Sentenza nº 237 da Constitutional Court (Italy), 26 Giugno 2007

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione26 Giugno 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania), commi aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, promossi – con riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 Cost., e all’art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – con ordinanze del 6 marzo 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, del 7 marzo 2006 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, del 18 maggio 2006 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, del 10 maggio 2006 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, del 23 giugno 2006 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania e del 21 aprile 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, rispettivamente iscritte ai nn. 129, 293, 336, e 394 del registro ordinanze 2006 ed ai nn. 43 e 178 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 18, 37, 39 e 41, prima serie speciale, dell’anno 2006 ed ai nn. 8 e 14, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visti gli atti di costituzione della Palermo energia ambiente s.c.p.a., del Comune di Paternò, della Sicil Power s.p.a., della Provincia Regionale di Catania, della Associazione Legambiente Comitato regionale siciliano (fuori termine), della Maggioli s.p.a., di Manente Liliana ed altri, della Regione Veneto nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 maggio 2007 e nella camera di consiglio del 23 maggio 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi gli avvocati Giuseppe Mingiardi per il Comune di Paternò, Francesco Mineo per la Provincia Regionale di Catania, Mario Ettore Verino per Manente Liliana ed altri, Salvatore Raimondi per la Maggioli s.p.a., Alberto Romano e Gaetano Armao per la Palermo energia ambiente s.c.p.a., Paola Salvatore per la Sicil Power s.p.a., Alfredo Biagini e Fulvio Lorigiola per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con quattro ordinanze, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede centrale (r.o. n. 129 del 2006) e sezione staccata di Catania (r.o. 293 del 2006), il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (r.o. n. 336 del 2006) ed il Tribunale amministrativo regionale del Veneto (r.o. n. 394 del 2006) hanno sollevato – con riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125 Cost., e all’art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, parametro, quest’ultimo, evocato solo dal primo e dal terzo dei giudici rimettenti – questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania), commi aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.

    1.1.- In particolare, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia (r.o. n. 129 del 2006), premesso di dover conoscere dell’impugnativa proposta avverso ordinanza emessa dal Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, assume di essere stato investito, su eccezione dell’amministrazione intimata e del soggetto controinteressato, della questione relativa alla propria competenza territoriale.

    Il rimettente, pur riconoscendo di dover declinare – ai sensi dei citati commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005 – la competenza in favore del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, reputa, tuttavia, tali disposizioni costituzionalmente illegittime, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 Cost. e con l’art. 23 dello statuto regionale siciliano.

    Quanto, in particolare, al primo degli evocati parametri, la sua violazione è ipotizzata, innanzitutto, sotto il profilo della «disparità di trattamento che la deroga alle ordinarie regole di riparto delle competenze comporta, per la tutela giurisdizionale delle rispettive posizione giuridiche, tra soggetti in situazioni eguali».

    Difatti, le censurate disposizioni, derogando al principio secondo cui l’impugnazione di provvedimenti adottati nell’esercizio delle ordinarie attribuzioni rientra nella competenza del Tribunale amministrativo regionale del luogo ove i provvedimenti hanno incidenza (art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante «Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali»), stabiliscono che è sufficiente l’avvenuta dichiarazione della situazione di emergenza, «ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225» (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), per comportare la devoluzione al Tribunale amministrativo regionale del Lazio della «impugnazione dei provvedimenti volti alla cura dei medesimi interessi, idonei a produrre le medesime conseguenze, ed eventualmente a comprimere uguali posizioni soggettive». Di qui, pertanto, «la disparità di trattamento che la deroga alle ordinarie regole di riparto delle competenze comporta, per la tutela giurisdizionale delle rispettive posizioni giuridiche, tra soggetti in situazioni eguali», riservando, difatti, dette disposizioni un trattamento ingiustificatamente differenziato ai «destinatari delle ordinanze adottate dagli organi governativi o dai commissari delegati, nelle situazioni di dichiarata emergenza, aventi efficacia limitata al territorio di una regione, rispetto ai destinatari dei provvedimenti, aventi lo stesso ambito di efficacia, adottati, in via ordinaria – in genere dagli organi esponenziali di enti territoriali regionali o sub regionali».

    Né tale diversità di regime appare giustificabile in considerazione della eventuale maggiore rilevanza dell’interesse sotteso ai provvedimenti adottati in situazione di emergenza, giacché «nel nostro sistema non esiste una distribuzione di competenza» basata su di un simile criterio, che sarebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 125 Cost., il quale pone i diversi tribunali amministrativi regionali «su un piano paritario».

    Del resto, che non sia possibile giustificare su tali basi la deroga all’art. 3 della legge n. 1034 del 1971 sarebbe confermato dallo stesso tenore letterale del censurato comma 2-bis dell’art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, ai sensi del quale tale deroga «riguarda le ordinanze e gli atti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza», dichiarate ai sensi del citato art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, «ma non i provvedimenti che tali situazioni dichiarino» e che, ove si riferiscano a situazione di limitata estensione territoriale, come sovente accade, continuano a rientrare nella ordinaria competenza del Tribunale amministrativo della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza. Evenienza, questa da ultimo descritta, che testimonia la «irragionevolezza del disegno complessivo» attuato dalle censurate disposizioni.

    Ciò premesso, il giudice rimettente dichiara di non ignorare la sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 1992, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 12 aprile 1990, n. 74 (Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), disposizione che, rammenta il rimettente, modificando l’art. 17, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), attribuisce al Tribunale amministrativo regionale del Lazio «la competenza esclusiva sull’impugnazione degli atti del C.S.M.». Invero, la deroga così introdotta all’ordinario sistema di riparto della competenza tra i tribunali amministrativi regionali troverebbe la sua giustificazione nella «particolare posizione che il Consiglio Superiore della Magistratura occupa nell’ordinamento costituzionale», oltre che nella «peculiare funzione svolta dai magistrati ordinari» (ciò che rende questi ultimi «non assimilabili o comparabili ad altre categorie di pubblici dipendenti»), non essendo neppure «secondario rilevare» – sempre a giudizio del rimettente – che il foro previsto per i dipendenti pubblici dal secondo comma dell’art. 3 della legge n. 1034 del 1971 «costituisce una deroga, seppur di carattere generale, alla prioritaria regola» che fa dipendere la competenza territoriale del giudice amministrativo dall’«ambito di efficacia del provvedimento impugnato».

    Nel caso in esame, invece, la scelta del legislatore «non appare supportata da alcuna plausibile ragione, dotata di copertura costituzionale, idonea a giustificare la disparità di trattamento che indubbiamente si viene ad operare tra situazioni eguali», donde l’ipotizzata violazione dell’art. 3 della Carta fondamentale.

    Il rimettente ipotizza, poi, la violazione anche dell’art. 24 Cost., atteso che la translatio iudicii in favore del Tribunale amministrativo regionale del Lazio «indiscutibilmente comporta un ingiustificato aggravio organizzativo e di costi» a carico dei soggetti «incisi dai provvedimenti adottati dagli organi governativi e dai commissari nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

    Inoltre, contravvenendo all’esigenza «del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa», le norme censurate si porrebbero in contrasto anche con l’art. 125 Cost., che intende garantire una distribuzione territoriale delle controversie tale da agevolare il ricorso alla giustizia amministrativa, «in...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
15 temas prácticos
  • Sentenza nº 219 da Constitutional Court (Italy), 19 Luglio 2013
    • Italia
    • July 19, 2013
    ...Stato (sono citate, al riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n. 123 del 2011, n. 361 e n. 2 del 2010, n. 266 del 2008 e n. 237 del 2007, e le ordinanze n. 92 del 2008 e n. 417 del 2007). Da ciò la violazione dell’art. 76 L’art. 76 Cost. sarebbe altresì violato perché, mentre il m......
  • n. 219 SENTENZA 16 - 19 luglio 2013 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 24 Luglio 2013
    • July 19, 2013
    ...Stato (sono citate, al riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n. 123 del 2011, n. 361 e n. 2 del 2010, n. 266 del 2008 e n. 237 del 2007, e le ordinanze n. 92 del 2008 e n. 417 del 2007). Da cio' la violazione dell'art. 76 Cost. L'art. 76 Cost. sarebbe altresi' violato perche', me......
  • Sentenza nº 159 da Constitutional Court (Italy), 06 Giugno 2014
    • Italia
    • June 6, 2014
    ...27 gennaio 2006, n. 21, ha configurato una competenza funzionale del TAR Lazio –, in base alla quale la Corte costituzionale, nella sentenza n. 237 del 2007, ha riconosciuto la legittimità costituzionale di tale eccezionale spostamento: l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destina......
  • Ordinanza nº 56 da Constitutional Court (Italy), 09 Marzo 2012
    • Italia
    • March 9, 2012
    ...anni, ad avviso della difesa dello Stato, vengono in rilievo le medesime considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 237 del 2007; che occorre considerare anche il rilievo europeo delle questioni attinenti la gestione di rifiuti in Italia, sicché la materia della «com......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
10 sentencias
  • Sentenza nº 219 da Constitutional Court (Italy), 19 Luglio 2013
    • Italia
    • July 19, 2013
    ...Stato (sono citate, al riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n. 123 del 2011, n. 361 e n. 2 del 2010, n. 266 del 2008 e n. 237 del 2007, e le ordinanze n. 92 del 2008 e n. 417 del 2007). Da ciò la violazione dell’art. 76 L’art. 76 Cost. sarebbe altresì violato perché, mentre il m......
  • Sentenza nº 159 da Constitutional Court (Italy), 06 Giugno 2014
    • Italia
    • June 6, 2014
    ...27 gennaio 2006, n. 21, ha configurato una competenza funzionale del TAR Lazio –, in base alla quale la Corte costituzionale, nella sentenza n. 237 del 2007, ha riconosciuto la legittimità costituzionale di tale eccezionale spostamento: l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destina......
  • Ordinanza nº 56 da Constitutional Court (Italy), 09 Marzo 2012
    • Italia
    • March 9, 2012
    ...anni, ad avviso della difesa dello Stato, vengono in rilievo le medesime considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 237 del 2007; che occorre considerare anche il rilievo europeo delle questioni attinenti la gestione di rifiuti in Italia, sicché la materia della «com......
  • Ordinanza nº 418 da Constitutional Court (Italy), 05 Dicembre 2007
    • Italia
    • December 5, 2007
    ...depositata il 3 ottobre 2007, sottolineando come la questione sollevata sia identica a quella decisa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 237 del 2007, ha chiesto che la stessa sia dichiarata non che, infine, nei soli giudizi originati dalle ordinanze r.o. nn. 185 e 237 del 2007, si Ë......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT