Sentenza nº 219 da Constitutional Court (Italy), 20 Giugno 2008

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione20 Giugno 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 219

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice†††††

- Francesco†††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Ugo††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Paolo††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Alfio††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††† †††††† ì

- Alfonso†††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Franco††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Luigi††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Gaetano††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Sabino †††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Maria Rita ††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Giuseppe†††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Paolo Maria††††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††† †††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíarticolo 314 del codice di procedura penale promossi con ordinanze del 19 luglio 2006 dalla Corte di cassazione, a Sezioni unite penali, sul ricorso proposto da P. A. e del 30 marzo 2007 dalla Corte díappello di Trieste sullíistanza proposta da B. A. V. iscritte al n. 558 del registro ordinanze 2006 e al n. 753 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dellíanno 2006 e n. 45, prima serie speciale, dellíanno 2007.

††††††††††† Udito nella camera di consiglio del 2 aprile 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto in fatto

††††††††††† 1. ñ Con ordinanza in data 19 luglio 2006, la Corte di cassazione, a Sezioni unite penali, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 314 del codice di procedura penale in relazione agli artt. 2, 3, 13 (questíultimo invocato solo nella parte motiva dellíordinanza di rimessione), 24, 76 e 77 della Costituzione, ´nella parte in cui non Ë previsto il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflittaª.

Premette la Corte di procedere in relazione ad un ricorso proposto avverso líordinanza con cui la Corte díappello di Reggio Calabria aveva accolto solo in parte la richiesta presentata dallíistante ai sensi dellíart. 314 cod. proc. pen. per ottenere la liquidazione di una somma a titolo di riparazione per líingiusta detenzione in carcere complessivamente subita dal 23 gennaio 1986 al 22 giugno 1989. La Corte territoriale, infatti, aveva condannato il Ministero dellíeconomia al pagamento dellíindennit‡ soltanto in relazione alla privazione della libert‡ subita dal 26 gennaio 1988 al 22 giugno 1989.

CosÏ la Cassazione riassume i fatti a base della decisione impugnata.

Il 23 gennaio 1986 líimputato era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per le imputazioni di associazione per delinquere di stampo mafioso, di detenzione e porto díarmi e, successivamente, di tentato omicidio.

Il 22 gennaio 1988 erano scaduti i termini massimi di custodia cautelare per i reati concernenti líassociazione mafiosa e le armi; la custodia era, tuttavia, mantenuta in quanto líimputato era stato condannato alla pena di quattordici anni di reclusione per i reati di tentato omicidio, nonchÈ di detenzione e porto díarmi. Con sentenza del 23 giugno 1989, la Corte díassise díappello aveva assolto líimputato dal reato di tentato omicidio per insufficienza di prove, mentre il processo proseguiva in relazione agli altri reati. In data 17 giugno 1999 líimputato veniva assolto dal reato associativo e condannato a dieci mesi di reclusione per i reati concernenti le armi. Infine, in data 7 maggio 2001, la Corte territoriale pronunciava sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di porto e detenzione di armi.

La Corte díappello, pronunciando sullíistanza di riparazione per ingiusta detenzione, riteneva che líindennizzo dovesse essere riconosciuto solo per il periodo, compreso tra il 26 gennaio 1988 e il 22 giugno 1989, riguardante la custodia cautelare relativa al reato di tentato omicidio, mentre per il periodo dal 23 gennaio 1986 al 22 gennaio 1988, líistanza doveva essere respinta, sia in quanto la custodia cautelare era legittimata dalla pluralit‡ di imputazioni, sia in quanto la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati concernenti le armi precludeva il riconoscimento del diritto alla riparazione. CiÚ in quanto tale diritto Ë configurato dallíart. 314 cod. proc. pen. solo in caso di proscioglimento nel merito.

Avverso tale ordinanza P.A. ha proposto ricorso per Cassazione.

Le sezioni unite, cui il ricorso Ë stato rimesso dalla quarta sezione (con ordinanza n. 1920 del 14 novembre 2005), chiariscono innanzitutto di esaminare la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione limitatamente al periodo di custodia subita dal 23 gennaio 1986 al 22 gennaio 1988, data questíultima in cui sono scaduti i termini massimi della misura cautelare relativamente ai delitti di associazione mafiosa, di detenzione e porto illegale díarmi, reati per i quali i limiti massimi di durata della custodia in carcere coincidono.

CiÚ precisato, la Cassazione afferma che il tema di indagine sul quale essa Ë chiamata a pronunciarsi consiste nello stabilire se sia o meno ´configurabile il diritto alla riparazione nel caso in cui líimputato, sottoposto a detenzione per pi˘ titoli cautelari di pari durata massima, venga assolto da un reato con una delle formule indicate nel primo comma dellíart. 314 cod. proc. pen. e venga, invece, prosciolto dallíaltro reato perchÈ estinto per prescrizioneª.

La giurisprudenza di legittimit‡, nel caso di processo cumulativo con pi˘ imputazioni, Ë orientata a ritenere che, poichÈ il diritto allíequa riparazione spetta solo in quanto líinteressato sia stato prosciolto con formula liberatoria di merito, ai fini del riconoscimento di tale diritto Ë necessario che tale presupposto ricorra con riguardo a tutti gli addebiti formulati. CiÚ deriverebbe dal fatto che il periodo di detenzione cautelare Ë unico e inscindibile per tutti i titoli custodiali di modo che, se essi hanno un identico limite massimo di durata, la mancanza di proscioglimento nel merito anche per uno solo dei reati farebbe sÏ che líintera detenzione cautelare debba essere riferita a questíultimo, a prescindere dalla misura della pena che sarebbe stata inflitta in caso di condanna.

Di conseguenza, nel caso di provvedimento coercitivo fondato su pi˘ contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di esse, impedirebbe il sorgere del diritto alla riparazione.

In senso diverso si Ë, tuttavia, pronunciata la suprema Corte in due decisioni della quarta sezione, le quali si caratterizzano per il fatto di aver riconosciuto la riparazione a favore di coimputati nello stesso processo dellíimputato che ora agisce per la riparazione, i quali, come questíultimo, erano stati assolti dal reato associativo e, dopo essere stati condannati per i reati relativi alle armi, erano stati prosciolti per prescrizione.

Con la prima sentenza (6 luglio 2005, n. 40094), la Corte ha osservato che ´il periodo di custodia cautelare riferibile ai reati concernenti le armi non poteva in nessun caso superare il limite di dieci mesi corrispondente allíentit‡ della reclusione inflitta con la condanna pronunciata nel giudizio di primo grado: di talchÈ, poichÈ contro tale decisione il p.m. non aveva proposto appello, al reato successivamente dichiarato prescritto era attribuibile un periodo di detenzione cautelare non superiore a dieci mesi e la maggiore durata, della custodia in carcere doveva essere riferita allíimputazione per la quale era intervenuta assoluzione nel meritoª.

Nella seconda decisione (8 luglio 2005, n. 36898) si Ë affermato che ´qualora risulti per il particolare svolgersi del processo, che il periodo, il tempo, delle limitazioni della libert‡ non coincide per tutti i titoli-reati, nel senso che possono distinguersi, con estrema precisione, il periodo di limitazione della libert‡ sofferta per il titolo-reato per il quale si Ë avuto il proscioglimento per prescrizione e il periodo di limitazione della libert‡ ñ oltre e, nel caso di specie, ben oltre, quella soglia ñ sofferta soltanto per il titolo-reato per il quale v'Ë stato il proscioglimento nel merito, non v'Ë nessuna ragione per negare líequa riparazione per questo secondo periodo di limitazione della libert‡ª.

Alla base di tali pronunce vi sarebbe la tesi secondo cui al titolo cautelare venuto meno a seguito di proscioglimento per prescrizione ´non puÚ essere riferito un periodo corrispondente alla durata massima prevista dalla legge processuale, ma esclusivamente il periodo di detenzione cautelare pari allíentit‡ della pena che sarebbe stata inflitta in caso di condannaª.

Le sezioni unite affermano di non condividere tali conclusioni dal momento che esse porterebbero a conseguenze che esorbitano dalla effettiva sfera precettiva dellíart. 314 cod. proc. pen.

Tale disposizione, al comma 1, individua nella sentenza assolutoria nel merito il presupposto per il sorgere del diritto allíequa riparazione. Al comma 4 stabilisce poi che il diritto alla riparazione Ë escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena, secondo la regola della fungibilit‡ ex art. 657 cod. proc. pen., ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti allíapplicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.

Dalla lettura coordinata di tali disposizioni emergerebbe ´líintenzione del legislatore di escludere integralmente la...

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