Sentenza nº 258 da Constitutional Court (Italy), 20 Novembre 2014
Relatore | Giancarlo Coraggio |
Data di Resoluzione | 20 Novembre 2014 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 258
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo Maria NAPOLITANO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Alessandro CRISCUOLO ˮ
- Paolo GROSSI ˮ
- Giorgio LATTANZI ˮ
- Aldo CAROSI ˮ
- Marta CARTABIA ˮ
- Sergio MATTARELLA ˮ
- Mario Rosario MORELLI ˮ
- Giancarlo CORAGGIO ˮ
- Giuliano AMATO ˮ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito delladozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2012, promosso dalla Regione Campania con ricorso notificato il 19 aprile 2012, depositato in cancelleria il 4 maggio 2012 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra enti 2012, e nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 3, comma 4, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2012, n. 100, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nel procedimento vertente tra la Regione Campania, il Presidente del Consiglio dei ministri ed altri, con ordinanza del 15 ottobre 2013, iscritta al n. 267 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dellanno 2013.
Visti latto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, delle A2A spa e A2A Ambiente spa, della Regione Campania nonché latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 7 ottobre 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto e Gaetano Paolino per la Regione Campania, Ernesto Conte per le A2A spa e A2A Ambiente spa e lavvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
− Con ricorso depositato in cancelleria il 4 maggio 2012 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra enti 2012, la Regione Campania ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2012, con il quale è stato deliberato che «la proprietà del termovalorizzatore sito in località Pantano, nel Comune di Acerra, e del relativo compendio immobiliare è trasferita dalla società proprietaria dellimpianto alla Regione Campania al prezzo complessivo di euro 355.550.510,84», con oneri coperti «a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 relative al programma attuativo regionale per lacquisto del termovalorizzatore di Acerra, che presenta la necessaria disponibilità, oltre che con eventuali contributi da riconoscere alla Regione Campania in dipendenza del trasferimento».
1.1.− Premette la ricorrente che:
− con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare lemergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 123, si era provveduto alla messa in esercizio dellimpianto di termovalorizzazione di Acerra, la cui gestione, integrata con quella dellimpianto di selezione e trattamento dei rifiuti di Caivano, era stata affidata nel novembre 2008, mediante procedura negoziata, allA2A spa;
− lart. 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per lavvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26, aveva poi previsto che «Entro il 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato»; il comma 2 aveva inoltre stabilito che le risorse finanziarie necessarie per lacquisizione dellimpianto sarebbero state prelevate «anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottosviluppate, per la quota nazionale o regionale»;
− il termine del 31 dicembre 2011, entro il quale sarebbe dovuto avvenire il trasferimento della proprietà dellimpianto, era stato poi prorogato al 31 gennaio 2012 dallart. 5, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14;
− con il d.P.C.m. oggetto dellodierno conflitto di attribuzione il Governo aveva quindi unilateralmente disposto il trasferimento in questione alla Regione Campania.
1.2.− Secondo questultima, esso sarebbe stato operato in asserita applicazione dellart. 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, sul falso presupposto che la Regione non avesse lealmente collaborato nella ricerca dellintesa prevista dalla legge.
Il d.P.C.m. censurato invaderebbe, dunque, la sfera di competenza costituzionale della ricorrente e violerebbe gli artt. 3, 5, 41, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché i principi di buon andamento dellamministrazione (97 Cost.) e di leale collaborazione (art. 120 Cost.).
1.3.− In particolare, sotto un primo profilo, la ricorrente lamenta lillegittimità dellatto impugnato per «contrasto con gli artt. 114, 117, 118 e 41 Cost., anche per violazione delle competenze in materia di gestione dello smaltimento dei rifiuti».
In questa materia, infatti, alle Regioni spetterebbero i compiti attributi dallart. 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale. Codice dellAmbiente), consistenti nella predisposizione, adozione e aggiornamento del piano regionale, nella promozione della gestione integrata dei rifiuti e nellincentivazione alla riduzione della loro produzione e al recupero degli stessi.
Le Regioni sarebbero quindi titolari di funzioni programmatorie e non di competenze operative, spettanti, per contro, alle Province e ai Comuni.
1.4.− Sotto altro profilo, il d.P.C.m. impugnato, obbligando la Regione Campania allacquisto del termovalorizzatore, in violazione dellart. 41, primo comma, Cost., lederebbe la sua autonomia negoziale. Lacquisto coattivo, inoltre, si atteggerebbe a «strumento di coartazione allesercizio di unattività di tipo economico imprenditoriale».
1.5.− La ricorrente denuncia poi la violazione della sua autonomia finanziaria garantita dallart. 119 Cost., poiché il decreto gravato le avrebbe imposto lacquisto del termovalorizzatore e, per di più, a valere su risorse provenienti dal fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) − già fondo per le aree sottosviluppate (FAS) − 2007/2013, risorse integralmente programmate fino allesaurimento della provvista indicata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nella delibera n. 166/2007, come modificata dalla delibera n. 1/2009.
La Regione ricorda come la Corte costituzionale abbia riconosciuto la legittimità di una norma statale che, ponendosi lobiettivo di rafforzare la concentrazione di risorse su interventi di rilevanza strategica nazionale, le reperiva dal FAS, mediante revoca delle assegnazioni già disposte dal CIPE, ma solo perché la norma faceva salve quelle già impegnate o programmate (si cita la sentenza n. 16 del 2010).
Il provvedimento censurato, inoltre, contraddirebbe la ratio del quinto comma dellart. 119 Cost., poiché imporrebbe alla Regione Campania di destinare proprie risorse al funzionamento di organi e attività statali, anziché prevedere in suo favore stanziamenti aggiuntivi volti a fronteggiare eventi calamitosi improvvisi e imprevedibili.
1.6.− Con un ulteriore motivo la ricorrente denuncia la «violazione del principio di leale collaborazione, in contrasto con gli artt. 5 e 120 Cost., per la mancata paritaria codeterminazione del contenuto dellatto oggetto del conflitto».
Il d.P.C.m. impugnato sarebbe stato assunto in spregio di ogni più elementare principio di cooperazione, mediante una procedura ripetutamente lesiva dellaffidamento degli organi regionali nelle fasi prodromiche alladozione del provvedimento.
Falsa, inoltre, sarebbe una delle premesse del d.P.C.m. impugnato, lì dove si afferma che nella lettera del 27 gennaio la Regione Campania avrebbe espresso parere favorevole al trasferimento della proprietà, mentre aveva solamente dichiarato di non essere contraria, in linea di principio, ad acquistare limpianto, senza esprimere alcuna intesa.
1.7.− Con un ultimo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la «violazione degli artt. 3 e 97, sotto il profilo della falsa applicazione dellart. 7, comma 1, del d.l. n. 195 del 2009, come convertito con legge n. 26 del 2010, dellart. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, nonché sotto il profilo della irragionevole determinazione del termine di cui allart. 5, comma 1, del d.l. n. 216 del 2011».
Le norme invocate non legittimerebbero in alcun modo la scelta del trasferimento autoritativo del termovalorizzatore alla Regione Campania.
In nessun modo, secondo la ricorrente...
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