Il design comunitario

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CAPITOLO IV
IL DESIGN COMUNITARIO
1. Il recepimento della Direttiva 98/71/CE
L’ambizioso progetto comunitario di realizzare una disciplina
unitaria dei disegni e dei modelli industriali si fonda sull’emana-
zione (per il momento soltanto parzialmente realizzata) di una Di-
rettiva e di un Regolamento attuativo ed esplicativo della mede-
sima.
Il 13 ottobre 1998 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno,
infatti, approvato la Direttiva (98/71/CE) sulla protezione giuridica
dei disegni e dei modelli con termine per il recepimento da parte
dei singoli stati membri entro il 28 ottobre 2001.
Il lo conduttore e la cifra interpretativa della Direttiva 98/71/
CE è il ravvicinamento delle singole legislazioni nazionali di set-
tore in materia di denizione del concetto di disegno o modello
industriale, di requisiti necessari per la sua protezione, di contenuto
della tutela (comprese le sue limitazioni ed il suo esaurimento), di
durata della tutela, di cause di nullità dei brevetti e di relazioni fra
la tutela brevettuale e le altre forme di protezione. Se da un lato,
dunque, il legislatore comunitario prende atto della disarmonia esi-
stente fra i vari Paesi europei in materia di protezione giuridica del
design e quindi degli ostacoli che si frappongono alla libera circo-
lazione dei medesimi, dall’altro propone come strumento risolutivo
il ricorso ad una disciplina unitaria.
Naturalmente, n dai lavori preparatori iniziati con la pubblica-
zione del Libro Verde sui disegni e modelli industriali del 1991, è
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stato chiaro che tale obiettivo può essere realizzato soltanto per
gradi, dovendo all’inizio essere forzatamente limitato alla armoniz-
zazione di quegli aspetti delle discipline nazionali che più diretta-
mente inuiscono sul funzionamento del mercato interno e che in-
ducono gli imprenditori ad avere dei motivi per preferire le singole
tutele nazionali a quella comunitaria.
Anche la versione denitiva della Direttiva 98/71/CE non è
esente dalle limitazioni connesse alla ricerca di una soluzione com-
promissoria che possa però in qualche modo rappresentare un primo
passo in avanti verso un’armonizzazione completa.
Le disposizioni sostanziali del diritto nazionale che la Direttiva
mira ad armonizzare si è detto sono quelle concernenti l’oggetto, il
contenuto e la durata della tutela dei disegni e dei modelli registrati
e dunque la denizione di disegno o modello (art. 1), i requisiti per
la sua protezione (artt. 3-8), il contenuto della tutela (artt. 9, 12, 13
e 15), la durata della tutela (art. 10), le cause di nullità (art. 11) e le
relazioni con le altre forme di protezione ed in particolare con il
diritto di autore (art. 17).
Esaminiamo dunque in dettaglio, per quanto sinteticamente, le
singole disposizioni della Direttiva 98/71/CE.
1.1. Art. 1. Denizioni
Ai ni della presente direttiva s’intende per:
a) “disegno o modello”: l’aspetto dell’intero prodotto o di una
sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle
linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura super-
ciale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;
b) “prodotto”: qualsiasi oggetto industriale o artigianale,
compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per
formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i
simboli graci e caratteri tipograci, esclusi i programmi per ela-
boratore;
c) “prodotto complesso”: un prodotto formato da più compo-
nenti che possono essere sostituiti consentendo lo smontaggio e un
nuovo montaggio del prodotto.
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Il primo presupposto sul quale la Direttiva in esame si fonda è,
come sappiamo, quello di rendere omogenei, in ciascun Stato mem-
bro, le condizioni per l’accesso alla tutela brevettuale procedendo.
Il legislatore comunitario esordisce pertanto fornendo una de-
nizione unitaria sia dell’oggetto della tutela – ovvero il disegno e il
modello – sia dei requisiti di tutelabilità.
La denizione di disegno e modello imposta dalla Direttiva agli
Stati membri è assai ampia ed arriva a comprendere le caratteristi-
che delle linee, dei contorni, dei colori, della forma e della struttura
superciale.
1.2. Art. 2. Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica:
a) ai disegni o modelli registrati presso gli ufci centrali della
proprietà industriale degli Stati membri;
b) ai disegni o modelli registrati presso l’ufcio dei disegni e
modelli del Benelux;
c) ai disegni o modelli registrati a norma di accordi interna-
zionali aventi efcacia in uno Stato membro;
d) alle domande di registrazione di disegni e modelli di cui
alle lettere a), b) e c).
2. Ai ni della presente direttiva, la registrazione comprende al-
tresì la pubblicazione conseguente alla presentazione di un disegno
o modello presso l’Ufcio della proprietà industriale di uno Stato
membro in cui tale pubblicazione ha l’effetto di far sorgere un di-
ritto su tale disegno o modello.
Il legislatore comunitario, nel denire concretamente lo stru-
mento giuridico per la tutela dei disegni e modelli industriali, aveva
di fronte a sé una scelta praticamente obbligata ovvero quella del
brevetto. Questa forma di protezione infatti presenta l’indubbio
vantaggio di determinare con certezza il momento a partire dal
quale è attivabile la tutela di un particolare oggetto offrendo per-
tanto la possibilità di orientarsi con sicurezza sul mercato. Come
abbiamo già evidenziato nei capitoli precedenti, la tutela brevet-
tuale rappresenta la forma di protezione più consona alle caratteri-

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