Corte di cassazione penale sez. IV, 2 marzo 2015, n. 9170 (ud. 6 febbraio 2015)

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giur
6/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
le probatorio al f‌ine di farne discendere una conclusione
diversa da quella cui è pervenuto il giudice del merito.
L’indagine che si propone non rientra, però, nelle attri-
buzioni del giudice di legittimità, che non ha il potere di
rivedere il merito dell’intera vicenda processuale sotto-
posta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sot-
to il prof‌ilo della correttezza giuridica e della coerenza
logica e formale, delle argomentazioni svolte dal giudice
del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito
di individuare le fonti del proprio convincimento, di as-
sumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità
e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risul-
tanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee
a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando,
così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi
di prova acquisiti. Nella specie, infatti, nell’iter moti-
vazionale del giudice del merito non si rinviene traccia
evidente del mancato o insuff‌iciente esame di punti
decisivi della controversia, prospettato dalle parti o
rilevabile d’uff‌icio; nè esiste, tra le argomentazioni com-
plessivamente adottate, contrasto tale da non consentire
l’identif‌icazione del procedimento logico-giuridico posto
a base della decisione.
Tutte le censure, che i ricorrenti hanno riproposto in
questo giudizio di Cassazione, sono state oggetto di spe-
cif‌ica e dettagliata valutazione da parte del giudice del
merito, il quale ha spiegato: a) che nel caso in esame, in
applicazione della più recente giurisprudenza, andava ap-
plicato l’art. 2051 c.c., nei confronti della P.A. per i danni
arrecati dai beni dei quali essa abbia la concreta disponi-
bilità; b) che il comportamento del danneggiato assume
un rilievo causale, in quanto la circostanza oggettiva di
non essersi avveduto tempestivamente di una situazione
potenzialmente pericolosa, visibile secondo criteri di
carattere generale, evidenzia uno stato di disattenzione
da parte del danneggiato che può interrompere il nesso
causale fra la causa del danno e il danno stesso, divenendo
a sua volta la causa determinante dell’incidente.
Va comunque osservato che il ricorrente non censura
in alcun modo l’iter motivazionale della sentenza della
Corte d’appello, ma si limita ad una sterile e generica
contestazione, proponendo una diversa ricostruzione del
fatto.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inam-
missibile, con condanna di parte ricorrente alle spese del
giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
(Omissis)
Corte di Cassazione penale
sez. iV, 2 marzo 2015, n. 9170
(ud. 6 Febbraio 2015)
pres. brusCo – est. zoso – p.m. de augustinis (parz. diFF.) – riC. garCea
Guida in stato di ebbrezza y Rif‌iuto di sottoporsi
agli accertamenti alcolimetrici y Circostanza aggra-
vante di aver causato un incidente y Conf‌igurabilità
y Ragioni.
. La circostanza aggravante di aver provocato un inci-
dente stradale è conf‌igurabile anche rispetto al reato
di rif‌iuto di sottoporsi all’accertamento per le verif‌ica
dello stato di ebbrezza, in ragione del richiamo operato
dall’art. 186, comma settimo, al comma secondo lett. c)
del medesimo articolo, il quale, a sua volta, è richiama-
to dal comma secondo bis, disciplinante l’aggravante in
oggetto. (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Principio che si ritrova anche in Cass. pen., sez. IV, 21 ottobre
2014, n. 43845, in questa Rivista 2015, 150 ed in Cass. pen., sez. IV, 26
febbraio 2014, n. 9318, ivi 2014, 478. Contra, nel senso di escludere
la conf‌igurabilità dell’aggravante in oggetto nel caso di rif‌iuto di sot-
toporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza, in considerazione
della diversità ontologica delle fattispecie, si vedano Cass. pen., sez.
IV, 12 dicembre 2014, n. 51731, ivi 2015, 357 e Cass. pen., sez. IV, 30
maggio 2014, n. 22687, ivi 2014, 325.
sVolgimento del proCesso
1. La Corte di appello di Genova, con sentenza pronun-
ciata in data 29 aprile 2014, confermava la sentenza del
Tribunale di Genova in data 21 marzo 2011 con cui Garcea
Alessandro era stato condannato alla pena di mesi tre di
arresto ed euro 3000,00 di ammenda per il reato di cui
all’art. 186, commi 2 lett. c, 2 bis e 2 sexies D.L.vo 285/1992
per aver guidato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico
di grammi 1,5 per litro, con le aggravanti di aver provocato
un incidente stradale e dell’ora notturna. Il fatto era stato
accertato in Genova il 26 aprile 2010.
2. Avverso la sentenza della corte d’appello proponeva
ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difenso-
re, formulando due motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo formulava istanza di messa alla
prova ai sensi della legge 67/2014 in quanto tale istituto
determinava l’estinzione del reato a seguito del positivo
svolgimento prova e, trattandosi di norma favorevole so-
pravvenuta alla sentenza di condanna, il benef‌icio doveva
essere concesso nel giudizio di legittimità.
2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge
in quanto la corte territoriale aveva ritenuto sussistente
l’aggravante dell’incidente stradale benché non fosse stata
accertata la responsabilità dell’imputato nella causazione
del sinistro. Inoltre aveva errato la corte territoriale nel
ritenere che non fosse concedibile il benef‌icio della so-
stituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità,
dovendosi considerare che sussisteva disparità di tratta-
mento tra coloro che provocavano un incidente stradale e
si sottoponevano all’etilometro e coloro che si opponevano
all’accertamento, in quanto in tal caso la norma prevedeva
potesse essere concessa la pena sostitutiva. Inf‌ine la corte
era incorsa in violazione di legge nel ritenere che, nono-
stante il giudizio di bilanciamento dell’aggravante di cui al
comma 9 bis dell’articolo 186 del codice della strada con
le circostanze attenuanti, non fosse concedibile la sostitu-
zione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

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