Corte Di Cassazione Penale Sez. Iv, 30 Gennaio 2017, N. 4240 (C.C. 16 Dicembre 2016)
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Arch. nuova proc. pen. 2/2017
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 30 GENNAIO 2017, N. 4240
(C.C. 16 DICEMBRE 2016)
PRES. IZZO – EST. CENCI – P.M. DELEHAYE (DIFF.) – RIC. LARATTA
Pena y Determinazione y Criteri di valutazione y
Pena inflitta al condannato con sentenza definiti-
va y Rideterminazione y A seguito di declaratoria di
parziale incostituzionalità del trattamento sanzio-
natorio y Diritto del condannato di ottenere la ripa-
razione per ingiusta detenzione y Con riferimento
alla parte di pena che risulti già espiata y E in ecce-
denza rispetto alla pena che risulta dalla ridetermi-
nazione “in executivis” y Esclusione.
. Qualora, a seguito di declaratoria di parziale incosti-
tuzionalità del trattamento sanzionatorio previsto dalla
norma incriminatrice (nella specie, l’art. 73 del T.U. su-
gli stupefacenti approvato con D.P.R. n. 309/1990), la
pena a suo tempo inflitta al condannato con sentenza
definitiva venga ridotta dal giudice dell’esecuzione, in
applicazione dell’art. 673 c.p.p., è da escludere che il
medesimo condannato abbia per ciò diritto ad ottenere
la riparazione per ingiusta detenzione con riferimento
alla parte della pena espiata che risulti in eccedenza
rispetto a quella risultante dalla rideterminazione ope-
rata “in executivis”. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 314;
(1) Per una distinzione tra il fenomeno dell’abrogazione e quello di
declaratoria di illegittimità costituzionale delle leggi si veda l’auto-
revole pronuncia di Cass. pen., sez. un., n. 42858, 14 ottobre 2014, in
Riv. pen. 2015, 373. Nello stesso senso della massima in commento
si era già espressa Cass. pen., sez. IV, n. 2733, 30 dicembre 1996, in
Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di Appello di Catanzaro il 4 marzo - 27 aprile
2016 ha rigettato la richiesta, avanzata da Fabio Laratta,
di riparazione per la detenzione subita in eccedenza ri-
spetto alla pena poi rideterminata dalla Corte di appello
di Catanzaro - in funzione di giudice dell’esecuzione, con
ordinanza del 7-10 novembre 2014, in ragione della decla-
ratoria di incostituzionalità da parte della Consulta, con
la sentenza n. 32 del 25 febbraio 2014, della disciplina in
tema di stupefacenti.
2. In particolare - si legge nell’ordinanza della Corte
territoriale - la pena in origine definitivamente irrogata a
Laratta, pari a sei anni ed otto mesi di reclusione per il
reato di detenzione illegale di stupefacenti del tipo “droga
leggera”, parzialmente scontata (nella misura di cinque
anni, tre mesi e tredici giorni di reclusione, già detratta la
riduzione per la liberazione anticipata concessa), a segui-
to della richiamata pronunzia della Corte costituzionale
n. 32 del 2014, è stata rideterminata in fase esecutiva con
ordinanza del 7 - 10 novembre 2014 in due anni e quattro
mesi di reclusione, con la conseguenza che l’imputato ha
subito detenzione in eccedenza per due anni, quattro mesi
e tredici giorni.
Ha ritenuto il giudice della riparazione l’inapplicabi-
lità: dell’ipotesi di cui all’art. 314, comma 1, c.p.p., che
presuppone il proscioglimento, poiché nel caso di specie
il ricorrente è stato, invece, condannato; di quella di cui
alla pronunzia additiva della Corte costituzionale n. 219
del 20 giugno 2008, in quanto l’estensione del diritto alla
riparazione attiene alla custodia cautelare, mentre Fabio
Laratta ha subito detenzione in espiazione pena definiti-
va; di quella di cui all’ulteriore sentenza della Corte co-
stituzionale n. 310 del 25 luglio 1996, che riguarda la car-
cerazione ingiustamente patita per effetto di un erroneo
ordine di esecuzione, in quanto nel caso di specie il titolo
era perfettamente legittimo; né vi sono stati - ha osservato
la Corte territoriale - ritardi nell’esecuzione del provvedi-
mento di rideterminazione della pena, in quanto Laratta è
stato scarcerato lo stesso giorno del deposito dell’ordinan-
za del giudice dell’esecuzione, cioè il 30 luglio 2014 (così
si legge alla p. 2 dell’ordinanza impugnata, righe 5-7).
Ha poi richiamato il generale principio per cui il diritto
alla riparazione non si configura ove la mancata corrispon-
denza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da
vicende successive alla condanna connesse all’applica-
zione di istituti che incidono sull’esecuzione della pena,
richiamando, per la ritenuta analogia di ratio, la pronun-
zia resa da sez. IV, n. 40949 del 23 aprile 2015, D’Agui, Rv.
264708, in tema di liberazione anticipata, sia quanto alla
massima ufficiale («In tema di ingiusta detenzione, il di-
ritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata
corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia de-
terminata da vicende successive alla condanna, connesse
all’esecuzione della pena (Nella fattispecie il ricorrente
era stato ammesso al beneficio penitenziario della libera-
zione anticipata, usufruendo in tal modo della riduzione
della pena inflitta)») sia quanto alla motivazione, ove si
legge che «[...] è la stessa decisione del giudice delle leggi
invocata con l’odierno ricorso (sentenza n. 219 del 2008)
ad escludere sostanzialmente il diritto all’equa ripara-
zione nel caso in esame. In quella sede effettivamente i
giudici remittenti, richiamando le disposizioni costituzio-
nali, dalle quali emerge il valore primario ed essenziale
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