Sentenza nº 322 da Constitutional Court (Italy), 24 Luglio 2007

RelatoreGiovanni Maria Flick
Data di Resoluzione24 Luglio 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 322

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco†††††††††††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo †††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfio††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Gaetano†††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Sabino††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita††††††††††††††††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe††††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo Maria†††††††††††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 609-sexies del codice penale, introdotto dallíart. 7 della legge 15 febbraio 1996 n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), promosso con ordinanza del 23 maggio 2005 dal Giudice dellíudienza preliminare del Tribunale di Modena nel procedimento penale a carico di P. T., iscritta al n. 471 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dellíanno 2005.

Visto líatto di costituzione di P. T. nonchÈ líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 19 giugno 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick;

udito líavvocato Mario MarchiÚ per P. T. e líavvocato dello Stato Giovanni Lancia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con líordinanza indicata in epigrafe ñ emessa nellíambito di un processo penale nei confronti di persona imputata del delitto di cui allíart. 609-quater del codice penale (atti sessuali con minorenne) ñ il Giudice dellíudienza preliminare del Tribunale di Modena ha sollevato, in riferimento allíart. 27, primo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 609-sexies del codice penale, inserito dallíart. 7 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), in forza del quale ´quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore degli anni quattordici, nonchÈ nel caso del delitto di cui allíarticolo 609-quinquies, il colpevole non puÚ invocare, a propria scusa, líignoranza dellíet‡ della persona offesaª.

    Il giudice a quo premette che, nel corso dellíudienza preliminare, il difensore dellíimputato aveva eccepito líillegittimit‡ costituzionale della norma de qua, assumendo che, nel caso di specie, líimputato era stato indotto in errore dalla persona offesa, dichiaratasi, contro il vero, maggiore degli anni quattordici al momento del fatto: circostanza, questa, confermata dallo stesso minore in sede di assunzione di informazioni testimoniali.

    Al riguardo, il rimettente osserva come la disposizione denunciata ñ riproducendo ´quasi tralatiziamenteª il previgente art. 539 cod. pen. ñ introduca, a fini di pi˘ stringente protezione dei minori, una evidente deroga ai principi generali in materia di dolo. Essa sancisce, infatti, una sorta di presunzione iuris et de iure di conoscenza dellíet‡ della persona offesa da parte dellíagente, impedendo conseguentemente a questíultimo di provare líincolpevole ignoranza di detta et‡ o líerroneo convincimento di una et‡ superiore.

    Il giudice a quo ricorda, altresÏ, come questa Corte sia stata chiamata a verificare in pi˘ occasioni la legittimit‡ costituzionale del citato art. 539 cod. pen., negando tuttavia fondamento alle censure. In particolare, la sentenza n. 107 del 1957 ñ confermata dallíordinanza n. 22 del 1962 e dalla sentenza n. 20 del 1973 (recte: n. 20 del 1971) ñ ha escluso che la disposizione ledesse il principio di personalit‡ della responsabilit‡ penale, sancito dallíart. 27, primo comma, Cost.: e ciÚ in base al duplice rilievo che detto principio vieterebbe unicamente la responsabilit‡ per fatto altrui, nella specie non riscontrabile, essendo richiesto, per la punibilit‡ dellíagente, un nesso di causalit‡ materiale tra la sua condotta e líevento; e che, comunque, anche qualora si ritenesse necessario un concorrente nesso psichico, la conclusione non muterebbe, in quanto líet‡ del soggetto passivo non atterrebbe allíevento del reato ñ rappresentato dal ´congiungimento carnale abusivoª, che deve essere investito ´dalla coscienza e dalla volont‡ intenzionaleª ñ ma costituirebbe ´un presupposto del reato e pi˘ propriamente una condizione (non obiettiva) di punibilit‡ la cui consapevolezza Ë estranea al nesso tra azione ed eventoª.

    La sentenza n. 209 del 1983 (líultima sul tema) ñ ricorda ancora il rimettente ñ oltre a ribadire la pregressa interpretazione dellíart. 27, primo comma, Cost., ha escluso anche la configurabilit‡ di una lesione del principio di eguaglianza, di cui allíart. 3 Cost. (ventilata sotto vari profili), rimarcando come líart. 539 cod. pen. mirasse a realizzare ´uníaccentuata tutela del minore degli anni quattordici, ritenuto incapace di consenso valido alla congiunzione carnaleª.

    Posteriormente a tali decisioni ñ prosegue il giudice a quo ñ si Ë tuttavia affermata e consolidata, nella giurisprudenza costituzionale, una diversa lettura del principio di personalit‡ della responsabilit‡ penale. Alla stregua della ´fondamentaleª sentenza n. 364 del 1988, infatti, per ´fatto proprioª ñ del quale soltanto si Ë chiamati a rispondere ñ ´non si intende il fatto collegato al soggetto, allíazione dellíautore, dal mero nesso di causalit‡ materiale [Ö] ma anche, e soprattutto, dal momento subiettivo, il quale deve investire ñ almeno nella forma della colpa ñ gli elementi pi˘ significativi della fattispecie tipicaª.

    Ancora pi˘ esplicito risulterebbe, peraltro, il dictum della successiva sentenza n. 1085 del 1988, secondo la quale ´perchÈ líart. 27, primo comma, Cost. sia pienamente rispettato e la responsabilit‡ penale sia autenticamente personale, Ë indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati allíagente (siano cioË investiti dal dolo o dalla colpa) ed Ë altresÏ indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cioË anche soggettivamente disapprovatiª. Alla ´regola della rimproverabilit‡ª si sottrarrebbero ´soltanto gli elementi estranei alla materia del divieto (come le condizioni estrinseche di punibilit‡ che, restringendo líarea del divieto, condizionano, appunto, questíultimo o la sanzione alla presenza di determinati elementi oggettivi)ª.

    In sostanza, alla luce di tali sentenze, il principio di personalit‡ della responsabilit‡ penale potrebbe ritenersi rispettato solo quando il precetto penale sia formulato in termini tali da garantire il collegamento psichico tra líagente e il ´nucleo significativo o fondante della fattispecieª, nel quale si risolve il disvalore del fatto incriminato, giustificando cosÏ la funzione rieducativa della pena, che ne consegue.

    In tale nuova prospettiva, sarebbe peraltro indubbio ñ con riguardo ai reati che offendono la libert‡ sessuale dei minori; e in particolare a quello di cui allíart. 609-quater cod. pen., che punisce il compimento di atti sessuali con un minore degli anni quattordici ñ che líet‡ del soggetto passivo non possa essere imputata in via oggettiva allíautore del fatto, senza compromettere il parametro costituzionale evocato.

    Al riguardo, non potrebbe essere infatti condivisa la soluzione prospettata nella remota sentenza n. 107 del 1957, stando alla quale líet‡ della vittima integrerebbe una ´condizione non obiettiva di punibilit‡ª: istituto, questo, ignoto allíordinamento penale italiano, che contempla solo le condizioni obiettive di punibilit‡ (art. 44 cod. pen.), le quali ñ accedendo ad un fatto tipico completo nei suoi elementi costitutivi ñ delimitano líarea della punibilit‡, rimanendo soggette, proprio in tale ottica, ad una regola di imputazione oggettiva.

    Nellíipotesi prevista dallíart. 609-quater cod. pen., per contro, il dato anagrafico risulterebbe decisivo al fine di attrarre nellíarea di rilevanza penalistica un atto ñ quello sessuale ñ altrimenti lecito: onde il predetto dato andrebbe qualificato come presupposto della condotta, o addirittura ñ conformemente alle indicazioni contenute nella stessa relazione del...

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