LEGGE 11 gennaio 1943, n. 138 - Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»

Coming into Force18 Aprile 1943
Enactment Date11 Gennaio 1943
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1943/04/03/043U0138/CONSOLIDATED/20130515
Published date03 Aprile 1943
Official Gazette PublicationGU n.77 del 03-04-1943
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

E' istituito l'Ente «Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori». Esso ha personalita' giuridica di diritto pubblico.

L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua azione nel Regno attraverso propri uffici provinciali.

Art 2.

L'Ente e' l'organo mediante il quale le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori assolvono i compiti enunciati nelle dichiarazioni XXVII e XXVIII della Carta del lavoro per quanto concerne l'assistenza dei lavoratori e dei loro famigliari in caso di malattia.

L'Ente e' disciplinato dalla presente legge e dal regolamento che sara' approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, d'intesa coi Ministri per l'interno e per le finanze, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-1V, n. 100.

Art 3.

L'Ente e' sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni e del Ministero delle finanze, ciascuno per la rispettiva competenza, ferme restando le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di vigilanza sanitaria.

I provvedimenti di carattere generale dell'Ente, riguardanti la organizzazione sanitaria, per divenire esecutivi debbono riportare anche l'approvazione del Ministero dell'interno.

Art 4.

Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente i lavoratori rappresentati dalle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione e quelli rappresentati dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Possono anche essere iscritti, mediante Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per le finanze, su proposta delle Associazioni sindacali interessate, i rappresentati dalle Associazioni sindacali che non siano compresi tra quelli previsti nel precedente comma.

Art 4.

Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente i lavoratori rappresentati dalle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione e quelli rappresentati dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Possono anche essere iscritti, mediante Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per le finanze, su proposta delle Associazioni sindacali interessate, i rappresentati dalle Associazioni sindacali che non siano compresi tra quelli previsti nel precedente comma. 4

Art 5.

L'Ente provvede all'assistenza per i casi di malattie, ad esclusione di quelle il cui rischio e' coperto per legge da altre forme di assicurazione.

L'Ente si propone di coordinare la propria attivita' assistenziale, anche ai fini della prevenzione contro le malattie, con le altre attivita' assistenziali, specie per quanto riguarda la tubercolosi, la maternita', l'invalidita', gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le varie malattie a carattere sociale.

Art 6.

L'assistenza dell'Ente comprende:

1) l'assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoria;

2) l'assistenza specialistica ambulatoria;

3) l'assistenza farmaceutica;

4) l'assistenza ospedaliera;

5) l'assistenza ostetrica;

6) l'assistenza pediatrica;

7) le assistenze integrative;

8) la concessione di una indennita' di malattia.

L'indennita' non e' dovuta quando il trattamento economico di malattia e' corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennita' saranno integrate dall'Ente sino a concorrenza.

Le assistenze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 saranno concesse per un periodo massimo di 180 giorni nell'anno.

Le assistenze di cui ai numeri 3, 4, 7, 8 saranno concesse nei limiti, nella misura e secondo le modalita' che verranno determinate nazionalmente dalle Associazioni sindacali a mezzo dei contratti collettivi o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero dal decreto di cui al secondo comma dell'art. 4.

Alla erogazione delle indennita' provvede direttamente l'Ente, salvo particolari deroghe, da stabilirsi di concerto con le Confederazioni interessate.

L'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute.

Art 6.

L'assistenza dell'Ente comprende:

1) l'assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoria;

2) l'assistenza specialistica ambulatoria;

3) l'assistenza farmaceutica;

4) l'assistenza ospedaliera;

5) l'assistenza ostetrica;

6) l'assistenza pediatrica;

7) le assistenze integrative;

8) la concessione di una indennita' di malattia.

L'indennita' non e' dovuta quando il trattamento economico di malattia e' corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennita' saranno integrate dall'Ente sino a concorrenza.57

Le assistenze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 saranno concesse per un periodo massimo di 180 giorni nell'anno.

Le assistenze di cui ai numeri 3, 4, 7, 8 saranno concesse nei limiti, nella misura e secondo le modalita' che verranno determinate nazionalmente dalle Associazioni sindacali a mezzo dei contratti collettivi o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero dal decreto di cui al secondo comma dell'art. 4.

Alla erogazione delle indennita' provvede direttamente l'Ente, salvo particolari deroghe, da stabilirsi di concerto con le Confederazioni interessate.

L'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute.

Art 6.

L'assistenza dell'Ente comprende:

1) l'assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoria;

2) l'assistenza specialistica ambulatoria;

3) l'assistenza farmaceutica;

4) l'assistenza ospedaliera;

5) l'assistenza ostetrica;

6) l'assistenza pediatrica;

7) le assistenze integrative;

8) la concessione di una indennita' di malattia.

L'indennita' non e' dovuta quando il trattamento economico di malattia e' corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennita' saranno integrate dall'Ente sino a concorrenza.(5)67

Le assistenze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 saranno concesse per un periodo massimo di 180 giorni nell'anno.

Le assistenze di cui ai numeri 3, 4, 7, 8 saranno concesse nei limiti, nella misura e secondo le modalita' che verranno determinate nazionalmente dalle Associazioni sindacali a mezzo dei contratti collettivi o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero dal decreto di cui al secondo comma dell'art. 4.

Alla erogazione delle indennita' provvede direttamente l'Ente, salvo particolari deroghe, da stabilirsi di concerto con le Confederazioni interessate.

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