LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

Coming into Force28 Dicembre 1971
Published date13 Dicembre 1971
Enactment Date06 Dicembre 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/12/13/071U1034/CONSOLIDATED/20191231
Official Gazette PublicationGU n.314 del 13-12-1971
TITOLO I ISTITUZIONE E COMPETENZE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado.

Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Essi hanno sede nei capoluoghi di regione.

Nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell'articolo 52.

Una sezione staccata con ordinamento speciale e' pure istituita nella regione Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra legge.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, oltre una sezione staccata, ha tre sezioni con sede a Roma.

Art 1.

Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado.

Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Essi hanno sede nei capoluoghi di regione.

Nelle regioni Lombardia, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell'articolo 52. (19)

Una sezione staccata con ordinamento speciale e' pure istituita nella regione Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra legge.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha cinque sezioni con sede a Roma. (19)

Art 2.

Il tribunale amministrativo regionale decide:

  1. sui ricorsi gia' attribuiti dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;

  2. sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi:

1) dagli organi periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale;

2) dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e che esclusivamente nei limiti della medesima esercitano la loro attivita';

3) dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione, del tribunale amministrativo regionale.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104

Art 3.

Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi dagli organi centrali dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale.

Per gli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia e' limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, e per quelli relativi a pubblici dipendenti in servizio, alla data di emissione dell'atto, presso uffici aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, la competenza e' del tribunale amministrativo regionale medesimo.

Negli altri casi, la competenza, per gli atti statali, e' del tribunale amministrativo regionale con sede a Roma; per gli atti degli enti pubblici a carattere ultraregionale e' del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ente.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104

Art 4.

Nelle materie indicate negli articoli 2 e 3 la competenza spetta ai tribunali amministrativi regionali per i ricorsi aventi ad oggetto diritti ed interessi di persone fisiche o giuridiche, la cui tutela non sia attribuita alla autorita' giudiziaria ordinaria, o ad altri organi di giurisdizione.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104

Art 5.

Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni o di servizi pubblici. Si applicano, ai fini dell'individuazione del tribunale competente, il secondo e il terzo comma dell'articolo 3.

Resta salva la giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi e quelle dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art 5.

Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni ... pubblici. Si applicano, ai fini dell'individuazione del tribunale competente, il secondo e il terzo comma dell'articolo 3.

Resta salva la giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi e quelle dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104

Art 6.

Il tribunale amministrativo regionale e' competente a decidere sui ricorsi concernenti controversie in materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali.

Con la decisione dei ricorsi il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Rimangono salve, per le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori, le norme dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, e dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104

Art 7.

Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione di merito nei casi preveduti dall'articolo 27 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, ed in quelli previsti dall'articolo 1 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058.

Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione esclusiva nei casi previsti dall'articolo 29 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, e in quelli previsti dall'articolo 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058 e successive modificazioni, nonche' nelle materie di cui all'articolo 5, primo comma, della presente legge.

Il tribunale amministrativo regionale nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva conosce anche di tutte le questioni relative a diritti. Restano, tuttavia sempre riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimita' dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonche' le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' dei privati individui salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio, i la risoluzione dell'incidente di falso.

Il tribunale amministrativo regionale giudica anche in merito nei casi previsti dall'articolo 29, numeri 2), 3), 4), 5) e 8) del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

Art 7.

Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione di merito nei casi preveduti dall'articolo 27 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, ed in quelli previsti dall'articolo 1 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058. 5

Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione esclusiva nei casi previsti dall'articolo 29 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, e in quelli previsti dall'articolo 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058 e successive modificazioni, nonche' nelle materie di cui all'articolo 5, primo comma, della presente legge.

Il tribunale amministrativo regionale nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva conosce anche di tutte le questioni relative a diritti. Restano, tuttavia sempre riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimita' dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonche' le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' dei privati individui salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio, i la risoluzione dell'incidente di falso.

Il...

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