Sentenza nº 263 da Constitutional Court (Italy), 12 Ottobre 2011
Relatore | Alfonso Quaranta |
Data di Resoluzione | 12 Ottobre 2011 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 263
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Alfio FINOCCHIARO Giudice
- Franco GALLO
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellarticolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-9 febbraio 2011, depositato in cancelleria il successivo 14 febbraio ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2011.
Visto latto di costituzione della Regione Liguria;
udito nelludienza pubblica del 20 settembre 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi lavvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente del Consiglio dei ministri e lavvocato Orlando Sivieri per la Regione Liguria.
Ritenuto in fatto
-
― Con ricorso consegnato per la notifica in data 4 febbraio 2011, ricevuto dal destinatario il successivo 9 febbraio e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il successivo 14 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dellarticolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali).
Detta norma prevede:
al comma 1: «la Giunta regionale entro il 31 luglio 2011 ridefinisce, previo parere della Commissione consiliare competente da rendersi entro venti giorni, trascorsi i quali si intende favorevole, le aree contigue esistenti dei parchi naturali regionali di cui allarticolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche e integrazioni»;
al comma 2: «le aree contigue come disciplinate dal relativo piano del parco o dal provvedimento istitutivo sono soppresse, eccetto le aree contigue speciali individuate dal piano del parco di Montemarcello Magra. La relativa perimetrazione mantiene valore per lapplicazione, quali norme di salvaguardia, dei vincoli, degli indirizzi, delle previsioni contenuti nel piano del parco, nel piano pluriennale socio-economico e negli altri documenti di programmazione del parco, ad eccezione dei limiti relativi allattività venatoria per la quale trova applicazione la legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche e integrazioni».
-
― Premette il ricorrente che, sebbene le Regioni abbiano potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio, la materia delle aree contigue dei parchi naturali regionali, in quanto relativa alla tutela dellambiente, rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dellart. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
-
― La difesa dello Stato assume, quindi, che il contenuto precettivo del citato articolo lederebbe la suddetta previsione costituzionale, in quanto sia al comma 1, che al comma 2, contiene disposizioni non conformi alla legge statale n. 394 del 1991, la quale individua standard minimi ed uniformi di tutela ambientale validi sullintero territorio nazionale.
-
― In particolare, lart. 1, comma 1, della suddetta legge regionale, violerebbe le prescrizioni dellart. 32, comma 2, della citata legge n. 394 del 1991, nella parte in cui prevede la ridefinizione (in uno, dunque, alla soppressione, stabilita dallart. 1, comma 2) delle esistenti aree contigue dei parchi naturali regionali, senza la preventiva intesa con lorganismo di gestione dellarea protetta e con gli enti locali interessati.
-
― Il successivo comma 2 paleserebbe, a sua volta, un contrasto con la previsione contenuta nellart. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, consentendo lattività venatoria nelle aree contigue anche ai soggetti non residenti nei comuni dellarea naturale protetta e dellarea contigua.
Il ricorrente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, la sentenza di questa Corte n. 315 del 2010, con la quale è stata dichiarata lillegittimità costituzionale di analoga disposizione, cioè dellart. 25, comma 18, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui essa consentiva la caccia anche a soggetti non residenti nellarea naturale protetta e nellarea...
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