DECRETO-LEGGE 28 giugno 2012, n. 89 - Proroga di termini in materia sanitaria. (12G0113)

Coming into Force28 Giugno 2012
Enactment Date28 Giugno 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/06/28/012G0113/CONSOLIDATED/20120913
Published date28 Giugno 2012
Official Gazette PublicationGU n.149 del 28-06-2012
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure finalizzate ad assicurare e garantire l'ordinato svolgimento delle attivita' connesse ai bisogni di salute, con particolare riguardo all'esercizio dell'attivita' libero professionale intramuraria e alla continuita' degli organismi e delle commissioni istituite presso il Ministero della salute nelle more del loro riordino;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. Il termine del 30 giugno 2012 di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2012.

  2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, sono prorogati gli organi collegiali e gli altri organismi operanti presso il Ministero della salute di cui all'Allegato 1. Entro la medesima data il Ministro della salute, puo', con propri decreti, rinnovarne la composizione, senza accrescere il numero dei componenti.

  3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, fatti salvi i componenti di diritto previsti dalla normativa vigente, puo' rinnovare la composizione del Consiglio superiore di sanita', nominando il presidente e i componenti non di diritto, riducendo questi ultimi al numero di quaranta.

Art 1.
  1. Il termine del 30 giugno 2012 di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012.

  2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e comunque inderogabilmente non oltre il 31 dicembre 2012, sono prorogati gli organi collegiali e gli altri organismi operanti presso il Ministero della salute di cui all'Allegato 1. Entro la medesima data il Ministro della salute, puo', con propri decreti, rinnovarne la composizione, senza accrescere il numero dei componenti.

  3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, fatti salvi i componenti di diritto previsti dalla normativa vigente, puo' rinnovare la composizione del Consiglio superiore di sanita', nominando il presidente e i componenti non di diritto, riducendo questi ultimi al numero di quaranta.

((3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

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