DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. 264 - Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria

Coming into Force11 Luglio 1974
Enactment Date08 Luglio 1974
Published date11 Luglio 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/07/11/074U0264/CONSOLIDATED/19820804
Official Gazette PublicationGU n.181 del 11-07-1974
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di far fronte alla grave situazione debitoria nel settore degli enti mutualistici ed ospedalieri, mediante l'emanazione di norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la sanita', per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art 1.

Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.700 miliardi, da utilizzare con le modalita' di cui al successivo art. 2, per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri ed altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici.

Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilita' di cui al successivo art. 5.

Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art 1.

Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.700 miliardi, da utilizzare con le modalita' di cui al successivo art. 2, per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri ed altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici. e, nell'ambito delle residue disponibilita', dei comuni.

Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilita' di cui al successivo art. 5.

Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

((Nella liquidazione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri per rette di degenza si terra' conto degli oneri finanziari che potranno eventualmente ricadere sugli enti medesimi ove la realizzazione dei crediti abbia luogo successivamente al 31 marzo 1975.

Gli amministratori ed i tesorieri degli enti ospedalieri sono responsabili della destinazione degli importi assegnati a tacitazione dei crediti vantati nei confronti degli enti mutualistici per l'estinzione dei debiti verso istituti bancari e verso fornitori di materiali connessi con l'esercizio dell'attivita' ospedaliera.

I collegi sindacali vigileranno per la puntuale osservanza degli adempimenti di cui ai commi precedenti)).

Art 1.

Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.700 miliardi, da utilizzare con le modalita' di cui al successivo art. 2, per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri ed altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici e, nell'ambito delle residue disponibilita', dei comuni.

Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilita' di cui al successivo art. 5.

Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Nella liquidazione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri per rette di degenza si terra' conto degli oneri finanziari che potranno eventualmente ricadere sugli enti medesimi ove la realizzazione dei crediti abbia luogo successivamente al 31 marzo 1975.

Gli amministratori, i direttori amministrativi ed i tesorieri degli enti ospedalieri sono responsabili della destinazione degli importi assegnati a tacitazione dei crediti vantati nei confronti degli enti mutualistici e dei comuni per l'estinzione dei debiti contratti per lo esercizio dell'attivita' ospedaliera in esecuzione di atti deliberativi esecutivi assunti entro il 31 dicembre 1974 e nei limiti di spesa deliberati, con priorita' verso gli istituti bancari e verso i fornitori di opere e materiali.

I collegi sindacali vigileranno per la puntuale osservanza degli adempimenti di cui ai commi precedenti.2

Art 2.

Le somme ricavate dalle operazioni finanziarie di cui all'art. 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere destinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per la sanita' al ripianamento dell'esposizione debitoria per assistenza dell'I.N.A.M., dell'E.N.P.A.S. (Gestione assistenza sanitaria), dell'I.N.A.D.E.L. (Gestione assistenza sanitaria), dell'E.N.P.A.L.S. (Gestione assistenza sanitaria), della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento, della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano, delle Casse marittime, Adriatica, Tirrena e Meridionale, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli esercenti attivita' commerciali, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli artigiani per le rispettive casse mutue associate, quale emerge dalla situazione patrimoniale dei singoli enti, e nei limiti di essa, integrata, ove necessario, dalla differenza tra le rette approvate ai sensi dell'art. 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, dai comitati regionali di controllo e quelle considerate ai fini della determinazione delle passivita'.

Le somme destinate a ciascun ente saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti speciali aperti presso istituti di credito - da determinarsi con decreto del Ministro per il tesoro - sui quali sono tratti gli ordini di pagamento per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri, da istituti e cliniche universitarie, da istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, da istituti ed enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, da case di cura private per i ricoveri regolati da convenzioni stipulate con gli enti e casse mutue sopra indicate.

I crediti per spese di spedalita' vantati dagli enti di cui al comma precedente debbono essere estinti dagli enti debitori in ordine cronologico di esigibilita'.

Art 2.

Le somme ricavate dalle operazioni finanziarie di cui all'art. 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere destinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per la sanita' al ripianamento dell'esposizione debitoria per assistenza dell'I.N.A.M., dell'E.N.P.A.S. (Gestione assistenza sanitaria), dell'I.N.A.D.E.L. (Gestione assistenza sanitaria), dell'E.N.P.A.L.S. (Gestione assistenza sanitaria), della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento, della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano, delle Casse marittime, Adriatica, Tirrena e Meridionale, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli esercenti attivita' commerciali, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli artigiani per le rispettive casse mutue associate, quale risulta dalla situazione patrimoniale dei singoli enti, e nei limiti di essa, integrata, ove necessario, dalla differenza tra le rette approvate ai sensi dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, dai competenti organi di controllo e quelle considerate ai fini della determinazione delle passivita'.

Le somme destinate a ciascun ente saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti speciali aperti presso istituti di credito - da determinarsi con decreto del Ministro per il tesoro - sui quali sono tratti gli ordini di pagamento per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri, e dagli altri istituti ed enti pubblici e privati di ricovero e cura e dalle case di cura private per i ricoveri regolati da convenzioni stipulate con gli enti e casse mutue sopra indicate.

I crediti per spese di spedalita' vantati dagli enti di cui al comma precedente debbono essere estinti dagli enti debitori in ordine cronologico di esigibilita'.

((Le somme destinate ai comuni saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la sanita', saranno stabiliti i criteri di riparto e le modalita' per la erogazione delle somme stanziate)).

Art 2.

Le somme ricavate dalle operazioni finanziarie di cui all'art. 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere destinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per la sanita' al ripianamento dell'esposizione debitoria per assistenza dell'I.N.A.M., dell'E.N.P.A.S. (Gestione assistenza sanitaria)...

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