Sentenza nº 47 da Constitutional Court (Italy), 04 Marzo 2008

RelatoreLuigi Mazzella
Data di Resoluzione04 Marzo 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 47 ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-††† Franco††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-††† Giovanni Maria†††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-††† Francesco††††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Ugo††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Alfio†††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††† "

-††† Alfonso†††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Luigi†††††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Gaetano†††††††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Sabino†††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Maria Rita†††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Giuseppe†††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Paolo Maria†††††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli artt. 6 e 9 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dellíEnte ´Mutualit‡ fascista ñ Istituto per líassistenza di malattia ai lavoratoriª); degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142 (Disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale); dellíart. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304 (Trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dellíassicurazione e dei servizi tributari appaltati); dellíart. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale); dellíart. 14 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) e dellíart. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 1986), promossi con due ordinanze del 4 dicembre 2006 dal Tribunale di Bolzano e con ordinanze del 27 ottobre 2006 dal Tribunale di Milano, del 17 gennaio 2007 dal Tribunale di Bologna e del 4 aprile 2007 dal Tribunale di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. 427, 428, 529, 724 e 743 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24, 32, 42 e 44, prima serie speciale, dellíanno 2007.

Visti gli atti di costituzione della Metro Italia Cash and Carry s.p.a., dellíINPS, dellíAzienda Energetica s.p.a ñ Etschwerke AG, della Hera Bologna s.p.a., della AEM Calore & Servizi ñ Utilities & Facility Management Services s.p.a., nonchÈ gli atti di intervento della Hera s.p.a. e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 12 febbraio 2008 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Giorgio AlbÈ e Tullio Tranquillo per la Metro Italia Cash and Carry s.p.a., Maurizio Cinelli per líAzienda Energetica s.p.a. ñ Etschwerke AG, Michele Miscione per la Hera Bologna s.p.a., Giovanni Gentile e Gianluca Ciampolini per líAEM Calore & Servizi ñ Utilities & Facility Management Services s.p.a., Fabrizio Correra e Antonietta Coretti per líINPS e líavvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Nel corso di un giudizio civile promosso, con ricorso in opposizione allíiscrizione a ruolo ed a cartella di pagamento, dalla Metro Italia Cash and Carry s.p.a. contro líIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed altri, il Tribunale ordinario di Bolzano (r.o. n. 427 del 2007) ha sollevato, in riferimento agli† articoli 2, 3, 38 e 41 della Costituzione, questioni di legittimit‡ costituzionale degli artt. 6 e 9 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dellíEnte ´Mutualit‡ fascista - Istituto per líassistenza di malattia ai lavoratoriª), 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142 (Disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale), 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304 (Trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dellíassicurazione e dei servizi tributari appaltati), 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), 14 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), e 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986).

    †††††††† Il rimettente premette che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10232 del 27 giugno 2003 (pronunciata a sezioni unite e pertanto da ritenersi ´diritto viventeª), ha affermato che líart. 6, secondo comma, della legge n. 138 del 1943 (secondo cui líindennit‡ di malattia non Ë dovuta dallíINPS quando il trattamento economico di malattia Ë corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri enti in misura pari o superiore allíindennit‡ medesima), non vale ad escludere líobbligo contributivo del datore di lavoro.

    †††††††† Il giudice a quo aggiunge di aver gi‡ sollevato la† questione di legittimit‡ del citato art. 6, secondo comma, per violazione degli artt. 2, 3, 38 e 41 Cost., e che la Corte costituzionale, con líordinanza n. 241 del 2006, ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile in considerazione del fatto che quella norma nulla dispone quanto allíobbligo contributivo a carico del datore di lavoro.

    †††††††† Affermando di essere abilitato a sollevare nuovamente la questione, il Tribunale di Bolzano ritiene di correggere líerrore segnalato dalla Corte nellíordinanza menzionata, individuando le norme che prevedono e disciplinano líobbligo contributivo nelle seguenti: art. 9, primo comma, della legge n. 138 del 1943 (secondo il quale ´Agli scopi di cui sopra sar‡ provveduto con il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro nella misura determinata dal contratto collettivo di lavoro o da deliberazione dei loro competenti organi ovvero nel decreto di cui al secondo comma dellíarticolo 4ª); art. 1 del d. lgs. lgt. n. 142 del 1946 (il quale prevede che ´A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e in via provvisoria fino a che non sar‡ provveduto ad una organica disciplina della ripartizione degli oneri contributivi fra datori di lavoro e lavoratori per le varie forme di previdenza e assistenza sociale contemplate nel successivo articolo 2, la quota di contributi dovuta in qualunque settore della attivit‡ produttiva da parte dei lavoratori ai sensi delle disposizioni vigenti per le forme di previdenza e assistenza predette Ë corrisposta senza alcun diritto a rivalsa dai datori di lavoro in luogo dei lavoratori stessi e sar‡ considerata a tale titolo a tutti gli effetti di legge e conteggiata sulla retribuzione al lordoª); art. 2 dello stesso d. lgs. lgt. n. 142 del 1946 (secondo cui ´Le forme di previdenza e di assistenza, per le quali il datore di lavoro a norma dellíarticolo precedente Ë tenuto alla corresponsione senza diritto a rivalsa delle quote di contributo di spettanza dei lavoratori, sono le seguenti: [...] 6) assicurazione obbligatoria per le malattie nellíindustria, nellíagricoltura, nel commercio e nel credito, assicurazione e servizi tributari appaltatiª); art. 2, ´secondo commaª (recte: primo comma), del d. lgs. C. p. S. n. 1304 del 1947 (il quale stabilisce che ´Le indennit‡ giornaliere di malattia e gli altri assegni in denaro per gli iscritti allíIstituto nazionale per líassicurazione contro le malattie, appartenenti al settore del commercio e a quello del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati ed i contributi dovuti per líassicurazione malattia sono stabiliti nelle misure indicate nelle tabelle A) e B) allegate al presente decreto e vistate, díordine del Capo provvisorio dello Stato, dal Ministro per il lavoro e la previdenza socialeª), art. 74, primo comma, della legge n. 833 del 1978 (secondo il quale ´A decorrere dal 1∞ gennaio 1980 e sino allíentrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale líerogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternit‡ previste dalle vigenti disposizioni in materia gi‡ erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974 n. 386, di conversione con modificazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, Ë attribuita allíIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che terr‡ apposita gestione. A partire dalla stessa data la quota parte dei contributi di legge relativi a tali prestazioni Ë devoluta allíINPS ed Ë stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoroª).

    Il rimettente ricorda, poi, che líart. 14 della legge n. 155 del 1981 prevede, al primo comma, che ´La quota parte dei contributi da devolvere allíIstituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dellíarticolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la erogazione delle prestazioni economiche di malattia Ë determinata nella misura del 2,50 per cento della retribuzione imponibile per gli aventi diritto di tutti i settori, ad esclusione di quello agricolo, per il quale contributo stesso Ë determinato nella misura di un sesto del contributo giornaliero di malattiaª, e che líart. 31, comma 5, della legge n. 41 del 1986 stabilisce che ´I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennit‡ economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nellíallegata...

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