Massimario
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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Rivista penale 6/2016
Massimario
Abuso d’ufcio
■ Elemento oggettivo – Ingiusto vantaggio patrimoniale –
Ingiustizia del profitto derivante da violazione diversa da
quella concernente l’ingiustizia della condotta.
L’integrazione del reato di abuso d’ufficio richiede una duplice di-
stinta valutazione di ingiustizia, sia della condotta (che deve essere
connotata da violazione di norme di legge o di regolamento), sia
dell’evento di vantaggio patrimoniale (che deve risultare non spet-
tante in base al diritto oggettivo); non è peraltro necessario, ai fini
predetti, che l’ingiustizia del vantaggio patrimoniale derivi da una
violazione di norme diversa ed autonoma da quella che ha caratte-
rizzato l’illegittimità della condotta, qualora - all’esito della predetta
distinta valutazione - l’accrescimento della sfera patrimoniale del
privato debba considerarsi "contra ius". (Fattispecie in cui la Corte
ha configurato il delitto di abuso di ufficio nella condotta del Diret-
tore di un Dipartimento di una A.S.L. che, senza astenersi, aveva
designato la propria moglie quale componente della Commissione
medica locale per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica per il
conseguimento delle patenti di guida, così intenzionalmente pro-
curandole l’ingiusto vantaggio patrimoniale rappresentato dagli
emolumenti spettanti ad ogni componente della predetta Com-
missione). F Cass. pen., sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 48913 (ud.
4 novembre 2015), P.M. in proc. Ricci (c.p., art. 323). [RV265473]
■ Elemento oggettivo – Ingiusto vantaggio patrimoniale
– Necessità che investa sia il momento causativo che il
risultato.
In tema di abuso di ufficio l’ingiustizia del vantaggio richiesta
dall’art. 323 cod. pen. deve riguardare non solo "il momento di-
namico", vale a dire il fatto causativo, ma anche il risultato dell’a-
zione, ossia il fine perseguito dall’agente: il vantaggio cioè per
qualificarsi ingiusto non solo deve essere prodotto "non jure" ma
essere esso stesso "contra jus". F Cass. pen., sez. VI, 10 dicembre
2015, n. 48914 (ud. 11 novembre 2015), Farano e altri (c.p., art.
323). [RV265474]
■ Estremi – Violazione di legge o di regolamento – Art. 97
della costituzione.
In tema di abuso di ufficio, il requisito della violazione di legge può
consistere anche nella inosservanza dell’art. 97 della Costituzione,
nella parte immediatamente precettiva che impone ad ogni pub-
blico funzionario, nell’esercizio delle sue funzioni, di non usare il
potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoriti-
smi e procurare ingiusti vantaggi ovvero per realizzare intenzionali
vessazioni o discriminazioni e procurare ingiusti danni. (Nella spe-
cie, la S.C. ha reputato immune da censure la decisione impugnata
che aveva ravvisato, nel comportamento tenuto dai due direttori di
unità operativa ospedaliera succedutisi nel tempo, una condotta
penalmente rilevante, consistita nel progressivo svuotamento del
carico assistenziale del medico referente dell’esecuzione di pre-
stazioni specialistiche). F Cass. pen., sez. II, 20 novembre 2015, n.
46096 (ud. 27 ottobre 2015), Giorgino (c.p., art. 323). [RV265464]
Abuso dei mezzi di correzione o di disci-
plina
■ Elemento oggettivo – Condotta dell’insegnante – Ricor-
so a metodi afflittivi della personalità dell’alunno.
Integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
il comportamento dell’insegnante che umili, svaluti, denigri o
violenti psicologicamente un alunno causandogli pericoli per la
salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o
disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consen-
titi e proporzionati alla gravità del comportamento deviante
del minore, senza superare i limiti previsti dall’ordinamento o
consistere in trattamenti afflittivi dell’altrui personalità. (Nella
fattispecie la Corte ha confermato la sentenza di condanna di
un insegnante che aveva pronunciato espressioni offensive nei
riguardi di alcuni alunni, costringendoli, con minaccia di boc-
ciatura e di conseguenze penali in caso di rifiuto, a scrivere una
lettera al preside con cui ritrattavano le accuse nei confronti
della stessa insegnante). F Cass. pen., sez. V, 1 dicembre 2015, n.
47543 (ud. 16 luglio 2015), G. (c.p., art. 571). [RV265496]
Appropriazione indebita
■ Elemento oggettivo del reato – Mandatario che si ap-
propria del denaro affidatogli – Fattispecie relativa a rap-
porto di amministrazione e gestione di beni.
Commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario
che, violando le disposizioni impartitegli dal mandante, si ap-
propri del denaro ricevuto, utilizzandolo per propri fini e, quin-
di, per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante.
(Fattispecie relativa a rapporto di amministrazione e gestione
di beni, nel corso del quale l’autore del reato, compilando asse-
gni in bianco rilasciatigli dalla vittima, accreditava sul proprio
conto corrente somme di denaro di entità superiori a quelle ne-
cessarie all’espletamento del suo mandato). F Cass. pen., sez.
II, 21 dicembre 2015, n. 50156 (ud. 25 novembre 2015), Fratini
(c.p., art. 61; c.p., art. 646). [RV265513]
■ Elemento oggettivo del reato – Negozio fiduciario di
trasferimento di titolo – Inadempimento del fiduciario di
ritrasferimento alla scadenza convenuta.
Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta
dell’intestatario fiduciario di un titolo che non ottemperi all’ob-
bligo di ritrasferirlo al fiduciante alla scadenza convenuta, in
quanto l’intestazione fiduciaria da luogo ad una interposizione
reale attraverso la quale l’interposto acquista la proprietà effet-
tiva dei beni e non la mera detenzione, come avviene in ipotesi
di intestazione fittizia. (La S.C. ha precisato, in motivazione, che
nonostante permanga la possibilità di agire in sede civile per la
restituzione dei beni intestati fiduciariamente, nessuna interver-
sione del possesso risulta possibile, per effetto dell’intervenuto
trasferimento del diritto di proprietà). F Cass. pen., sez. II, 20
novembre 2015, n. 46102 (ud. 28 ottobre 2015), P.C. in proc. Riz-
zello (c.p., art. 646). [RV265239]
Armi e munizioni
■ Porto abusivo – Armi denunciate – Confisca.
La confisca prevista dall’art. 6, l. 22 maggio 1975, n. 152 è ob-
bligatoria per tutti i delitti ed alle contravvenzioni concernenti
le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per
oblazione, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel me-
rito e in quello di appartenenza dell’arma a persona estranea al
reato medesimo. F Cass. pen., sez. I, 18 dicembre 2015, n. 49969
(ud. 9 ottobre 2015), P.G. in proc. Costantini (l. 18 aprile 1975,
n. 110, art. 20; l. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6; c.p., art. 240;
c.p., art. 697). [RV265409]
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6/2016 Rivista penale
MASSIMARIO
■ Porto abusivo – Coltello a scatto – Configurabilità del
reato previsto dall’art. 699, comma secondo, c.p..
Il porto di un coltello a scatto (c.d. "molletta") integra la fatti-
specie autonoma di reato di cui all’art. 699, comma secondo,
cod. pen., trattandosi di arma "bianca" propria di cui è vietato il
porto in modo assoluto, non essendo ammessa licenza da parte
delle leggi di pubblica sicurezza. F Cass. pen., sez. I, 16 novem-
bre 2015, n. 45548 (ud. 23 settembre 2015), Marchesi (c.p., art.
699; l. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4). [RV265278]
Associazione per delinquere
■ Associazione di tipo mafioso – Circostanza aggravante
prevista dall’art. 416 quarto comma c.p. – Configurabilità
a carico del partecipe.
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la cir-
costanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall’art.
416 bis comma quarto, cod.pen., è configurabile a carico di ogni
partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte de-
gli associati o lo ignori per colpa, per l’accertamento della quale
assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di
tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso. (Fatti-
specie relativa ad associazione di stampo mafioso denominata
"ndrangheta"). F Cass. pen., sez. I, 9 novembre 2015, n. 44704
(ud. 5 maggio 2015), Iaria e altri (c.p., art. 416 bis). [RV265254]
■ Associazione di tipo mafioso – Commissione di più reati
fine in concorso con i partecipi – Prova dell’estraneità del
contributo al vincolo associativo.
In tema di associazione per delinquere, a fronte di plurime
commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i
reati-fine dell’associazione, grava sul singolo la prova che il suo
contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi,
fermo restando che, a motivo della natura permanente del reato
associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata
dei rapporti con costoro. (Fattispecie relativa ad associazione
per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti). F Cass.
pen., sez. III, 21 ottobre 2015, n. 42228 (c.c. 3 febbraio 2015),
Prota (c.p., art. 416; d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73; d.p.r.
9 ottobre 1990, n. 309, art. 74). [RV265346]
■ Associazione di tipo mafioso – Concorso cosiddetto
esterno nel reato – Concreto ausilio alla realizzazione di
uno scopo tipico dell’associazione. – Fattispecie.
In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la
condotta del soggetto estraneo all’associazione è punibile se la
condivisione da parte dello stesso delle finalità perseguite dal
gruppo, si sia tradotta in un concreto ausilio alla realizzazione di
uno o più degli scopi tipici del programma criminoso del sodali-
zio. F Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 2015, n. 49067 (ud. 10 luglio
2015), Impastato (c.p., art. 110; c.p., art. 416 bis). [RV265423]
■ Associazione di tipo mafioso – Condotta di partecipa-
zione all’associazione – Nozione.
Integra il delitto di partecipazione ad associazione criminosa
di stampo mafioso, la condotta dell’imprenditore che progetti
e predisponga meccanismi fraudolenti tesi ad ottenere, in vio-
lazione del divieto di frazionamento degli acquisti, l’aggiudi-
cazione di appalti di prestazioni e servizi sempre al medesimo
gruppo, così consentendo al sodalizio criminoso di esercitare il
controllo sulle procedure di gara e di accrescere la propria ca-
pacità economica, consolidando la propria presenza criminale
sul territorio. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto
l’imputato "intraneo" alla associazione, escludendo che la sud-
detta condotta fosse riconducibile allo schema operativo del
concorso esterno dell’imprenditore colluso). F Cass. pen., sez.
II, 11 dicembre 2015, n. 49093 (c.c. 1 dicembre 2015), Cangiano
(c.p., art. 416 bis). [RV265286]
■ Associazione di tipo mafioso – Partecipazione – Perma-
nente disponibilità al servizio del sodalizio.
Integra una condotta di partecipazione ad un’associazione di
tipo mafioso quella dell’imprenditore che, assicurando perma-
nente disponibilità al servizio del sodalizio criminale per porre
in essere attività delittuose necessarie al perseguimento dei fini
dell’organizzazione, svolga il ruolo di "garante ambientale" tra
la cosca e gli altri imprenditori in un determinato territorio e
contesto economico, con la funzione di soggetto al quale questi
ultimi si rivolgono per poter operare, nella consapevolezza del
suo collegamento con il sodalizio. F Cass. pen., sez. V, 21 dicem-
bre 2015, n. 50130 (c.c. 17 luglio 2015), Annunziata (c.p., art.
416 bis). [RV265584]
■ Associazione di tipo mafioso – Partecipazione – Requi-
siti.
Ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione all’as-
sociazione di tipo mafioso, può essere insufficiente la mera in-
dicazione della qualità formale di affiliato, laddove alla stessa
non si correli la realizzazione di un qualsivoglia "apporto" alla
vita dell’associazione, idoneo a far ritenere che il soggetto si
sia inserito nel sodalizio in modo stabile e pienamente consa-
pevole. F Cass. pen., sez. VI, 20 novembre 2015, n. 46070 (ud. 21
luglio 2015), Alcaro e altri. (c.p., art. 416 bis; c.p.p., art. 192).
[RV265536]
Atti persecutori
■ Elemento oggettivo – Eventi alternativi – Sufficienza
anche di uno solo di essi.
Ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori è suf-
ficiente la consumazione anche di uno solo degli eventi alter-
nativamente previsti dall’art. 612 bis cod. pen. (In applicazione
del principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del
Tribunale del riesame che aveva ritenuto non sussistere il reato
per la mancata dimostrazione unicamente del mutamento delle
abitudini di vita della vittima). F Cass. pen., sez. V, 26 ottobre
2015, n. 43085 (c.c. 24 settembre 2015), P.M. in proc. A. (c.p., art.
612 bis). [RV265231]
■ Elemento oggettivo – Modifica delle abitudini di vita –
Sussistenza del reato.
Il delitto di atti persecutori si configura nel caso in cui la vittima,
per le reiterate molestie subite, manifesti un perdurante e gra-
ve stato d’ansia e sia costretta a modificare le proprie abitudini
di vita. (Nella specie la Corte ha ritenuto il reato, escludendo
che potesse configurarsi un mero "pressante corteggiamento"
penalmente irrilevante, in presenza di ripetuti atti molesti, co-
stituiti, tra l’altro, dal seguire la vittima - vicina di casa dell’im-
putato e amica della figlia di quest’ultimo - in luoghi pubblici,
avvicinarla e indirizzarle frasi d’amore). F Cass. pen., sez. V, 13
novembre 2015, n. 45453 (ud. 3 luglio 2015), M. (c.p., art. 612
bis). [RV265506]
■ Elemento oggettivo – Prova – Necessità della loro decli-
nazione specifica da parte della vittima
Ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, non è
necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva
con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, po-
tendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi
fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente.
(Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto irrilevante il fatto che la
persona offesa non avesse riferito espressamente di essere im-
paurita, alla luce dei certificati medici delle lesioni subite, delle
annotazioni di polizia giudiziaria sul suo stato di esasperazione
e spavento, e dei messaggi sms di minaccia.) F Cass. pen., sez. V,
27 novembre 2015, n. 47195 (c.c. 6 ottobre 2015), P.M. in proc. S.
(c.p., art. 612 bis). [RV265530]
■ Elemento soggettivo – Dolo – Preordinazione delle con-
dotte.
Nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di
evento, l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il
cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte
di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idonei-
tà a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla
norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, ma non
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