alla Commissione con ricorso notificato il 30 giugno 2017.

1.5. Il ricorso dell’odierno appellante è stato accolto dalla Corte di Cassazione, al pari di numerosi altri medici colpiti da provvedimenti disciplinari, in applicazione della sentenza n. 215 del 7 ottobre 2016 della Corte costituzionale.

1.6. Con tale pronuncia il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, primo e secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e) del d. lgs. C.p.S. n. 233 del 1946 per via della illegittima composizione della Commissione.

1.7. La composizione della Commissione è stata ritenuta illegittima dalla Corte perché fanno parte dell’organo supremo disciplinare due dirigenti del Ministero della Salute, Ministero che è, a sua volta, parte necessaria del procedimento davanti alla Commissione, come tale legittimato ad impugnarne le decisioni.

1.8. Parimenti, secondo la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di Domenico Miceli, la decisione assunta dalla Commissione nei suoi riguardi è nulla perché assunta da un organo che, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, è privo dei requisiti di indipendenza e di imparzialità necessari all’esercizio della funzione giurisdizionale e tale assenza di indipendenza e di imparzialità in alcuni dei suoi componenti si riverbera all’organo nel suo complesso, con la conseguente cassazione della decisione e rinvio della causa «alla Commissione centrale,...

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