LEGGE 10 febbraio 1989, n. 48 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Coming into Force14 Febbraio 1989
Published date14 Febbraio 1989
Enactment Date10 Febbraio 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/02/14/089G0073/CONSOLIDATED/19900604
Official Gazette PublicationGU n.37 del 14-02-1989
Capo I SERVIZIO METEOROLOGICO, SERVIZIO ANTINCENDI E NULLA-OSTA PROVVISORIO DI PREVENZIONE INCENDI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. E' prorogato al 30 settembre 1989 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, gia' prorogato al 31 dicembre 1988 dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, limitatamente al servizio meteorologico, le cui funzioni devono essere definitivamente trasferite dall'Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 30 settembre 1989.

  2. I fondi ancora disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, destinati agli investimenti nelle Marche sono utilizzati dall'INAIL per la realizzazione di immobili socialmente utili nella stessa regione.

  3. Il termine gia' previsto al comma 14-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e prorogato al 31 dicembre 1988 dal comma 48 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989.

  4. Il termine del 31 marzo 1986 di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e' prorogato al 31 dicembre 1986, limitatamente al personale assunto a titolo precario dal comune di Ancona in relazione agli eventi sismici del gennaio, febbraio e giugno 1972 e al movimento franoso del 13 dicembre 1982 di cui al comma 14 dell'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art 1.
  1. E' prorogato al 30 settembre 1989 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, gia' prorogato al 31 dicembre 1988 dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, limitatamente al servizio meteorologico, le cui funzioni devono essere definitivamente trasferite dall'Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 30 settembre 1989.

  2. I fondi ancora disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, destinati agli investimenti nelle Marche sono utilizzati dall'INAIL per la realizzazione di immobili socialmente utili nella stessa regione.

  3. Il termine gia' previsto al comma 14-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e prorogato al 31 dicembre 1988 dal comma 48 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989. 3

  4. Il termine del 31 marzo 1986 di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e' prorogato al 31 dicembre 1986, limitatamente al personale assunto a titolo precario dal comune di Ancona in relazione agli eventi sismici del gennaio, febbraio e giugno 1972 e al movimento franoso del 13 dicembre 1982 di cui al comma 14 dell'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art 2.
  1. E' prorogato al 31 dicembre 1989 il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga.

Art 2.
  1. E' prorogato al 31 dicembre 1989 il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga. 3

Art 3.
  1. L'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e' sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1- bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 1° gennaio 1990".

Art 3.

1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1- bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre improrogabilmente dal 1 gennaio 1991.

Art 4.
  1. L'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e' sostituito dal seguente:

"Art. 5. - 1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, e' prorogato al 31 dicembre 1989. 2. Entro lo stesso termine e' consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni".

Art 4.

((1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, e' improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990.

  1. Entro lo stesso termine e' consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni.

  2. Limitatamente alla durata della proroga di cui al comma 1, i versamenti, eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relativi ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitivita' e non danno luogo a conguagli)).

Art 5.
  1. E' prorogato al 31 dicembre 1989 il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5- bis del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, relativo alle strutture ed ai materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere.

Art 6.
  1. L'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 6. - 1. I nulla-osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1990, compresi quelli relativi alle attivita' alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1993".

  2. La normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, deve essere emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e...

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