Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorsi delle Regioni e delle Province autonome avverso norme della legge finanziaria 2006 - Riunione dei giudizi ai fini della trattazione congiunta della questione concernente il comma 276 dell'art. 1 - Riserva di separate pro...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 276, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui introduce i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, nell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Trento e della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificati il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 3 e il 4 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 40 e 41 del registro ricorsi del 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per la Provincia autonoma di Trento, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nuovamente nella udienza pubblica del 5 giugno 2007, rifissata in ragione della intervenuta modifica della composizione del collegio, il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi nuovamente nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 gli avvocati Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino, nonche' l'avvocato Andrea Manzi per la Provincia autonoma di Trento, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il successivo 3 marzo, nel promuovere questioni di legittimita' costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), ha impugnato, tra l'altro, l'art. 1, comma 276, della medesima legge.

    Tale norma, nell'apportare modifiche all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto alcune sanzioni amministrative per la mancata, tardiva o incompleta trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati delle ricette mediche e ha stabilito che all'accertamento delle corrispondenti violazioni provveda il Corpo della Guardia di Finanza, che trasmette il relativo rapporto "alla direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio per i conseguenti adempimenti" (commi 8-bis, 8-ter e 8-quater dello stesso art. 50).

    1.1. - La Provincia ricorrente ritiene che tali disposizioni non possano trovare applicazione nei propri confronti, in ragione delle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonche' degli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento".

    Rileva, comunque, come la norma impugnata sia estremamente dettagliata e attribuisca puntuali funzioni amministrative (di accertamento delle violazioni) in capo ad organi dello Stato, nella materia "igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera", che spetta alla potesta' legislativa concorrente della Provincia, ai sensi degli artt. 9, numero 10, dello statuto di autonomia, e 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita).

    1.2. - La lesione delle competenze statutarie viene evidenziata sotto piu' profili.

    Da un lato, risulterebbe lesa la potesta' legislativa della Provincia, in quanto lo Stato non si e' limitato a porre principi fondamentali della materia, suscettibili, in quanto tali, di essere sviluppati dalla legislazione provinciale; dall'altro, non sussisterebbe la necessita' di tutelare in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale, il diritto alla salute, in quanto sono state previste misure sanzionatorie per inadempimenti di carattere amministrativo, a carico di soggetti integrati nella struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale.

    1.3. - La ricorrente aggiunge, in particolare, che la norma impugnata lederebbe la competenza amministrativa che, nella materia in esame, spetta alla Provincia ai sensi dell'art. 16 dello statuto di autonomia e dell'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992.

    Quest'ultima disposizione stabilisce, infatti, che nelle materie di competenza provinciale non possono essere attribuite ad organi dello Stato funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative.

    La ricorrente ricorda, infine, che e' gia' stato attivato un sistema di monitoraggio assolutamente adeguato.

  2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o infondata la questione in esame.

    2.1. - In particolare, la difesa dello Stato rileva che la norma impugnata atterrebbe al monitoraggio centralizzato della spesa sanitaria basato su procedimenti di digitalizzazione, di lettura ottica e di trasmissione telematica. Pertanto, la materia alla quale ricondurre la norma censurata non sarebbe "tutela della salute", ma "coordinamento informativo statistico e informatico", rimessa alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

  3. - Con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il successivo 4 marzo, anche la Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato, tra le altre disposizioni, il medesimo comma 276 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005.

    La...

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