Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 24 luglio 2008 (della Provincia autonoma di Trento) Edilizia e urbanistica - Edilizia agevolata - Decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, recante «Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile» - Ripartizione delle risorse - Previsione per le Reg...

Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1465 del 6 giugno 2008 (all. 1), rappresentata e difesa - come da procura speciale del 12 giugno 2008 (rep. n. 26939) rogata dall'Ufficiale rogante della Provincia dott. Tommaso Sussarellu (all. 2) - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato e per esso al Ministro delle infrastrutture adottare nei confronti della Provincia di Trento le disposizioni di cui agli artt. 4, comma 3; 6; 7; 8, comma 1; 9 e 10 del decreto dei Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008, recante Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 17 maggio 2008, nonche' per il conseguente annullamento parziale del predetto decreto, in quanto esso si rivolge alla Provincia autonoma di Trento, per violazione: degli artt. 8, nn. 5), 10), 25); 16; 80; 81, comma 2, e del Titolo VI dello statuto speciale di cui al d.P.R. n. 670/1972; delle norme di attuazione dello statuto di cui al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, e all'art. 8 d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526; degli artt. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 266/1992; dell'art. 5, commi 2 e 3, legge n. 386/1989 e degli artt. 12 e 17 d.lgs. n. 268/1992, per i profili e nei modi di seguito illustrati.

F a t t o

La Provincia autonoma di Trento e' titolare della potesta' legislativa primaria in materia di urbanistica e piani regolatori (art. 8, n. 5, dello statuto speciale), di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita' che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici (art. 8, n. 10), nonche' in materia di assistenza e beneficenza pubblica (art. 8, n. 25). Nelle medesime materie, alla provincia spetta la corrispondente potesta' amministrativa ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Tali norme statutarie sono state attuate con il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica) e con il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e di opere pubbliche).

In particolare, l'art. 1 del d.P.R. n. 381/1974 stabilisce che «le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di urbanistica, di edilizia comunque sovvenzionata, ... esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciali e quelle gia' spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e di Bolzano ai sensi e nei limiti di cui agli artt 8, 9 e 16 dei d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto».

La Provincia di Trento, nell'esercizio delle proprie competenze, ha dettato in piu riprese una complessa ed esaustiva disciplina della materia dell'edilizia agevolata.

In primo luogo e' da menzionare la legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), il cui art. 1, comma 1, stabilisce che «La Giunta provinciale provvede alla programmazione coordinata degli interventi' in materia di edilizia abirativa»; a tal fine, «la Giunta provinciale predispone ... piani pluriennali con eventuali aggiornamenti annuali di interventi: a) nel settore dell'edilizia abitativa pubblica; b) nel settore del l'edilizia abitativa agevolata; c) diretti all'acquisizione ed urbanizzazione di aree» (art. 1, comma 2). Il comma 6 dispone poi che', «al fine di consentire la partecipazione alla programmazione degli interventi di cui al presente articolo, i comuni e i comprensori inviano alla Giunta provinciale proposte di intervento nel settore dell'edilizia abitativa pubblica ed agevolata, correlate alle effettive necessita' abitative rilevate sul rispettivo territorio». L'art. 2, comma 1, legge provinciale n. 21/1992 statuisce che «all'attuazione dei piani pluriennali e dei relativi aggiornamenti annuali provvedono: a) la Provincia e, per delega, i comprensori e i Comuni di Trento e Rovereto per quanto attiene agli interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata; b) l'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA), per quanto attiene agli interventi nel settore dell'edilizia abitativa pubblica; c) i comuni e l'ITEA, a seconda della rispettiva competenza, per quanto attiene agli interventi diretti all'acquisizione ed urbanizzazione di aree». La legge disciplina poi i soggetti beneficiari, le funzioni delegate ai Comuni di Trento e Rovereto e ai comprensori, le commissioni per la...

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