LEGGE 26 febbraio 2010, n. 26 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. (10G0041)

Coming into Force28 Febbraio 2010
Published date27 Febbraio 2010
Enactment Date26 Febbraio 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/02/27/010G0041/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.48 del 27-02-2010 - Suppl. Ordinario n. 39
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 febbraio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, N. 195

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «dal decreto-legge 28 aprile 2009» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 28 aprile 2009» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In considerazione di quanto previsto dal periodo precedente ed allo scopo di assicurare la massima funzionalita' delle attivita' di monitoraggio del rischio sismico, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Commissario delegato puo' nominare quali sub-Commissari i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche' i presidenti delle province interessate, per le rispettive competenze. Per tali incarichi non spettano rimborsi, compensi o indennita' di alcun genere»;

al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge n. 39 del 2009,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009,»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Ferma la previsione di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Governo e' tenuto a trasmettere al Parlamento informative sulle spese sostenute nella fase di emergenza. Le informative sono trasmesse entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a conclusione dell'emergenza.

2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che la presentazione dell'istanza di prosecuzione per i procedimenti di cui alle medesime disposizioni e' dovuta limitatamente a quelli per i quali le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel periodo dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, ad eccezione dei processi tributari di primo e secondo grado e di quelli amministrativi di primo grado gia' definiti.

2-quater. All'articolo 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"9-bis. Le ordinanze di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto, possono essere reiterate fino a quattro volte"

.

All'articolo 2, al comma 2, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, primo periodo,» e le parole: «del relativo impianto» sono sostituite dalle seguenti: «il relativo impianto».

All'articolo 3:

al comma 4, dopo le parole: «del credito originario,» sono inserite le seguenti: «ai crediti di lavoro,»;

il comma 5 e' soppresso.

All'articolo 4:

al comma 1, la lettera e) e' soppressa;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

1-bis. In fase di prima attuazione, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, l'Unita' operativa, con oneri a carico delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, continua, nella ricorrenza di situazioni di urgenza, ad adottare gli interventi alternativi di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 90 del 2008

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al comma 2, dopo la parola: «avvia» sono inserite le seguenti: «, sentite le rappresentanze degli enti locali,» e le parole: «di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Sottosegretario di Stato alla soluzione dell'emergenza rifiuti in Campania n. 226».

Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:

Art. 5-bis. - (Disposizioni concernenti l'attivita' del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano). - 1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

"3. Il CNSAS contribuisce, altresi', alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attivita' alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attivita' speleologiche e di ogni altra attivita' connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attivita' professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi";

b) il comma 3 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

"3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di eli-soccorso";

c) all'articolo 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Le societa' esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri".

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379.

3. Al fine di sviluppare l'efficacia dei servizi di elisoccorso in ambiente montano ovvero in ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale da parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile e dell'ENAC, e' disciplinato l'utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, previa adeguata formazione del personale addetto.

4. Il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidita' permanente e responsabilita' civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del CNSAS impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, previsto dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, e' integrato per l'anno 2010 di euro 250.000.

5. All'onere di cui al comma 4, pari a 250.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di protezione civile, di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191

.

All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «proprietario dell'impianto» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il valore dell'impianto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da riconoscere ai sensi del presente articolo al soggetto gia' concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto e' determinato in 355 milioni di euro».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole da: «, e sono individuate» fino alla fine del comma sono soppresse;

al comma 2, le parole da: «In caso» fino a: «normativo» sono sostituite dalle seguenti: «L'eventuale trasferimento a uno dei soggetti pubblici di cui al comma 1 potra' avvenire solo previa individuazione, con apposito provvedimento normativo, delle risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto,»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «per la durata di anni quindici» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata fino a quindici anni»;

al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «Al Dipartimento» sono inserite le seguenti: «della protezione civile» e dopo le parole: «prodotta dall'impianto» sono aggiunte le seguenti: «, ai fini della successiva destinazione sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 2»;

al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «30 milioni di euro annui» sono inserite le seguenti: «per quindici anni a decorrere dall'anno 2010»;

al comma 7, dopo le parole: «del collaudo» sono inserite le seguenti: «del termovalorizzatore», dopo le parole: «degli scarichi idrici,» sono inserite le seguenti: «l'impianto» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali oneri per la messa in regola dell'impianto sono posti a carico del soggetto costruttore»;

al comma...

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