Ordinanza del 10 ottobre 2006 emessa dal Commissione tributaria provinciale di Frosinone sui ricorsi riuniti proposti da DEA S.p.A. in amministrazione straordinaria contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Frosinone Imposte e tasse - Termini per la notifica degli avvisi di accertamento - Proroga dei termini disposta dall'art. 10 della legge n....

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Nel corso del giudizio promosso dalla DEA S.p.A. in amministrazione straordinaria, contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Frosinone, avente ad oggetto i ricorsi (R.G.R. n. 816/06 e 817/06) avverso gli avvisi di accertamento per imposte dirette, Irap e Iva per gli esercizi d'imposta 1998-1999-2000 e 2001, notificati il 10 ottobre 2005;

Preliminarmente alla trattazione di merito e, previa sospensione del presente giudizio, la societa' ricorrente in persona del suo legale rappresentante, avv. Marcello Tajani chiede l'esame delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successivo intervento della legge 21 febbraio 2003, n. 27, art. 5-bis (Disposizioni sulla proroga dei termini di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione;

Nelle note illustrative, la societa' in amministrazione controllata, rileva la impossibilita' di poter accedere al condono per crediti fiscali non iscritti nello stato passivo e, quindi, non poter subire l'effetto "punitivo" della proroga dei termini di cui al citato art. 10 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003);

Che, in un punto di fatto la societa' ricorrente, in persona del suo legale rappresentante e commissario straordinario, ha eccepito la illegittimita/nullita' degli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, che prevede che l'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 4° anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.

La difesa erariale ritiene palesemente infondata l'eccezione proposta dalla societa' ricorrente, con riferimento all'art. 10 della legge n. 289/2002 e, quindi ritenersi inammissibile l'eccezione rivolta nei confronti di norme non individuate ne', francamente, individuabili.

Le prospettate eccezioni vengono sollevate non con riferimento alle norme in se', la cui legittimita' generale non viene revocata in dubbio, ma con riguardo, (almeno sembra di capire) alle sole norme speciali dettate dal d.lgs. n. 270/1999 "nuova disciplina dell'Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza".

Che per l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Frosinone, la legge n. 289/2002, al cui interno e tra l'altro...

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