N. 59 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano in persona del Presidente della Provincia pro tempore, dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 3266, dd. 15 settembre 2008 (all. 1), rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale dd.

18 settembre 2008 (all. 2) rogata dal segretario generale della Giunta provinciale, avv. Adolf Auckenthaler (Rep. n. 22237), dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrai e Roland Riz ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in 00186 - Roma, via di Ripetta n. 142;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via Portoghesi n. 12, e' elettivamente domiciliata per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante 'Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica'.

F a t t o Nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008 e' stata pubblicata la legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante 'Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica'.

Con l'art. 6 di tale legge lo Stato ha sostituito l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attribuendo ai Sindaci ampi poteri in materia di pubblica sicurezza e di ordine pubblico.

Nella Provincia autonoma di Bolzano la disposizione sopra citata finisce per violare l'autonomia riconosciuta alla Provincia dagli artt. 8, 9, 16, 17, 20, 21 e 52, comma 2, 104 e 107 dello statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione, in particolare dall'art. 3 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686, dall'art. 3, comma 3 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, nonche' dagli artt. 6, 97 e 116 cost. e dell'art. 10 della legge cost.

n. 3/2001.

Ne consegue la necessita', limitatamente alla Provincia autonoma di Bolzano, di proporre ricorso per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della citata legge 24 luglio 2008, n. 125, alla luce dei seguenti motivi di D i r i t t o Violazione degli artt. 8, 9, 16, 17, 20, 21, 52, comma 2, 104 e 107 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dell'art. 3 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686 dell'art. 3 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, nonche' degli artt.

6, 97 e 116 della cost. e dell'art. 10 della legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Con l'emanazione dell'art. 6 della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante 'Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica', lo Stato ha dato corso ad una evidente violazione delle competenze provinciali in materia di 'pubblica sicurezza' e di 'ordine pubblico' di cui agli artt. 20, 21 e 52 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972), oltre che delle relative norme di attuazione (d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686 e d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526).

  1. - Preliminarmente occorre ricordare che lo statuto speciale riconosce alla Provincia autonoma di Bolzano specifiche competenze in materia di 'pubblica sicurezza' e di 'ordine pubblico', tracciando un chiaro riparto di competenze, legislative ed amministrative.

    1.1. - In punto 'pubblica sicurezza', l'art. 20, comma 1 dello statuto di autonomia attribuisce ai Presidenti delle province espressamente 'le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto' specificando, inoltre, al comma 2, che, 'ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni, i presidenti si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale'.

    Si ricorda, inoltre, che in aggiunta ai poteri di pubblica sicurezza nelle materie elencate nell'art. 20, comma 1 dello statuto speciale, l'art. 52, comma 2 dello statuto riconosce ai presidenti delle province anche il specifico potere di 'adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o piu' comuni'.

    I poteri di pubblica sicurezza spettanti agli organi statali sono, invece, di natura residuale: l'art. 20, comma 3 dello statuto di autonomia attribuisce al Questore le 'altre attribuzioni' (diverse, quindi, da quelle elencate nel primo comma del medesimo art. 20 st. e da quelle previste dall'art. 52, comma 2 st.) che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al Prefetto.

    Il comma 4 dell'art. 20 st. sancisce, infine, che 'restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati'.

    Risulta evidente che siffatta disposizione e' dotata di efficacia 'rebus sic stantibus', facendo salve tutte le attribuzioni devolute ai sindaci dalle leggi vigenti al momento dell'emanazione dello statuto speciale (si noti che anche i commi 1 e 3 dell'art. 20 st., i quali ripartiscono i compiti di pubblica sicurezza fra i presidenti delle province ed i questori, fanno espressamente riferimento alle 'leggi vigenti' in tema di pubblica sicurezza).

    In sostanza, il rinvio era quello al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.)...

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