La Normativa Italiana dell'industrial design

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CAPITOLO I
LA NORMATIVA ITALIANA
DELL’INDUSTRIAL DESIGN
1. Le ragioni della protezione legislativa dell’aspetto
esternamente visibile di un prodotto
La concorrenza tra le imprese si sviluppa sulla base di innume-
revoli fattori nell’ambito dei quali il design svolge un ruolo alta-
mente signicativo, favorendo la caratterizzazione e l’accredita-
mento dell’immagine di un’azienda e, conseguentemente, il suo
posizionamento sul mercato.
Per questo motivo il legislatore ha sentito l’esigenza di garantire
una tutela giuridica al design industriale attraverso successivi inter-
venti normativi che hanno trovato organica sistemazione nel testo
del “Codice dei diritti della proprietà industriale”, introdotto nel
nostro ordinamento giuridico con il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30,
e precipuamente nella Sezione III, artt. 31– 44, del Capo II.
A differenza del brevetto per invenzione industriale che implica
la soluzione originale di un problema tecnico, il disegno o modello
si caratterizza per essere una forma nuova di un prodotto anterior-
mente conosciuto, l’innovazione, infatti, agisce solo sugli aspetti
marginali di ciò che è già noto.
La disciplina normativa dei disegni o modelli per il riconosci-
mento della tutela garantita dalla registrazione presuppone che i di-
segni, oltre ad una funzione tecnica, abbiano anche una forma pe-
culiare.
L’obiettivo perseguito dal legislatore attraverso l’adozione di
una specica tutela per i disegni e modelli, realizzata prima con il
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recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva 98/71/CE e suc-
cessivamente con le norme dedicate al tema dal Codice della pro-
prietà industriale, consiste nell’incentivare gli investimenti nel
campo del design, incoraggiando i processi innovativi e promo-
vendo la creazione di nuovi prodotti, elevando conseguentemente il
disegno o modello a strumento di marketing per le imprese.
2. I disegni e modelli
La normativa dei disegni e modelli (un tempo deniti “ornamen-
tali”) è nalizzata alla tutela dell’aspetto esteriore di un prodotto. In
effetti, per disegno e modello si intende l’aspetto esternamente vi-
sibile di un prodotto, ovvero di una sua parte, non dettato solamente
da una funziona tecnica, quale risulta “dalle caratteristiche delle
linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura super-
ciale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo orna-
mento”, e comprende sia i disegni bidimensionali che i modelli tri-
dimensionali.
La denizione giuridica di disegni e modelli è, quindi, signica-
tivamente ampia se si considera, altresì, che la lista delle caratteri-
stiche dell’aspetto del prodotto contenuta nell’art. 31 c.p.i. ha carat-
tere meramente esemplicativo1.
Rimangono invece esclusi dalla nozione di disegni e modelli
quegli elementi interni al prodotto che non rivestono alcuna fun-
zione esterna. Particolarmente signicativa è l’esclusione dei pro-
grammi per elaboratore dalla nozione di disegni o modelli. Tale
1 SCORDAMAGLIA, La nozione di disegno e modello ed i requisiti per la sua
tutela nelle proposte di regolamentazione della materia, in Riv. dir. ind., 1995, I, 94,
concorda circa la natura non tassativa dell’elencazione contenuta nell’art. 31 c.p.i.
individuando, tuttavia, nel peso e nella flessibilità elementi non espressamente indi-
cati dalla norma, che in tal guisa assumerebbero valore di “caratteristiche formali
individualizzanti”. DE SANCTIS, I modelli e disegni ornamentali dopo la Direttiva
98/71/CE, in AIDA, 1999, 297, sostiene che dato l’elevato numero delle caratteristi-
che elencate si possa ragionevolmente ritenere “che difficilmente si potranno rinveni-
re aspetti dei modelli e disegni trascurati dalla norma”.
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circostanza è frutto di una precisa scelta legislativa maturata te-
nendo conto del fatto che in alcuni settori la forma del prodotto si
realizza mediante un programma per elaboratore immesso in un
personal computer. In questi casi, la forma e/o il disegno potrà es-
sere registrato come modello o disegno, mentre il software ideato
per realizzare la forma può essere oggetto di tutela nell’ambito del
diritto di autore, secondo la modica alla legge sul diritto d’autore
n. 633/41 apportata dal D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (successi-
vamente modicato dal D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 205).
La tutela è esclusa nei casi in cui la forma sia dettata esclusiva-
mente da esigenze funzionali (art. 36 c.p.i.), mentre non assume
alcun rilievo giuridico il dato estetico. Infatti rispetto alla previ-
gente disciplina normativa che identicava nella valenza ornamen-
tale un elemento necessario ai ni del riconoscimento dei diritti di
privativa industriale2 (art. 5 del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411 “cd.
Legge modelli”, così come modicato dall’art. 1 del D.Lgs. 2 feb-
braio 2001, n. 95, di attuazione dell’art. 1 della Direttiva 98/71/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla
protezione giuridica dei disegni e modelli), la normativa attuale è
caratterizzata dal denitivo superamento del riferimento al carattere
estetico del prodotto (dimostrato, tra l’altro, dall’abbandono dell’ag-
gettivo “ornamentale” un tempo parte integrante del nomen juris
dell’istituto giuridico in questione). Quindi disegni e modelli og-
2 Tuttavia, la dottrina era divisa in ordine al livello di gradiente estetico sufficien-
te ad assicurare l’applicazione delle disposizioni normative in materia di tutela dei
disegni ornamentali, sul presupposto che il solo elemento della gradevolezza estetica
non fosse di per sé sufficiente ai fini del riconoscimento della tutela giuridica, ma
occorreva che la stessa forma fosse dotata di un consistente livello di valenza estetica,
sul punto: GALLI, L’attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di dise-
gni e modelli, in Nuove leggi civ., 2001, 883: VANZETTI, I diversi livelli di tutela
delle forme ornamentali e funzionali, in Riv. dir. ind., 1994, I, 331. In giurisprudenza
merita rilievo la sentenza emessa dalla Suprema Corte, 24 luglio 1996, n. 6644, in
Nuova giur. civ. comm., 1997, I, 658, con nota di MAGNANI, in cui si precisa che:
Per la validità di un brevetto per modello ornamentale... è necessaria la sussistenza,
in capo all’oggetto, di un valore estetico, ovvero un pregio estetico, che lo caratteriz-
zi sotto tale profilo in modo autonomo, di talché esso acquisisca un suo specifico
valore di mercato”.

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