Le sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale. Nuovi profili processuali per la tutela dell'intellectual property

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CAPITOLO II
LE SEZIONI SPECIALIZZATE
PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
ED INTELLETTUALE. NUOVI PROFILI
PROCESSUALI PER LA TUTELA
DELL’INTELLECTUAL PROPERTY
1. Il giudice delle liti industrialistiche
Con riferimento al prolo processuale della tutela dell’industrial
design preme anzitutto segnalare la novità rappresentata dall’istitu-
zione delle sezioni specializzate per la proprietà industriale ed in-
tellettuale, quale giudice specicamente competente a conoscere il
contenzioso industrialistico.
Con il D.Lgs. n. 168/2003 rubricato, appunto, “Istituzione di Se-
zioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellet-
tuale presso tribunali e corti d’appello, a norma dell’articolo 16
della legge 12 dicembre 2002, n. 273”, il legislatore ha dato attua-
zione, rispettando il termine assegnatogli di sei mesi, alla delega
contenuta nell’art. 16 della Legge n. 273/0262.
In effetti, se il mondo dei saperi e dei mestieri si è progressiva-
mente avviato verso una sempre maggiore specializzazione, tale
tendenza non poteva non interessare anche la proprietà intellettuale,
particolarmente sensibile rispetto all’esigenza di un’adeguata orga-
nizzazione della giustizia e del processo. Nella nostra materia al
62 CASABURI, L’istituzione delle sezioni specializzate per la proprietà indu-
striale ed intellettuale: (prime) istruzioni per l’uso, in Dir. ind., 2003, 5, 405.
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bisogno di specializzazione si accompagna poi l’aspirazione alla
concentrazione dei luoghi di esercizio stragiudiziale delle profes-
sioni in campo e al tempo stesso ad un’adeguata ripartizione della
giurisdizione e della competenza63.
La novità, attesa ormai da lunghi anni, è stata salutata dagli ope-
ratori del settore come un risultato importante, almeno nelle inten-
zioni: cause che no ad allora potevano essere promosse innanzi
agli oltre 160 tribunali italiani con centinaia di sezioni distaccate,
ed alle quasi trenta Corti d’Appello, sono state attribuite alla com-
petenza di sole dodici sezioni di tribunale ed altrettante d’appello64;
controversie che prima potevano essere trattate da centinaia e cen-
tinaia di magistrati, vengono ora afdate alla cognizione di non ol-
tre centocinquanta giudicanti65.
Il tutto nell’ottica, esplicitata nell’art. 16 co. 1 della legge de-
lega, di assicurare una più rapida ed efcace denizione dei pro-
cedimenti giudiziari nelle materie devolute alle sezioni specializ-
zate”.
In effetti la L. n. 273/2002 aveva aperto la strada a prospettive di
grande sviluppo e trasformazione in materia: le “misure per favo-
rire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza” ad essa
demandate hanno preso forma, da un lato, nell’istituzione di un giu-
dice specializzato, dall’altro, inscindibilmente, nella delega al Go-
verno per la realizzazione di una sistemazione organica in un testo
63 UBERTAZZI, La competenza per materia delle sezioni IP, tratto da internet nel
sito www.aippi.it.
64 CASABURI, op. cit., 405.
65 CASABURI, L’istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà
industriale ed intellettuale, in Riv. dir. ind., 2003, I, 254. L’Autore non dimentica un
ulteriore effetto della riforma che, sotto il profilo scientifico, non va affatto trascura-
to: l’analisi di provvedimenti che, adottati fino ad allora da pressoché tutti gli uffici
giudiziari, non era affatto semplice. I provvedimenti delle sezioni specializzate inve-
ce, in quanto più facilmente reperibili, possono essere facilmente raccolti e pubblica-
ti su riviste giuridiche e dunque, in definitiva, più agevolmente studiati ed approfon-
diti.
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unico di tutte le fonti industrialistiche, cui si è provveduto, come
detto, con il D.Lgs. n. 30/2005.
In effetti il Codice della Proprietà Industriale può considerarsi,
anzitutto, il Codice delle Sezioni Specializzate, sia perché destinato
a disciplinare materie tutte di competenza delle sezioni stesse, pur
senza esaurirne la cognizione, sia perché esso incide profonda-
mente, come di qui a breve vedremo, sui proli della competenza e
delle norme procedurali applicabili innanzi alla nuova compagine
di giudici.
Se è vero che l’afdabilità del “sistema Italia” in Europa e nel
Mondo non può non dipendere anche dal funzionamento del servi-
zio “giustizia”, è anche vero, tuttavia, che la riforma poteva essere
un’occasione unica per rendere maggiormente efciente quel si-
stema.
Diciamo subito che il giudizio complessivo sulla riforma è
senz’altro positivo anche se la dottrina più attenta non ha mancato
di sollevare notevoli perplessità sul contenuto della stessa, soprat-
tutto per ciò che concerne l’organizzazione delle sezioni.
Va comunque riconosciuto al legislatore del 2002-2003 il merito
di aver tradotto in legge un progetto che pareva ormai destinato a
rimanere soltanto nelle aspirazioni degli studiosi e delle associa-
zioni del settore.
Venendo ad analizzare più da vicino la gura del nuovo giudice
del contenzioso industrialistico, s’impone anzitutto l’analisi della
dislocazione territoriale delle sezioni specializzate.
L’art. 1 del D.Lgs. n. 168/03 nel riprodurre il testo dell’art. 16.1
a) della legge delega ha provveduto ad istituire le sezioni specializ-
zate presso i Tribunali e le Corti d’Appello di Bari, Bologna, Cata-
nia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino,
Trieste e Venezia. La Relazione precisava che per la loro istituzione
si è proceduto preliminarmente alla raccolta dei dati statistici re-
lativi al carico di lavoro attualmente gravante sugli ufci giudiziari
nelle materie destinate ad essere trattate dalle sezioni specializ-
zate”.

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