Sentenza nº 314 da Constitutional Court (Italy), 20 Luglio 2007

RelatoreAlfio Finocchiaro
Data di Resoluzione20 Luglio 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 314

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria†††††††††††††††††††††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††† †††† "

- Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††† †††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††† †††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Luigi††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Gaetano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Sabino††††††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Maria Rita†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Giuseppe††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Paolo Maria††††††††††††††††††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††† †††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 10 comma 9, della legge della Regione Campania 13 agosto 1998, n. 16 (Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale), e dellíart. 77, comma 2, della legge della Regione Campania 11 agosto 2001 n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001), promossi con sette ordinanze del 20 maggio 2004 dal Consiglio di Stato, rispettivamente iscritte ai nn. da 252 a 256, 264 e 265 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 prima serie speciale, dellíanno 2005.

Visti gli atti di costituzione di Aquilante Vittoria ed altri, dellíIMPRE.CO Societ‡ Consortile a r.l., di Santagata Antonio ed altri, di De Angelis Angelo nonchÈ líatto di intervento fuori termine della Di Marino S.r.l.;

udito nellíudienza pubblica dellí8 maggio 2007 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

uditi gli avvocati Antonio Romano e Carlo Maria Palmiero per la IMPRE.CO Societ‡ Consortile a r.l., Antonio Lamberti per De Angelis Angelo, Benito Aleni per Aquilante Vittoria ed altri, Renato De Lorenzo per Santagata Antonio ed altri.

Ritenuto in fatto

  1. Il Consiglio di Stato, sezione IV, con ordinanza 20 maggio 2004 (reg. ord. n. 252 del 2005) ñ nel corso di giudizio di appello avverso decisione del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione V, 5 novembre 2005, n. 6888, proposto, con separati atti, dalla Regione Campania, dal Consorzio per líarea di sviluppo industriale di Caserta e dallíImpre.co. s.r.l. ñ ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale degli art. 10, comma 9, della legge della Regione Campania 13 agosto 1998, n. 16 (Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale), e 77, comma 2, della legge della Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001), per violazione degli artt. 3, 42, terzo comma, e 97 della Costituzione.

    Il giudice di primo grado, accogliendo il ricorso proposto da Vittorio Aquilante, Arturo Mastroianni, Maria Dello Margio, Andrea Aquilante, Lucia Aquilante, Giovanni Buonanno, Vincenzo Di Domenico, Vincenzo Di Domenico, Maia Moretti, Antonio Moretti, Rosa Moretti, Giovanna Moretti, Filomena Moretti, Maria Verde, Giuseppe Verde, Domenico Di Foggia, Antimo Verde, Giuseppe Della Gatta e Nicola Santagata, proprietari in agro del Comune di Gricignano di Aversa di alcuni fondi ricompresi nel piano regolatore dellíarea di sviluppo industriale di Caserta, ha annullato il decreto n. 212 del 13 marzo 2002, con cui il Presidente della Giunta regionale della Campania, surrogandosi allíinadempiente Sindaco del Comune di Gricignano di Aversa, ha disposto líoccupazione díurgenza, per la durata di anni cinque, delle aree occorrenti alla realizzazione dellíintervento produttivo ìFiliera del sistema moda e dei servizi collegatiî, nellíagglomerato industriale di Aversa Nord, tra cui anche i fondi dei predetti ricorrenti, oltre a tutti gli atti della procedura espropriativa.

    Ad avviso del TAR della Campania, líimpugnato decreto di occupazione non era supportato da una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilit‡, in quanto il piano regolatore dellíarea di sviluppo industriale (díora in avanti, piano a.s.i.) di Caserta, su cui asseritamente si fondava, approvato una prima volta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1968 e successivamente, a seguito di uníestensione dellíarea interessata, con decreto del 28 luglio 1970, era irrimediabilmente scaduto fin dal 28 luglio 1980 e ad esso, alla stregua di uníinterpretazione costituzionalmente orientata, non potevano applicarsi nÈ le successive proroghe disposte con leggi statali, nÈ tanto meno quella prevista dallíarticolo 10, comma 9, della legge della Regione Campania n. 16 del 1998, autenticamente interpretato dallíarticolo 77, comma 2, della successiva legge regionale n. 10 del 2001.

    La rimettente sezione del Consiglio di Stato premette che, pronunciandosi sulle singole istanze cautelari proposte dagli appellanti, ha sospeso líefficacia dellíimpugnata sentenza. Con sentenza non definitiva, in pari data, inoltre, riuniti gli appelli e ritenuta sussistente nella controversia de qua la giurisdizione del giudice amministrativo, ha respinto i motivi di appello relativi alla dedotta omessa declaratoria di inammissibilit‡, per tardivit‡ dei ricorsi di primo grado.

    Quanto al terzo motivo di appello, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, il giudice rimettente assume che esso Ë astrattamente fondato, non potendo ragionevolmente dubitarsi dellíapplicazione al piano a.s.i. di Caserta della disposizione contenuta nellíarticolo 10, comma 9, della legge della Regione Campania n. 16 del 1998, autenticamente interpretato dallíarticolo 77, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2001: su tali norme tuttavia grava il sospetto di contrariet‡ ai principi costituzionali sopra indicati.

    Il piano a.s.i. di Caserta Ë effettivamente scaduto, in data 28 luglio 1980, per decorso del decennio di efficacia, previsto dellíart. 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (e dellíart. 52, secondo comma, del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218).

    Al piano consortile in esame non Ë applicabile líarticolo 11 della legge 31 maggio 1990, n. 128, che ha prorogato al 31 dicembre 1990 il termine di validit‡ dellíart. 25 della legge n. 1 del 1978, non potendo ammettersi la prorogabilit‡ di un provvedimento non pi˘ efficace perchÈ scaduto, e nemmeno líulteriore proroga triennale di validit‡ di detti piani, prevista dal secondo comma dellíarticolo 52 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (nel testo novellato dallíarticolo 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1) ñ il termine Ë stato a sua volta prorogato dal decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128 (art. 2) di tre anni (15.1.1984), dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito in legge, con modificazioni, dallíart. 1, primo comma, della legge 18 aprile 1986, n. 119 (art. 1) per un altro anno, dallíart. 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito in legge, con modificazioni, dallíart. 1 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, fino al 30 giugno 1988, dallíart. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, fino al 31 dicembre 1989, e dallíart. 11 della legge 31 maggio 1990 n. 128 fino al 31 dicembre 1990 ñ in quanto líart. 52 deve essere interpretato alla luce del suo complessivo disposto: al primo comma Ë fissata in linea generale in dieci anni la durata dellíefficacia dei piani regolatori consortili; alla data del 15 gennaio 1981 (triennio successivo allíentrata in vigore della legge 3 gennaio 1978, n. 1) Ë fissata altresÏ la scadenza dellíefficacia dei piani approvati da oltre un decennio rispetto alla data dei 15 gennaio 1978; in linea generale, Ë confermata la durata decennale dei piani approvati da meno di un decennio rispetto alla data del 15 gennaio 1978 (comíË quello del Consorzio per líArea di sviluppo industriale di Caserta), puntualizzandosi che detta durata (decennale) non potr‡ essere inferiore ad un triennio dalla predetta data (del 15 gennaio 1978).

    Venendo alla proroga disposta dallíart. 10 della legge della Regione Campania n. 16 del 1998, della cui legittimit‡ costituzionale si dubita, detta norma, rubricata ´Piani regolatori delle aree e dei nuclei industrialiª, al comma 9, dopo aver fissato in via generale líefficacia dei piani dei Consorzi in dieci anni, espressamente afferma che ´La validit‡ dei piani esistenti Ë prorogata per tre anni dalla data di entrata in vigoreª e líart. 77, comma 2, legge regionale n. 10 del 2001, fornendone líinterpretazione autentica, ha disposto che la proroga di validit‡ ed efficacia dei Piani regolatori delle Aree e dei Nuclei di cui allíarticolo 10, comma 9, della legge regionale n. 16 del 1998, Ë intesa nel senso che la stessa si applica a tutti i Piani esistenti, anche se medio tempore scaduti.

    Secondo il rimettente, líart. 10 della legge della Regione Campania n. 16 del 1998 Ë applicabile al giudizio a quo, mentre non lo era secondo la decisione impugnata del TAR, dal momento che líespressione ´medio tempore scadutiª non poteva riferirsi indiscriminatamente a tutti i piani a.s.i. comunque scaduti (ed indipendentemente dal momento della scadenza), ma doveva riferirsi esclusivamente, in virt˘ di uníinterpretazione conforme a Costituzione, a quei piani venuti in scadenza tra il 1∞ gennaio 1991 (data di scadenza dellíultima proroga degli stessi stabilita con norma statale e cioË con la legge 31 maggio 1990, n....

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